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Maremma toscana Doc - Modifiche disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Maremma toscana

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Maremma toscana cosi' come da ultimo modificato  con il decreto ministeriale 30 luglio 2020, richiamato in premessa, sono approvate le  modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 62 del 14 marzo 2023. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana»,  consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato  figurano negli allegati del decreto.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 8 maggio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini  «Maremma toscana». (23A02764)

(GU n.113 del 16-5-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) n.
2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP
e IGP, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Maremma toscana» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 12 agosto
2020, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma
toscana»;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 437 del 18
dicembre 2020 concernente la pubblicazione della comunicazione di
approvazione della modifica ordinaria, ai sensi dell'art. 17 del reg.
UE n. 33/2019, del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Maremma toscana», di cui al predetto
decreto ministeriale del 30 luglio 2020;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio di tutela vini della
Maremma con sede in Grosseto, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana» nel
rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 febbraio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Maremma toscana»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023, al fine di dar modo agli
interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota della Regione Toscana acquisita agli atti con
protocollo MASAF - PQAI 04 - prot. n. 0211514 del 19 aprile 2023 con
la quale la medesima regione esprime il proprio nulla osta alla
richiesta del Consorzio di tutela vini della Maremma di rendere
retroattive le disposizioni previste per la nuova tipologia di
prodotto Vermentino con menzione Superiore, di cui alle modifiche
inserite all'allegato disciplinare di produzione, nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla vendemmia 2021 e successive, a condizione
che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti
dallo stesso disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da
parte dell'organismo di controllo.
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per
rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla vendemmia 2021 e successive che siano
rispondenti ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di
produzione consolidato con le modifiche in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma
toscana» cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale
30 luglio 2020, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma
toscana», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e
il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Le modifiche relative alla produzione dei vini atti a diventare
DOC «Maremma toscana» Vermentino con menzione Superiore si applicano
ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2021 e successive, a condizione
che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti
nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da
parte del competente organismo di controllo.
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» di
cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Maremma toscana» bianco, anche riserva, passito e Vendemmia
tardiva (categoria Vino);
«Maremma toscana» rosso, anche novello, riserva e passito
(categoria Vino);
«Maremma toscana» rosato o rose' (categoria Vino);
«Maremma toscana» Vin Santo (categoria Vino);
«Maremma toscana» Ansonica, anche passito e Vendemmia tardiva
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva (categoria
Vino);
«Maremma toscana» Vermentino, anche superiore, passito e
Vendemmia tardiva (categoria Vino);
«Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva (categoria
Vino);
«Maremma toscana» Alicante o Grenache anche rosato o rose'
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Cabernet, anche passito (categoria Vino);
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito (categoria
Vino);
«Maremma toscana» Cabernet franc (categoria Vino);
«Maremma toscana» Canaiolo (categoria Vino);
«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche rosato o rose' e passito
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Merlot, anche rosato o rose' e passito
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Petit verdot (categoria Vino);
«Maremma toscana» Pugnitello (categoria Vino);
«Maremma toscana» Sangiovese, anche rosato o rose' e passito
(categoria Vino);
«Maremma toscana» Syrah anche rosato o rose' (categoria Vino);
«Maremma toscana» bianco spumante (categorie Vino spumante e
Vino spumante di qualita');
«Maremma toscana» rosato o rose' spumante (categorie Vino
spumante e Vino spumante di qualita');
«Maremma toscana» Ansonica spumante (categorie Vino spumante e
Vino spumante di qualita');
«Maremma toscana» Vermentino spumante (categorie Vino spumante
e Vino spumante di qualita').
1.2 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» e'
altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due
vitigni a bacca di colore analogo delle varieta' di vite di seguito
elencate:
a bacca bianca:
Ansonica;
Chardonnay;
Sauvignon;
Trebbiano (Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viognier;
a bacca nera:
Alicante o Grenache;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Canaiolo (Canaiolo nero);
Ciliegiolo;
Merlot;
Petit Verdot;
Pugnitello;
Sangiovese;
Syrah,
alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» bianco riserva,
«Maremma toscana» spumante, «Maremma toscana» passito bianco e
«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
Vermentino, Trebbiano Toscano, e Viognier, da soli o
congiuntamente, minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un
massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con
l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vin Santo:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino
al 100%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un
massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.
«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» rosato o rose',
«Maremma toscana» spumante rosato o rose', «Maremma toscana» rosso
riserva, «Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello:
Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet Sauvignon), Merlot,
Syrah e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un
massimo del 40%, le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.
«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica
spumante:
Ansonica: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino
spumante:
Vermentino: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vermentino superiore:
Vermentino: minimo 95%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 5%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Viognier:
Viognier: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%,
con l'esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Alicante o Grenache e «Maremma toscana»
Alicante o Grenache rosato o rose':
Alicante: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenere: minimo
85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet franc:
Cabernet franc: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Canaiolo:
Canaiolo nero: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Ciliegiolo e «Maremma toscana» Ciliegiolo
rosato o rose':
Ciliegiolo: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana» Merlot rosato o
rose':
Merlot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Petit verdot:
Petit verdot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Pugnitello:
Pugnitello: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Sangiovese e «Maremma toscana» Sangiovese
rosato o rose':
Sangiovese: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Syrah e «Maremma toscana» Syrah rosato o
rose':
Syrah: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Toscana.
2.2 l vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all'art.
1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in
ambito aziendale da una delle seguenti varieta': Ansonica,
Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Cabernet Sauvignon,
Merlot e Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un
massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di
colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione
Toscana.
2.3 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui
all'art. 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve
provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varieta':
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e
Viognier.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un
massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di
colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione
Toscana.
2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con
la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo delle
varieta' di vite di seguito elencate:
a bacca bianca:
Ansonica;
Chardonnay;
Sauvignon;
Trebbiano (Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viognier;
a bacca nera:
Alicante o Grenache;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Canaiolo (Canaiolo nero);
Ciliegiolo;
Merlot;
Petit Verdot;
Pugnitello;
Sangiovese;
Syrah,
e' consentita a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.
La specificazione «Cabernet» e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenere.
2.5 Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che
possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» di cui
all'art. 1, comprende l'intero territorio amministrativo della
Provincia di Grosseto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di
quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
4.3 La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per
i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere
inferiore a 4000 piante ad ettaro.
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del
presente disciplinare si applicano i parametri e i criteri previsti
dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.
4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto
orizzontale tipo tendone. Tale divieto si applica esclusivamente agli
impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare.
4.5 E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di
forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle tipologie che riportano in etichetta il nome di due varieta' di
vite elencate all'art. 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti
stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono.
4.7 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4.8 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto a coltura promiscua, deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e
di invecchiamento obbligatorio, nei casi previsti devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente
art. 3. Tuttavia tali operazioni sono consentite in cantine situate
fuori della zona di produzione delle uve, ma all'interno delle
province di Pisa, Livorno, Siena, Firenze e Arezzo, sempre che tali
cantine siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
produzione dei vini della denominazione.
Le Ditte gia' in possesso di autorizzazione in deroga ad
effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di
produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare,
nella medesima cantina, anche le eventuali operazioni di
invecchiamento dei vini.
5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
5.3 E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie «passito», «Vin Santo» e
«Vendemmia tardiva», nei limiti e condizioni stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4 Le tipologie «rosato» devono essere ottenute con la
vinificazione in «rosato» delle uve a bacca nera.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» rosso imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di
produzione delle uve, puo' essere designato in etichetta con il
termine «novello» purche' la vinificazione delle uve sia condotta
secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e
nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia.
5.6 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» rosso, Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot,
Pugnitello, Sangiovese e Syrah devono essere immessi al consumo non
prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
5.7 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» Passito, anche con la specificazione del vitigno, devono
essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente, con appassimento naturale all'aria o in locali idonei, con
possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino
al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non
inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima
del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo
di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno
e/o in bottiglia.
5.8 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» Vendemmia tardiva, anche con la specificazione del vitigno,
devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e
possono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno dell'anno
successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 3 mesi di
affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
5.9 Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento
della tipologia «Vin Santo» prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere
sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve
avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con
aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un
contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la
conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» deve avvenire in
recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 500
litri;
l'immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non
puo' avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello
di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00% vol.
5.10 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» bianco ha diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad
invecchiamento per un periodo non inferiore a 12 mesi. L'immissione
al consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre dell'anno
successivo alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.11. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» rosso ha diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad
invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno
6 in recipienti di legno. L'immissione al consumo deve avvenire a
partire dal 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
5.12. Per il vino a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» Vermentino designabile con la menzione «superiore»
l'immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° gennaio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
5.13 La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione
al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione
massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Per la resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al
consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione
massima di vino per ettaro delle tipologie che riportano in etichetta
il nome di due varieta' di vite elencate all'art. 2, comma 4, si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le
compongono.
5.14 Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma
non il 75% (38% per la tipologia «Vin Santo», 45% per le tipologie
«Passito», 55% per le tipologie «Vendemmia tardiva») anche se la
produzione a ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
5.15 E' consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi
di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie
previste.
5.16 La tipologia «Spumante» appartiene alfa categoria «vino
spumante di qualita'», e «vino spumante» puo' essere spumantizzato
sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico.
5.17 Per le tipologie «Maremma toscana» Rosso e «Maremma toscana»
Sangiovese e' consentita la pratica del «Governo all'uso Toscano»
consistente in una lenta rifermentazione del vino mediante l'aggiunta
di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura,
hanno iniziato il processo di fermentazione, nella misura non
inferiore a 10 kg per ettolitro.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma
toscana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Maremma toscana» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: da secco ad abboccato e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Maremma toscana» bianco riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio, complesso;
sapore: asciutto, fresco con note speziate, sapido, di buon
corpo, morbido ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Maremma toscana» rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso;
sapore: da secco ad abboccato, armonico ed equilibrato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo all'uso toscano»
presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Maremma toscana» rosso riserva:
colore: rosso intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel
corso dell'invecchiamento;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Maremma toscana» spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
perlage: fine e persistente;
odore: fine, fruttato, persistente;
sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, netto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Maremma toscana» rosato o rose' spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
odore: delicato, fine, con evidenti note fruttate;
sapore: da dosaggio zero a extra dry, vivace, acidulo, con
fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Ansonica:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Ansonica spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: da dosaggio zero a extra dry, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Trebbiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vermentino:
colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vermentino spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vermentino superiore:
colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi
tendenti al dorato;
odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: secco, sapido, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Maremma toscana» Viognier:
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttate;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Alicante o Grenache:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con note fruttate, persistenti;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Ciliegiolo rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Cabernet:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al
granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al
granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Cabernet franc:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al
granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Canaiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: tipico con note fruttate;
sapore: secco, ampio e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Merlot rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Petit verdot:
colore: rosso di buona intensita', tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: tipico, con note speziate;
sapore: asciutto, pieno, di buona struttura, gradevolmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Pugnitello:
colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendente al
granato con l'invecchiamento;
odore: tipico, intenso, con note fruttate di frutti rossi;
sapore: asciutto, di buona struttura, morbido, ampio,
rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e
viola;
sapore: asciutto, corposo, armonico; il prodotto dell'annata
che ha subito il «governo all'uso toscano» presenta vivezza e
rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Sangiovese rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, delicatamente fruttato;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Syrah:
colore: da rosso rubino a rosso granato;
odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Syrah rosato o rose':
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o
meno intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o
meno intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro piu' o meno
intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5.g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o
meno intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o
meno intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o
meno intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Viognier Vendemmia tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o
