Lison Pramaggiore Doc - Riduzione dell'estratto non riduttore minimo - 2013
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini doc Lison Pramaggiore, relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2013
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione
di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle
tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla
campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00703)
(GU n.27 del 1-2-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lison Pramaggiore» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison Pramaggiore»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP «Lison Pramaggiore», che conferisce al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre
2012, nonche' le successive integrazioni, intesa ad ottenere la
riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a
denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», ai sensi
del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione
per le tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, per la
sola campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo
rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda e le successive integrazioni;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di
origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie
Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, limitatamente alla campagna
vitivinicola 2012/2013;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lison Pramaggiore», cosi' come approvato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato,
limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente:
per la tipologia Bianco e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Sauvignon e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Chardonnay e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Verduzzo e' ridotto da 18,0 a 16,0 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2013
Il direttore generale: Vaccari
« Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a DOP - Riconoscimento e incarico
Piave Doc - Riduzione dell'estratto non riduttore minimo 2013 »