Liquore di limone di Sorrento IGP - Controlli da Rina Agrifood SpA - 2024
Rina Agrifood SpA con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143, per l’IGP Liquore di limone di Sorrento, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo “Rina Agrifood S.p.A.” ad effettuare i controlli per l’indicazione geografica “Liquore di limone di Sorrento”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il decreto 8 giugno 2016, recante “Modifica del decreto 12 novembre 2012, di Attuazione
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di limone di Sorrento»”;
Visto l’avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella
serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la
Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla
commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in allegato
“Liquore di limone di Sorrento” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui
all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;
Visto l’articolo 39 del predetto regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto del disciplinare;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la
procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di Tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il decreto ministeriale del 18 ottobre 2023 pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 14 del 18 gennaio 2024 che reca le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n.1235/2021 e n.1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione e che abroga il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 fatte
salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 19;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Vista la nota dell’8 marzo 2022, acquisita nella medesima data al protocollo dell’Amministrazione n. 109715, con la quale la Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini ha designato “Agroqualità S.p.A.” quale organismo di controllo dell’indicazione geografica “Liquore di limone di Sorrento”;
Considerato che con la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al protocollo dell’Amministrazione n. 508164 del 2 ottobre 2024, è stata comunicata la variazione della denominazione sociale di Agroqualità S.p.a. in Rina Agrifood S.p.A.;
Considerato che con le note del 1° dicembre 2022, 31 agosto e 17 novembre 2023, 22 aprile, 25 giugno, 24 luglio, 10 ottobre, 12 novembre e, infine, 11 dicembre 2024, “Rina Agrifood S.p.A.” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo con modulistica e tariffario per l’indicazione geografica
“Liquore di limone di Sorrento” alla Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad
espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento 2024/1143, per
l’indicazione geografica “Liquore di limone di Sorrento”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“Rina Agrifood S.p.A.” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143, per l’indicazione geografica stabilita “Liquore di limone di Sorrento”, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi all’indicazione geografica “Liquore di limone di Sorrento”, presentati da “Rina Agrifood S.p.A.”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Rina Agrifood S.p.A.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Rina Agrifood S.p.A.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “Rina Agrifood S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, dovrà comunicare all’Autorità
nazionale competente, l’intenzione di confermare “Rina Agrifood S.p.A.” o proporre un nuovo
soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, “Rina Agrifood S.p.A.” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi di controllo di cui all’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“Rina Agrifood S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 39 del regolamento UE 2024/1143 e
dell’articolo 33 del regolamento UE 2017/625.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “Rina Agrifood S.p.A.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione Campania competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Rina Agrifood S.p.A.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi del decreto ministeriale n. 383250 del 20 luglio 2023 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Rina Agrifood S.p.A.” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Rina Agrifood S.p.A.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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