meno intenso;
odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» passito bianco:
colore: da giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Ansonica passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Vermentino passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato piu' meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Chardonnay passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Sauvignon passito:
colore: da giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: intenso, ricco, di frutta matura;
sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» passito rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Ciliegiolo passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Cabernet passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Merlot passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Sangiovese passito:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, intenso, vinoso;
sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Vin Santo:
colore: dal giallo paglierino, all'ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con piu'
pronunciata rotondita' per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di
cui almeno 12,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' volatile massima: 30 meq/l.
6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno, all'odore e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di
legno.
In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia,
per i vini spumanti, si possono riscontrare alla vista delle
velature.
6.3 Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da
due varieta' di vite elencate all'art. 2, comma 4, si fa riferimento
ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in
particolare, alla varieta' presente in maggiore quantita'.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.
1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi, «fine», «extra», «scelto», «selezionato», e similari.
7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore. Sono altresi' consentite le indicazioni facoltative
previste dalle norme comunitarie e nazionali.
7.3 E' consentito altresi' l'uso di unita' geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni ed alle
frazioni riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare e alle
fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni
previste dalle disposizioni nazionali vigenti.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
«Maremma toscana» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a
condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita e dal relativo
toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che
figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma
10, della legge n. 238/2016.
7.5 Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva
Alicante N. puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo Grenache.
Nella presentazione e designazione dei vini Rosato puo' essere
utilizzato in etichetta il termine Rose'.
7.6 E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per
tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante.
7.7 Nella presentazione e designazione dei vini recanti la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli
elencati all'art. 2, comma 4, l'indicazione dei vitigni deve avvenire
in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da
essi ottenute e figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni,
evidenza, colore e intensita' colorimetrica.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di
volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie
previste dalla vigente normativa, esclusivamente per le capacita'
comprese tra 2 e 5 litri. Sono esclusi i recipienti quali dame e
damigiane, nonche' i recipienti alternativi al vetro quali
polietilene tereftalato (PET) e poliaccoppiati (Brick).
8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in
bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura
prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona.
8.3 Tuttavia, per le tipologie recanti le menzioni «riserva»,
«superiore» e «vigna» e per le tipologie «passito», «Vin Santo» e
«Vendemmia tardiva» sono consentite soltanto bottiglie di vetro
aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di
pregio, con volume nominale fino a 18 litri e con chiusura a norma di
legge, ad esclusione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
Per tutte le categorie dei vini regolamentati (vino, vino
spumante, vino spumante di qualita').
La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale
della regione Toscana e, in particolare, nell'intero territorio
amministrativo della Provincia di Grosseto, una delle piu' vaste
d'Italia, delimitata a ovest, in tutta la fascia costiera, dal mar
Tirreno, a nord dai confini con la Provincia di Livorno lungo il
corso dei fiumi Cornia e Pecora, a sud dalla provincia laziale di
Viterbo lungo il corso del fiume Fiora e del fosso Chiarone, e ad est
dai confini con le province di Pisa e Siena caratterizzati, a
nord-est, dai rilievi delle Colline Metallifere, quindi dal corso del
fiume Ombrone e del suo affluente Orcia, dal massiccio del Monte
Amiata e, piu' a sud, dalla Selva del Lamone. La Provincia di
Grosseto e' suddivisa in 28 amministrazioni comunali di varia
estensione territoriale e con caratteristiche morfologiche piuttosto
diverse e puo' essere suddivisa idealmente in tre zone abbastanza
distinte per clima, altitudine e morfologia: zona montana (interno),
zona mediana (fascia collinare e pedecollinare), e zona pianeggiante.
La zona montana dell'interno della provincia, a nord-est, e'
quella confinante con le province di Pisa e Siena, definita, appunto,
montana perche' vi predominano rilievi montuosi come il Monte Amiata
a sud-est con oltre 1.700 metri di altitudine e le Cornate di
Gerfalco a nord-est con oltre 1.000 metri di altitudine. Questa
parte, che rappresenta circa il 14% del territorio provinciale, e'
ricoperta da boschi di faggi, abeti, lecci e castagni; qui le
precipitazioni, in inverno anche nevose, sono insistenti e abbastanza
abbondanti. La zona mediana e' costituita da una fascia collinare e
pedecollinare, che da nord a sud percorre longitudinalmente tutta la
provincia. In questa area, che rappresenta circa il 70% dell'intero
territorio provinciale, sono concentrate in massima parte le
attivita' agricole e le coltivazioni arboree; tra queste, predominano
nettamente la vite e l'olivo, tanto da caratterizzarne il paesaggio.
La zona pianeggiante, circa il 16% del territorio provinciale, e'
rappresentata dalla pianura intorno a Follonica, Grosseto e
Orbetello-Albinia. In questa area, per la sua vicinanza al mar
Tirreno, i terreni vengono destinati principalmente alle coltivazioni
erbacee e alle colture industriali di pieno campo e, in misura
minore, agli impianti arborei.
I terreni della Provincia di Grosseto si presentano, nei vari
ambienti, con alcune differenze, dovute alla diversa natura e alle
diverse origini delle rocce da cui si sonoformati. I principali tipi
di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone, possono essere
cosi' individuati e rappresentati:
terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei: sono prevalenti
nella valle dell'Ombrone, dell'Osa, dell'Albegna, del Fiora e del
Cornia. Sono terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto
sciolti e mezzani;
terreni alluvionali pesanti e medio pesanti calcarei: sono
presenti in gran parte nella pianura grossetana, di Follonica e di
Albinia, in alcuni tratti della valle del Cornia, del Pecora e
dell'Albegna, e sono terreni limo-argillosi-calcarei, il piu' delle
volte umidi;
terreni sabbiosi, rocciosi sciolti: appartengono a questo
gruppo i terreni poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che
riposano nelle arenarie di vario tipo, dell'eocene e su conglomerati
rocciosi di travertino. Queste formazioni si riscontrano con notevole
frequenza lungo l'intero sviluppo del retroterra maremmano, sono in
genere sciolti, permeabili e di modesta fertilita';
terreni pliocenici sciolti: si riscontrano frequentemente nelle
zone collinari e pedecollinari, sono abbastanza sciolti, sabbiosi,
calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice. A questo gruppo
appartengono anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con
tessitura prevalentemente argillosa della parte fine;
terreni grossolani sciolti: questi terreni grossolani,
ghiaio-sabbiosi profondi, poggiano sul terzo orizzonte pliocenico o
su ciottolami del quaternario, sono provvisti di ciottoli calcarei e
silicei, molto aridi. Si trovano prevalentemente nelle colline che
contornano la piana da Follonica a Gavorrano e Ribolla;
terreni vulcanici e mezzani, rocciosi: di natura tufacea di
diversa consistenza, a causa delle difformi condizioni di
sedimentazione di ceneri, sabbie e lapilli espulsi e trascinati dai
venti e depositati per gravita' piu' o meno lontano dal cratere.
Trattasi di terreni agrari piu' o meno profondi sub-acidi, ricchi di
scheletro, tendenzialmente aridi.
La quota media del territorio della Provincia di Grosseto e' di
circa 140 metri s.l.m., mentre la pendenza media e' del 5%;
l'esposizione prevalente e' a sud-est.
Il clima della Provincia di Grosseto e' temperato, di tipo
mediterraneo, caratterizzato da temperature miti, precipitazioni
disordinate, talora di elevata intensita' nei mesi autunno-invernali
e da una aridita' piuttosto prolungata nella primavera e accentuata
nei mesi estivi. Tuttavia, data la vastita' del territorio, si
possono identificare tre diverse condizioni climatiche: clima
temperato caldo, presente in tutta la fascia costiera con piovosita'
molto scarsa (clima secco arido nel periodo estivo), con temperatura
media intorno a 16°C e precipitazioni inferiori a 700 mm/anno; clima
temperato sublitorale, presente nelle aree interne, il quale risente
comunque della vicinanza del mare, con temperatura media intorno a
14-14,5°C e precipitazioni medie di circa 800 mm/anno; clima
temperato fresco, su tutta l'area del Monte Amiata, con temperatura
media inferiore a 12°C e precipitazioni intorno ai 1.100 mm/anno.
Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi
autunnali-invernali. La massima piovosita' e' localizzata tra la fine
di ottobre e la seconda decade di dicembre - col mese di novembre che
fa registrare il valore massimo - la cui intensita' provoca,
talvolta, erosioni e dilavamenti in collina, e non mancano episodi
alluvionali in pianura come quelli provocati dai fiumi Ombrone,
Pecora, Bruna, Albegna e Sovata. Nel periodo compreso tra gennaio e
