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Lucca Dop - Modifica disciplinare di produzione 2024

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Lucca Dop

Modifica all'art. 6 del disciplinare di produzione dell'olio evo Lucca dop registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004.

 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 novembre 2024  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Lucca»
registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004.
(24A06161)

(GU n.274 del 22-11-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24 comma 5 del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 322 del 23 ottobre 2004, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Lucca»;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP Lucca in data 30
ottobre 2024, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea
del disciplinare della D.O.P. «Lucca» ed in particolare la parte
dell'art. 6 relativo ai valori di alcuni acidi;
Vista la delibera regionale n. 1271 del 4 novembre 2024 della
Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per
l'annata 2024 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti
dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico,
palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della
Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2024
e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un
anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di
raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal
disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido
palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede
dei valori relativi agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico,
linoleico e linolenico che se mantenuti impedirebbero la
certificazione di gran parte del prodotto creando un grosso danno
economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche che definiscono la tipicita' dell'olio extravergine
«Lucca» DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni
non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali
restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica dei ranges
oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di
tipicita' della denominazione «Lucca» DOP;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Lucca»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Lucca» ai sensi del citato art. 24,
par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 291 del 13 novembre 2004 e' modificato all'art. 6 nella  parte relativa agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico come di seguito riportato:

Art. 6

acido palmitico: 9-16%
acido palmitoleico 0,4-1,5%
acido oleico >70
acido linoleico 5-10%
acido linolenico < 1%
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per
l'annata olivicola 2024.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Lucca», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' in
vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 14 novembre 2024

Il dirigente: Gasparri

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