maggio la pioggia e' distribuita in maniera un po' piu' omogenea con
valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla seconda
decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima
e la terza decade di luglio, tanto che si puo' parlare di un'aridita'
di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi
estivi.
Le precipitazioni medie annue della Provincia di Grosseto non
raggiungono i 750 mm, con un minimo di 20 mm nel mese di luglio (dato
medio) e un massimo di 120 mm nel mese di novembre (dato medio), e
una temperatura media annua di l4,5°C; il mese piu' caldo e' luglio;
l'indice di Huglin si attesta tra 2.100 e 2.500 unita', a seconda
dell'area considerata.
Le estati sono per lo piu' siccitose e le condizioni di aridita'
sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal
terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano
venti di Scirocco e di Libeccio piuttosto carichi di salsedine,
mentre nell'estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, e'
asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non e' raro,
invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.
A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.
I fattori umani legati al territorio di produzione, che per
consolidata tradizione hanno contribuito a ottenere i vini della
«Maremma toscana», sono di fondamentale rilievo. In questa area,
infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che
risalgono al periodo Etrusco - le antiche citta' etrusche di
Vetulonia, Roselle e Sovana, rispettivamente nella parte
centro-settentrionale, centrale e meridionale della provincia, le
aree nei pressi del lago dell'Accesa a nord, di Ghiaccio Forte, di
Marsiliana lungo l'Albegna, di Cosa e la villa di «Settefinestre»
presso Capalbio che rappresenta un esempio di villa romana dedita
all'attivita' viticola a sud, sono solo alcuni esempi di insediamenti
piu' o meno rilevanti - come testimoniano alcuni reperti. In
particolare, presso Marsiliana lungo il corso del fiume Albegna (Ager
Cosanus), e' stato rinvenuto un numero consistente di vasellame e
pithoi (recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente
dalla pigiatura delle uve e dai torchi), unitamente a fornaci per la
produzione di anfore vinarie, probabilmente poiche' il luogo
corrispondeva a un vero e proprio centro di raccolta per i vini che
provenivano dalle aree piu' interne (colline di Manciano e Scansano),
trasportati lungo il corso del fiume. Inoltre, in alcune aree della
provincia e sul territorio dell'isola del Giglio, sono stati
rinvenuti numerosi palmenti in pietra, specie di vasche cilindriche
scavate direttamente sulla roccia talvolta ai piedi di un vigneto,
utilizzate da etruschi e, piu' tardi, romani, per la pigiatura e lo
sgrondo delle uve. Ma anche alcune pitture sul vasellame di origine
etrusca, raffigurando la vite «domesticata», possono essere
interpretate come una conferma della familiarita' della coltura della
vite tra la gente di questo popolo. La dominazione romana accentuo'
la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che
rimasero insuperate fino al medioevo; in questo periodo storico, la
vite acquisto' particolare importanza come pianta colonizzatrice,
tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessita' di
concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare
protezione con apposite norme statutarie.
In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali,
furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di terre in zone
a vocazione viticola».
Importante, inoltre, fu il ruolo dei monaci benedettini,
soprattutto per il recupero e il mantenimento della coltivazione
della vite, che si consolido' intorno alle mura dei centri abitati
medioevali. Nei secoli che vanno dal 1300 al 1600, come testimoniano
numerosi statuti comunali (Comunita' del Cotone, comuni di Massa
Marittima e Monterotondo, ecc.), si ebbe. un ulteriore sviluppo alla
diffusione della viticoltura, grazie anche al merito delle grandi
famiglie nobili presenti sul territorio, come gli Aldobrandeschi, gli
Sforza o gli Orsini. Durante lo Stato dei Presidi fu nota anche la
coltivazione del vitigno Ansonica in molte aree della Maremma
meridionale e insulare, cosi' come rilevante divenne, durante la
grandiosa opera di bonifica intrapresa nel 1700 dai granduca di
Lorena, la diffusione della coltivazione della vite e dell'olivo
nelle aree risanate della Maremma, situazione che si protrasse per
tutto l' Ottocento e che consenti' di sviluppare l'attivita'
vitivinicola, in modo capillare, su tutto il territorio provinciale.
Le zone della Provincia di Grosseto che hanno avuto in ogni tempo
maggiore possibilita' di affermazione nel campo economico e sociale
sono quelle che hanno potuto legare la loro fortuna anche alla
diffusione della vite.
Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo
territorio e l'eccellenza dei vini prodotti.
L'enotecnico Luigi Vivarelli, parlando di sistemi di allevamento
della vite, scrive: «nel nostro mandamento e' raro il caso di trovare
la vite disposta ai lati dei campi, ma invece vi predomina la vigna
specializzata e quindi la consociazione e' pratica quasi sconosciuta.
Sarebbe utile piano piano, sostituire il filo di ferro alle canne
giacche' esso permette una notevole economia...... La forma di
potatura piu' in uso presso i nostri viticoltori, mi pare sia quella
a cornetti con 5 o 6 occhi; non e' certo un metodo sbagliato, ma ho
l'opinione che si potrebbe con maggior vantaggio introdurre la
potatura Guyot».
Il dott. Alfonso Ademollo, in una relazione all'inchiesta
parlamentare Jacini, tenendo conto della vocazione viticola della
Maremma, nel 1884 affermava che tutte le varieta' «vegetano bene nel
nostro suolo ed a noi non mancano le uve da spremere e da
mangiare......». L'Ademollo, nel fornire interessanti informazioni
sulla situazione viticola della provincia, cosi scriveva: «La vite ha
sempre allignato, fino dalle epoche piu' remote, nella Provincia di
Grosseto. Le varieta' di vite da noi conosciute e coltivate sono
molte, poiche' si puo' asserire che tutte le varieta' di si' prezioso
sarmento, anche le esotiche,vegetano bene nel nostro suolo...... Le
principali varieta' della vite che si coltivano nella zona piana e
collinosa, sono le anzonache bianche e rosse, le riminesi, i
moscatelli, le alicanti, le aleatiche, le malvasie, li zibibbi, il
biancone, il sangioveto, le cannaiole, i procanici, le lambrusche e
le altre varieta' di uve bianche e rosse... Le vigne pure da qualche
tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma
tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe
capace di piu', poiche' la vite cresce benissimo e porge preziosi e
squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perche' non abbiamo
veramente ne' caldi ne' freddi eccessivi, perche' la posizione
geografica della provincia e' compresa fra i 30 e 50° di latitudine e
perche' dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle
parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti
vulcanici e sassaie».
Da cio' la categorica affermazione: «La provincia di Grosseto,
per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei
pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona lo stesso Ademollo
cosi' si esprimeva: «Il vino, questo benefico liquido che ha tanta
importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e
privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre
crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di
Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la
bonta' e quantita' in alcuni Comuni e' di una rendita importante ai
proprietari......».
Sempre in natura di notizie storiche, interessanti sono le
tecniche di coltivazione adottate nelle rasole all'uso scansanese
descritte dall'agronomo L. Vannuccini.
Nel ventesimo secolo, caratterizzato da due eventi bellici e da
un ventennio di dittatura politica, la situazione viticola
provinciale ha seguito le sorti dell'agricoltura in genere, il cui
obiettivo principale era quello di conseguire un'economia di consumo
e la piena occupazione della mano d'opera.
In tale periodo, la viticoltura era condizionata dalla
polverizzazione delle proprieta' diretto coltivatrici e dalle diffuse
forme di conduzione mezzadrile, che rappresentavano delle limitazioni
alla espansione della specializzazione viticola. Nonostante cio',
nella prima meta' del secolo scorso, la superficie vitata non subisce
in Maremma profonde modificazioni.
Nei decenni successivi, invece, si moltiplicano le iniziative di
molti proprietari, intese a sviluppare una viticoltura piu'
razionale, favorite anche dall'attuazione dei programmi di
incentivazione statale per una ripresa agricola, dall'applicazione
della riforma agraria e dalla capacita' dei viticoltori maremmani,
guidati dai tecnici dell'Ispettorato agrario e delle associazioni
preposte, che hanno creduto nella spiccata vocazione vitivinicola
della provincia. L'azione svolta dai tecnici e' stata coerente ai
principi di una moderna agricoltura, in quanto diretta a sostenere la
viticoltura classica nelle zone che ne consentivano il rinnovamento,
mediante la specializzazione e la meccanizzazione piu' ampia
e l'introduzione di nuove cultivar nei territori collinari piu'
facili. Sono stati percio' messi a punto gli aspetti tecnici per la
produzione delle uve da vino, con l'obiettivo di conseguire un
adeguato equilibrio fra rendimenti unitari e qualita'.
L'espansione viticola, non accompagnata dal perfezionamento della
tecnica di vinificazione e quindi dal miglioramento della qualita'
dei vini prodotti, creava notevoli problemi di organizzazione e
diffusione dei vini stessi, ma problematica era anche la difformita'
della tecnica di trasformazione e la disponibilita' di solo modeste
partite frazionate, di qualita' variabile, anche se pregiate.
Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi e'
stato dato dalla realizzazione negli anni Sessanta delle cantine
sociali dislocate nei centri di maggiore concentrazione viticola e da
cantine agricole aziendali industrializzate. E' questa, per la
Maremma, una circostanza importante per la nascita dell'industria
enologica, che ha permesso di presentare sul mercato vini uniformi,
con caratteristiche costanti, migliorati nella qualita' e
standardizzati nella presentazione. Ma altrettanto importante e'
stato il contributo proveniente dall'attivita' di sperimentazione e
di studio condotta sul territorio dalle istituzioni pubbliche
(Provincia di Grosseto, Universita' degli studi di Firenze e di Pisa)
e da parte delle aziende private.
Sono molteplici, quindi, le motivazioni che portarono alla
richiesta di riconoscimento dell'indicazione geografica (I.G.)
«Maremma Toscana» Bianco e Rosso con decreto ministeriale 22 marzo
1988, sostituita successivamente, col decreto ministeriale 9 ottobre
1995, con l'indicazione geografica tipica (IGT) «Maremma Toscana».
Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece piu' forte la
consapevolezza che il territorio della Maremma grossetana poteva
aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata
per i vini prodotti nella zona, rafforzata anche dalla nascita del
«Distretto rurale» per l'intero territorio provinciale
(legge regionale n. 21/2004), il primo riconosciuto in Toscana. La
normativa regionale definisce i distretti rurali «Sistemi produttivi
locali caratterizzati da una identita' storica e territoriale
omogenea, derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre
attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di
particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali». Il «Distretto», nato con l'obiettivo di
realizzare un «Sistema territoriale di qualita'» in modo da
concorrere alla crescita e allo sviluppo economico e sociale del
territorio, assumendo come principi fondamentali la sostenibilita' e
l'innovazione, ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione
delle produzioni locali di qualita' e delle biodiversita' della
Maremma. In questo contesto, la filiera vitivinicola rappresenta
sicuramente uno dei punti di forza nel legame prodotto-territorio e
la sua valorizzazione comprende diversi fattori intrinsecamente
legati tra loro, che vanno dalla qualita' del prodotto ai valori
storici, culturali e ambientali.
Il riconoscimento per questa nuova denominazione viene
attribuito, dopo un lungo percorso, col decreto ministeriale del 30
settembre 2011 per i vini bianchi, rossi e rosati della «Maremma
Toscana» incentrati, nelle tipologie «di base», sulle uve dei vitigni
Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano, Vermentino e Malvasia
bianca lunga, prodotti anche nelle versioni Spumante (solo bianchi),
Novello (solo rossi), Vin Santo, Passito e Vendemmia tardiva, ma
presentati anche in tipologie varietali con la presenza minima
dell'85% del vitigno, ed in particolare, tra i vini ottenuti da
varieta' tradizionali, Ansonica, Trebbiano, Vermentino, Alicante,
Canaiolo, Ciliegiolo e Sangiovese; ai quali si aggiungono varieta'
internazionali, presenti soprattutto nei nuovi impianti, come
Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah.
Ma l'attivita' di sperimentazione e di studio su varieta' di vite
diverse e su metodi di vinificazione piu' innovativi, non si e'
interrotta col riconoscimento della denominazione di origine, semmai
si e' fatta piu' dinamica, tanto che, grazie anche all'impianto di
nuovi vigneti e alla nascita di nuove aziende, i risultati emersi
hanno convinto i produttori dell'area maremmana che era necessario
aggiornare il disciplinare di produzione della DOC Maremma Toscana
(quasi 5 anni dopo il riconoscimento), aggiornando la base
ampelografica riferita ai vitigni principali delle tipologie di
«base» Bianco, Rosso e Rosato, dando maggiore rilevanza a varieta'
presenti diffusamente nel territorio provinciale a fianco del
Sangiovese - tra le uve nere, per la produzione del tipo Rosso e del
Rosato - e il Vermentino, tra le bianche, per la produzione del tipo
Bianco, aumentando la densita' minima di ceppi ad ettaro per i nuovi
impianti e vietando ogni forma di allevamento su tetto orizzontale
tipo tendone, inserendo la versione Spumante anche per il Rosato,
nuove tipologie varietali come Cabernet franc, Petit Verdot e
Pugnitello, nonche' tipologie «bivarietali», la menzione Riserva solo
per il vino Bianco e il Rosso in modo da caratterizzare ancor piu'
tali produzioni, le versioni Rosato per alcune tipologie varietali
molto richieste dal mercato, quali Sangiovese, Alicante o Grenache,
Ciliegiolo, Syrah e Merlot, la menzione tradizionale «Governo all'uso
toscano» per il vino Rosso e il Sangiovese, e la tipologia passito
per il Merlot.
Con un ulteriore intervento di modifica a distanza di circa un
anno, al fine di caratterizzare maggiormente la tipologia Vermentino
e di adeguarne una parte della produzione alle nuove richieste di
mercato, si e' inserita la menzione Superiore.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e'
riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti
aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del
vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata, e cioe', in primis, i
vitigni autoctoni Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante,
Pugnitello, Trebbiano toscano, Ansonica, Malvasia bianca lunga e
Vermentino, affiancati da varieta' alloctone quali Merlot, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Cabernet franc, Petit verdot, Chardonnay, Sauvignon
e Viognier (e le altre, eventualmente presenti tra i vitigni
complementari, come ad esempio Montepulciano, Pinot bianco, Pinot
grigio, Grechetto, Verdello e Colorino);
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali
della zona, e cioe' il Cordone speronato, il Guyot e, in misura
minore, il Capovolto, o tali da perseguire la migliore e razionale
disposizione sulla superficie delle viti; cio' sia per agevolare
l'esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della
meccanizzazione, sia per garantire una razionale gestione della
chioma, consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben
esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di
produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare,
rapportate ad una densita' minima di 4000 piante per ettaro, il che
consente di ottenere una buona competizione fra le piante (91 hl/ha
per il tipo Bianco e lo Spumante, (vino spumante e vino spumante di
qualita'),che scende a 84 per Rosso, Rosato, Novello e per le
tipologie varietali bianche Ansonica, Chardonnay, Sauvignon,
Trebbiano, Vermentino e Viognier, mentre e' di 77 hl/ha per le
tipologie varietali rosse Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot,
Pugnitello, Sangiovese e Syrah, e di 63 hl/ha per la tipologia
Vermentino con menzione Superiore; infine, 40 e 44 hl/ha
rispettivamente per le tipologie Vendemmia tardiva e Passito,
entrambe anche con menzione del vitigno, e 45,5 hl/ha per il Vin
Santo);
le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono
quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in
bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate
per le tipologie di base e le tipologie con menzione Riserva e
Superiore, riferite a vini maggiormente strutturati e caratterizzati
da un'elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento
e affinamento obbligatori; per la produzione del vino rosato ottenuto
con la vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo piu', dalle
varieta' Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, per quella
del vino novello, prodotto secondo la tecnica della macerazione delle
uve - per lo piu' della varieta' Sangiovese - e per la produzione di
vini rossi con la tradizionale metodologia del «Governo all'uso
toscano» impiegando prevalentemente uve Sangiovese, nonche' per
l'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualita', sia
col metodo Martinotti in autoclave, sia col metodo tradizionale della
rifermentazione in bottiglia, nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica
e Vermentino; nella stessa zona esistono anche varie espressioni di
vini ottenuti da uve piu' o meno appassite, prodotti con la
tradizionale tecnica del «vinsanto» utilizzando prevalentemente uve a
bacca bianca (Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga)
accuratamente scelte e fatte appassire in locali idonei, per essere
successivamente vinificate, conservate ed invecchiate in tradizionali
caratelli per un periodo adeguato, oppure ottenuti con una vendemmia
posticipata in modo da provocare una sovramaturazione delle uve sulla
pianta, piu' o meno accentuata (Vendemmia tardiva, nei tipi Bianco,
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier),
oppure prodotti con appassimento naturale delle uve all'aria o in
locali idonei, seguito da un adeguato affinamento in recipienti di
legno e/o in bottiglia (Passito, nei tipi Bianco, Rosso, Ansonica,
Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon,
Ciliegiolo, Merlot, e Sangiovese).
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Vini DOC «Maremma toscana» nelle categorie «vino», «vino
spumante», «vino spumante di qualita'».
La DOC «Maremma toscana» nella categoria «vino» e' riferita alle
tipologie Bianco e Rosso «di base», ai tipi Rosato - anche nelle
versioni varietali Alicante, Sangiovese, Merlot e Syrah - Novello e
con la menzione tradizionale «Governo all'uso toscano» (riservata al
vino Rosso e alla tipologia Sangiovese), alle tipologie varietali
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier,
Alicante, o Grenache, Cabernet (da C. franc e/o C. Sauvignon e/o
Carmenere), Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo,
Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah, con la
possibilita' di indicarne due, a bacca di colore analogo, in
etichetta, alle tipologie con menzione «Riserva» solo per il vino
Bianco e Rosso, e alla tipologia con menzione «Superiore» solo per il
vino Vermentino, alla tipologia Vin Santo, ed a quelle Vendemmia
tardiva - presentata nelle versioni Bianco, Ansonica, Chardonnay,
Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier - e Passito - presentata
nelle versioni Bianco, Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon,
Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot e
Sangiovese - le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico,
presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte
all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di
acidita' (4,5 g/l).
I vini rossi presentano un colore rosso rubino di buona
intensita' con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al
granato nei vini piu' maturi, comunque influenzato, nella tonalita',
dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti,
rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah, il Petit Verdot
e il Merlot, conta su di una quantita' di antociani totali inferiore,
a vantaggio, pero', di una notevole ricchezza in tannini
proantocianidici e catechine. Per questo motivo, nella tipologia «di
base», e' possibile riscontrare una maggiore complessita' aromatica
con sfumature fruttate e speziate piu' evidenti e, al contempo,
un'attenuazione della sensazione tannica del vitigno base -
soprattutto nei vini piu' giovani - proprio in funzione della diversa
presenza di Sangiovese

Parte di provvedimento in formato grafico

il che conferisce, ai vini, un gusto piu' rotondo e pieno (il sapore
e' da secco ad abboccato nel Rosso). Nella tipologia che si fregia
della menzione «Riserva» il colore tende al rosso intenso con
riflessi violacei piu' o meno frequenti, che si tramuta in granato
con l'invecchiamento, mentre l'intensita' del profilo aromatico
aumenta e aumenta la sua complessita' e ampiezza, con sentori di
piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, talvolta con
sentori erbacei, e al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di
corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente.
influenzate, infatti, dall'affinamento e dall'invecchiamento dei
vini, ed e' per questi motivi che il disciplinare stabilisce una data
di immissione al consumo che non puo' essere antecedente al 1°
novembre del secondo anno successivo alla vendemmia con un
invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi.
Il vino Novello si presenta con un colore rosso rubino talora con
sfumature violacee, profumo intenso di frutti rossi e viola, mentre
al palato e' morbido, leggermente acidulo, sapido, mentre il prodotto
dell'annata dei tipi Rosso e Sangiovese che ha subito il Governo
presenta vivezza e rotondita'; il vino Rosato si presenta con un
colore rosato piu' o meno intenso, profumi delicati, con intense note
fruttate, mentre al palato e' fresco, leggermente acidulo, asciutto
o, talvolta, abboccato. Sia il rosso che il rosato sono influenzati,
nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza piu' o meno
rilevante dei vitigni Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Merlot, Syrah e Ciliegiolo, i quali possono partecipare da soli o
congiuntamente per un minimo del 60%. Due di questi, Sangiovese e
Ciliegiolo, sono espressione della storia del territorio, gli altri
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) hanno trovato nel territorio
maremmano un ambiente ideale per la loro coltivazione.
I vini bianchi «tranquilli» presentano un colore giallo
paglierino piu' o meno intenso, un profumo fine e delicato, talvolta
con note floreali e fruttate piu' o meno accentuate, la cui ricchezza
e' in funzione della percentuale di Vermentino presente (minimo 60%,
da solo o congiuntamente al Trebbiano toscano o al Viognier) e delle
altre varieta' a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al
gusto si presentano asciutti, freschi, armonici (il tipo Bianco ha un
sapore da secco, ad abboccato, mentre nel Vermentino, Viognier e
Ansonica e' morbido e vellutato). Il Vermentino che si fregia della
menzione «Superiore» ha un profilo organolettico piu' fine e
complesso con una sapidita' piu' evidente, tanto che il disciplinare
di produzione prevede che l'immissione al consumo non possa avvenire
prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia,
quindi dopo un adeguato periodo di affinamento.
Il vino bianco che si fregia della menzione «Riserva», inoltre,
ha un profilo aromatico piu' ampio e complesso e una struttura piu'
importante, ed e' per questo motivo che il disciplinare di produzione
prevede, prima dell'immissione al consumo, un periodo di affinamento
obbligatorio non inferiore a 12 mesi.
Le caratteristiche organolettiche risentono quindi della
peculiarita' di ciascuna varieta' che contribuisce alla produzione
del vino: alcune sono espressione della storia del territorio, come
Ansonica, Trebbiano toscano o Vermentino, altre internazionali hanno
trovato nel territorio maremmano un ambiente ideale per la loro
coltivazione, come il Viognier, il Sauvignon o lo Chardonnay.
La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo
paglierino, all'ambrato, al bruno, un profumo ricco e complesso,
etereo, caldo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva
passa e candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, piu' o
meno rotonde in funzione della versione prodotta, da secca a dolce,
con una notevole lunghezza e persistenza.
I vini della tipologia Vendemmia tardiva presentano un colore da
giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o meno intenso, un
profumo delicato, intenso, con note di frutta matura, talvolta
speziato, mentre al palato sono pieni, armonici, con una rotondita'
piu' o meno accentuata in funzione della versione prodotta, da quella
asciutta alla dolce.
I vini della tipologia Passito, invece, hanno caratteristiche
diverse se prodotti con uve bianche o nere: i passiti bianchi hanno
un colore da giallo dorato all'ambrato piu' o meno intenso, un
profumo intenso, ricco, di frutta matura e candita, mentre al palato
sono vellutati, ampi e complessi; i passiti rossi sono caratterizzati
da un colore rosso rubino intenso, profumi intensi di frutta matura
con note che richiamano il cioccolato, ampi, vinosi e complessi,
mentre al palato sono vellutati, caldi, ricchi di corpo; in entrambi
i casi, al palato denotano una rotondita' piu' o meno accentuata in
funzione della versione prodotta, asciutta o dolce.
La DOC «Maremma toscana» nelle categorie «vino spumante» e «vino
spumante di qualita'» e' riferita alle tipologie Spumante nelle
versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino, le quali, dal punto
di vista analitico e organolettico, presentano caratteristiche molto
evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare, sono
caratterizzati da una spuma e da un perlage fine e persistente,
presentano un colore giallo paglierino piu' o meno intenso (dal rosa
tenue al rosa cerasuolo negli spumanti rose'), un odore fine,
fruttato, persistente, la cui intensita' e complessita' e'
influenzata dal metodo di elaborazione utilizzato (presenza di
maggiori note fruttate e floreali nel metodo Martinotti, bouquet piu'
complesso, con sentori di crosta di pane e lievito nel metodo
classico), mentre al sapore sono freschi, leggermente aciduli, con
rotondita' piu' o meno evidente in funzione della versione prodotta
(da dosaggio zero, decisamente asciutta e secca, a extra-dry, morbida
e vellutata).
Le peculiarita' dei vini «Maremma toscana» spumanti e spumanti di
qualita' descritti sono il risultato dell'azione delle condizioni
pedoclimatiche della zona di produzione, che incidono sul potenziale
enologico, evidenziando le note di freschezza dovute sia alla
sapidita' legata alla «presenza del mare» e dei venti marini, sia
alla componente acidica e alla equilibrata componente fruttata e
aromatica delle uve che, esaltata dalla corretta gestione agronomica
dei vigneti, si ripercuote sui vini prodotti, rendendoli pienamente
adatti ad una elaborazione in vino spumante.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Per tutte le categorie dei vini «Maremma toscana» («vino», «vino
spumante», «vino spumante di qualita'»).
L'orografia prevalentemente collinare e pedecollinare della zona
di produzione, un'area di varia estensione con caratteristiche
morfologiche talvolta diverse, situata nella parte meridionale della
Toscana, con una quota media intorno a 140 metri s.l.m., unitamente a
una pendenza media del 5%, una esposizione prevalente a sud-est e una
buona ventilazione durante tutto l'anno, concorre a determinare un
ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante
dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione della
vite.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni
interagiscono in modo determinante con la coltura della vite,
contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche
fisico-chimiche ed organolettiche dei vini «Maremma toscana» sia
nella versione «tranquilla» (categoria vino), sia nei vini e spumanti
(categorie vino spumante e vino spumante di qualita').
In particolare, i terreni della Provincia di Grosseto si
presentano, nei vari ambienti, con notevoli differenze, dovute alla
diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono
formati, ma i principali tipi di terreno agrario, provenienti da
rocce autoctone e particolarmente adatti allo sviluppo delle
attivita' viticole, possono essere ricondotti ai terreni:
sabbiosi e rocciosi sciolti, poco profondi, sabbiosi e
sabbioso-argillosi, che si riscontrano con notevole frequenza lungo
l'intero sviluppo del retroterra maremmano e che si presentano in
genere sciolti, permeabili e di modesta fertilita', con un lieve
contenuto in calcare, un modesto tenore di humus, di fosforo e di
potassio;
pliocenici sciolti, che si riscontrano frequentemente nelle
zone collinari e pedecollinari e si presentano abbastanza sciolti,
sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice, ed al cui
gruppo sono riconducibili anche i terreni sabbioso-argillosi
pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine e
buona dotazione nutritiva;
grossolani sciolti, terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi
profondi, provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto aridi, che
si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da
Follonica a Gavorrano e Ribolla;
vulcanici e mezzani, rocciosi, di natura tufacea di diversa
consistenza, terreni agrari piu' o meno profondi sub-acidi, ricchi di
scheletro, tendenzialmente aridi, dotati di buona quantita' di
potassio ma poveri di fosforo assimilabile, che si riscontrano
soprattutto nei comuni di Pitigliano e di Sorano.
Presentano una buona predisposizione alla viticoltura anche i
terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei, prevalenti nella
valle dell'Ombrone, dell'Osa, dell'Albegna, del Fiora e del Cornia,
poiche' terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto
sciolti e mezzani, provvisti di calcare e poveri di fosforo.
Tutti questi tipi di terreno hanno in comune un'elevata
profondita' utile per lo sviluppo radicale, una buona capacita' di
drenaggio e una buona/moderata capacita' di acqua disponibile,
condizioni tali da consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo
delle coltivazioni arboree, habitat naturale per gli impianti di
vigneto con conseguenti produzioni altamente qualitative, in
particolare se coltivati con l'ausilio di pratiche agronomiche e
gestionali dei suoli corrette (quali potatura verde ed alta densita'
di impianto) e basse rese produttive.
Il clima della zona di produzione risulta temperato (sublitorale
per la maggior parte del territorio, caldo nella fascia costiera,
fresco nell'area amiatina), di tipo mediterraneo, caratterizzato da
temperature miti, una discreta piovosita' (media intorno ai 750
mm/anno), con scarse piogge estive (intorno agli 80-100 mm) e
un'aridita' piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei
mesi estivi - tanto da far riscontrare lievi stress idrici nelle fasi
che precedono la maturazione dell'uva -, da ottimi valori dell'indice
bioclimatico di Huglin (tra 2100 e 2500°C-giorno), da una buona
temperatura media annuale (tra i 12 e i 16°C a seconda delle aree,
con una media intorno a 14,5°C), unita ad una ventilazione sempre
presente anche nel periodo primaverile-estivo grazie alle brezze di
Maestrale che soffiano nelle ore piu' calde della giornata,
contribuendo a regolare le temperature ed a creare un ambiente
sfavorevole alle malattie parassitarie.
Il clima sopra descritto, unito ad una temperatura piuttosto
elevata, con ottima insolazione, nei mesi di settembre-ottobre e
buone escursioni termiche tra giorno e notte, consente alla vite di
ottenere un giusto equilibrio vegetativo, permettendo una lenta,
graduale e ottimale maturazione fisiologica delle uve, con
l'esaltazione e il mantenimento del corredo aromatico consentendo,
unitamente. ad un buon quadro acidico, la produzione di vini freschi
e armonici e contribuendo in maniera significativa alle particolari
caratteristiche organolettiche dei vini «Maremma toscana».
In particolare, il quadro climatico sopra descritto, grazie al
quale le temperature massime sono pienamente sopportabili dalla vite
anche in piena estate, unitamente alle buone escursioni termiche mano
a mano che si avvicina il periodo vendemmiale, risultano
particolarmente favorevoli per la produzione. delle uve destinate sia
alla produzione di. vini «tranquilli», freschi ed equilibrati, sia
all'ottenimento di partite che saranno successivamente elaborate
nelle versioni spumante.
La qualita' e le caratteristiche dei vini «Maremma toscana» sono
altresi' strettamente connesse ai fattori umani descritti nella parte
A.2.
E' infatti molto rilevante l'apporto degli operatori del
territorio che con le loro capacita' e la loro professionalita',
frutto dell'evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica e forti
di una tradizione che e' millenaria e va dall'epoca etrusca a quella
romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi
documenti, citazioni e testimonianze storiche, contribuiscono alla
produzione di vini di notevole livello qualitativo, rappresentativi
dell'espressione e tipicita' del territorio della Maremma grossetana.
E' la testimonianza, percio', di come l'intervento dell'uomo in
questo particolare territorio abbia tramandato, nel corso.dei secoli,
le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le
rituali prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono
state migliorate e affinate, grazie all'indiscutibile progresso
scientifico e tecnologico.
Parlare di presupposti viticoli etruschi in questa zona appare
ovvio, tali e tante sono le testimonianze che continuano in epoca
romana fino al medioevo, nel corso del quale la vite acquisto'
particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che
governanti e feudatari riconobbero la necessita' di concedere terre
adatte per questa coltura e di stabilirne la protezione con apposite
norme statutarie.
E furono molti gli studiosi, di epoche successive, che
riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l'eccellenza dei
vini prodotti.
Alla fine del 1500, Bacci cosi' descrivera' queste campagne
«...situate nel cuore dell'Etruria, godono di molti pregi, sono
esposte da una parte al vento che spira da settentrione dalle falde
del monte Amiata e dall'altra, estendendosi verso mezzogiorno, godono
anche di quello australe che dona loro calore...».
Quale migliore incipit per identificare un territorio viticolo; e
infatti, la zona era ricca «... di ottimi vini, soprattutto rossi,
sinceri, e chiarificati con null'altro che la semplice fermentazione
dei tini». Ve ne erano anche di bianchi, mescolati con dolci
moscatelli, com'era di moda all'epoca.
Tre secoli piu' tardi, il dott. Villafranchi-Giorgini (1847) cita
un tronco di vite di dimensioni eccezionali proveniente da Valle
Castagneta, mentre l'enotecnico Luigi Vivarelli parla diffusamente di
sistemi di allevamento della vite, affermando che, in Maremma, e'
gia' ampiamente diffusa la vigna specializzata allevata a cordone
speronato. Tra le testimonianze piu' significative ed esaurienti,
quelle del dott. Alfonso Ademollo, riconducibili a una relazione
all'inchiesta parlamentare Jacini (1884), si soffermano lungamente
sulla vocazione viticola della Maremma.
In tutti questi secoli, lo sviluppo dell'agricoltura maremmana e'
sempre stato accompagnato da un'affermazione della viticoltura e, di
pari passo, da una forte valenza della tradizione vinicola, spesso
perpetrata dai monaci benedettini nei periodi piu' bui del basso
medioevo, e oggi ancora riscontrabile percorrendo il territorio, dove
non di rado e' possibile trovare vecchie cantine presenti nelle vie
dei paesi o, addirittura, scavate nel tufo probabilmente gia' al
tempo degli etruschi, ma anche partecipando a una delle tante sagre o
feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quelle di Scansano e di
Cinigiano vantano una storia di quasi mezzo secolo).
La storia e la tradizione del territorio vitivinicolo maremmano
e' importante, ma lo e', allo stesso tempo, il contributo degli
operatori. Esso e' essenziale nella gestione del vigneto fino alla
raccolta delle uve, ma risulta determinante anche un corretto
utilizzo della tecnologia di cantina al fine di preservare il livello
qualitativo dei prodotti introdotti. Al fine di conseguire gli
obiettivi di qualita', gli operatori adeguano il processo di
vinificazione delle uve in relazione alla varieta' e alle successive
tecniche di affinamento ed elaborazione dei relativi vini, adottando
in particolare adeguate pressature delle uve e fermentazioni a
temperatura controllata, grazie anche al significativo processo di
innovazione tecnologico che consente agli operatori di disporre di
attrezzature di livello avanzato per la gestione del processo
produttivo contribuendo cosi' al mantenimento delle peculiari
caratteristiche organolettiche dei vini.
Nella produzione dei vini spumanti l'apporto dell'innovazione
tecnologica e' stato, se possibile, ancor di maggiore aiuto, mediante
la messa a punto di impianti di elaborazione in autoclave sempre piu'
efficienti o la fornitura di attrezzature piu' adeguate per
l'elaborazione con rifermentazione in bottiglia, consentendo,
percio', di esaltare le peculiarita' organolettiche dei vini spumanti
ottenuti nel territorio, maremmano, in particolare per la freschezza,
la mineralita' e le note fruttate e floreali, che costituiscono
l'espressione di un ambiente vocato alla produzione di vini bianchi e
rosati anche in versione spumante. Le peculiarita' dei vini «Maremma
toscana» sono dunque l'espressione di caratteri di unicita' e di
distintivita', che sono il frutto dell'interazione armonica tra
l'attivita' dell'uomo e il complesso dei fattori ambientali.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane;
via XX Settembre n. 98/g - 00185 - Roma;
tel.: +39 06 45437975;
fax: +39 06 45438908;
e-mail: info@valoritalia.it
La societa' Valoritalia s.r.l - Societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - e'
l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64
della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art.
20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19,
paragrafo 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre
2018) e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022).



COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

Maremma toscana

PDO-IT-A1413-AM03

Data della comunicazione: 18.5.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione del termine «Rosè» in alternativa al termine «Rosato»

Per la designazione dei vini della tipologia Rosato è introdotta la possibilità di indicare anche il termine Rosè per le seguenti tipologie di prodotto: Rosato, Alicante Rosato, Grenache Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato.

Tale possibilità consente di incrementare gli sbocchi commerciali soprattutto nei mercati anglosassoni.

La modifica riguarda il disciplinare agli articoli: 1,2,4,5,6,7 ed il documento unico alle sezioni: 4, 9.

2.   Inserimento tipologia Vermentino Superiore

E' inserita la nuova tipologia Vermentino con la menzione Superiore.

Detta tipologia intende valorizzare qualitativamente il vitigno Vermentino, adottando tecniche agronomiche e di cantina differenziate rispetto alla tipologia Vermentino (base).

La modifica riguarda il disciplinare agli articoli: 1,2,4,5,6,7,8, 9 ed il documento unico alle sezioni: 4, 5, 8.

3.   Base ampelografica della tipologia Vermentino Superiore

E' aumentata la percentuale minima del vitigno Vermentino dall'85% presente nella tipologia base, al 95 % nella tipologia con menzione Superiore.

In tal modo si caratterizzano maggiormente le peculiarità proprie del vitigno.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 2 e non riguarda il documento unico.

4.   Inserimento prescrizioni agronomiche per la tipologia Vermentino Superiore

E' inserita per detta tipologia la produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale.

Si tratta di un adeguamento conseguente all'introduzione della tipologia stessa, in linea con quanto prescritto per l'utilizzo della menzione Superiore.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 4 ed il documento unico alla sezione 5.2.

5.   Adeguamenti formali

E' inserita la tipologia Canaiolo nell'elenco delle prescrizioni per l'immissione al consumo.

E' inserita la tipologia Merlot Passito nell'elenco delle rese uva/vino e produzione massima di vino.

Si tratta di una rettifica formale ad un mero errore materiale presente nelle stesure precedenti.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 5 e non riguardano il documento unico.

6.   Norme per la vinificazione ed immissione al consumo della tipologia Vermentino Superiore

Per detta tipologia sono aggiunti i valori della resa massima dell'uva in vino e della produzione massima di vino ad ettaro, nonché le prescrizioni per l'immissione al consumo.

L'indicazione della resa e della produzione massima di vino ad ettaro sono una conseguenza delle prescrizioni agronomiche stabilite per detta tipologia; inoltre la prescrizione di un termine minimo per l'immissione al consumo, consente una differenziazione del prodotto sia qualitativa che commerciale.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 5 e non riguardano il documento unico.

7.   Descrizione della tipologia di vino Vermentino Superiore

Sono inseriti i descrittori chimico fisici ed organolettici per la tipologia oggetto di nuovo inserimento.

Le caratteristiche del prodotto al consumo permettono una chiara individuazione dei vini ottenuti dalla varietà Vermentino qualificata con la menzione Superiore.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 6 e il documento unico alla sezione 4.

8.   Adeguamento prescrizioni per l’etichettatura

E' inserito il termine «Rosè» in alternativa al termine «Rosato» per la tipologia di detto colore.

E' cancellato il termine «Superiore» dall'elenco delle qualificazioni vietate nell'etichettatura.

Si tratta di adeguamenti coerenti con le variazioni introdotte nella designazione dei vini della DOP Maremma toscana.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 7, non riguardano il documento unico.

9.   Adeguamento prescrizioni per il confezionamento

E' diminuito da 3 a 2 litri il limite minimo di capienza per l'utilizzo del recipiente bag in box; inoltre è escluso l'utilizzo dei recipienti alternativi al vetro polietilene tereftalato (PET) e poliaccoppiati (Brick). La diminuzione di capacità per tale recipiente, consente di migliorare le opportunità di commercializzazione dei prodotti nei mercati comunitari ed internazionali per rispondere alle esigenze di molti consumatori che apprezzano questo formato di piccola capacità. Sono invece esclusi i recipienti tipo PET e Brick per preservare l'immagine del prodotto a DOP presentato al consumatore.

Anche per la tipologia «Superiore» così come per le tipologie «Riserva», «Vigna», Passito”, «Vin Santo», «Vendemmia tardiva», anche per il «Superiore» è consentito soltanto l'utilizzo di bottiglie in vetro per qualificare maggiormente l'immagine dei prodotti; inoltre per dette tipologie la capacità massima delle bottiglie è aumentata fine a 18 litri per rispondere alle esigenze dei mercati che richiede per particolari tipologie di pregio con formati di grande capacità utilizzabili soprattutto per scopi promozionali.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 8 ed il documento unico alla sezione 9.

10.   Adeguamenti formali al legame con l’ambiente geografico

E' stata adeguata la descrizione del legame in coerenza con l'introduzione della nuova tipologia Vermentino qualificata con la menzione Superiore.

Si tratta di un intervento formale sulla stesura del testo con i riferimenti alla predetta tipologia.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 9 e non riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione/denominazioni

Maremma toscana

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione dei vini

1.   Bianco anche Riserva, e con indicazione uno o due vitigni

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso. Odore: fine e delicato, con note maggiormente fruttate nel Viognier e Ansonica, più ampio e complesso nella versione Riserva. Sapore: da secco ad abboccato nel Bianco; morbido e vellutato nel Vermentino, Viognier e Ansonica, più fresco con note speziate, sapido, di buon corpo nella versione Riserva. Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Bianco:10,50; Ansonica, Viogner, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano:11,00; Riserva: 12,00. Estratto non riduttore minimo: Bianco:14,00 g/l; Ansonica, Viogner, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 16 g/l; Riserva: 18 g/l; Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vermentino Superiore

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi tendenti al dorato. Odore: delicato, caratteristico, fine. Sapore: secco, sapido, morbido, vellutato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Rosso, Novello, Riserva, e con nome di uno e due vitigni

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei; rosso intenso tendente al granato con l’invecchiamento.

Odore: con note fruttate nel Novello, Alicante o Grenache, Merlot, Pugnitello e Sangiovese; note speziate nel Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot, più delicato nel Ciliegiolo, tendente ad affinarsi nel corso dell’invecchiamento per la tipologia Riserva.

Sapore: da secco ad abboccato nel Rosso e leggermente acidulo e sapido nel Novello, Alicante o Grenache; di maggior corpo nel Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese, Merlot e nella tipologia Riserva; intenso e speziato nello Syrah; i prodotti delle tipologie Rosso e Sangiovese che hanno subito il «Governo all’uso toscano» presentano vivezza e rotondità.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Rosso, Novello: 11,00; Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo, Syrah: 11,50; Riserva: 12,00;

Estratto non riduttore minimo: Rosso 22,00 g/l; e 20,00 g/l nella tipologia Novello; Alicante o Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Ciliegiolo, Syrah: 22 g/l; Riserva 24,00;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Rosato o Rosè e con l’indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato più o meno intenso.

Odore: delicato, con intense note fruttate, più persistenti nell’Alicante, più delicate nel Sangiovese.

Sapore: da secco ad abboccato, leggermente acidulo, armonico.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Vin Santo

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal giallo paglierino all’ambrato al bruno.

Odore: etereo, caldo e caratteristico.

Sapore: da secco a dolce, armonico e vellutato.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo:22,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,00

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

30,00

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Vendemmia tardiva, anche con indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso.

Odore: delicato, intenso, talvolta speziato.

Sapore: da secco a dolce, pieno e armonico.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   Passito Bianco, anche con indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso.

Odore: intenso, di frutta matura;

Sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,00

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

8.   Passito Rosso, anche con indicazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino intenso.

Odore: intenso, ampio.

Sapore: da secco a dolce, vellutato.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: 15,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,00

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

9.   Vino Spumante e Vino Spumante di Qualità - tipologia Bianco anche con indicazione di vitigno, e tipologia Rosato o Rosè

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino più o meno intenso; nell’Ansonica, giallo paglierino brillante; a volte con riflessi verdognoli nel Vermentino; dal rosa tenue al rosa cerasuolo nel Rosato o Rosé.

Spuma: fine e persistente.

Odore: fine, fruttato, persistente, più leggero nella tipologia Ansonica , più delicato nella tipologia Vermentino; con più evidenti note fruttate , nel Rosato o Rosé.

Sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, nell’Ansonica; vivace, acidulo, leggermente amarognolo nel Rosato o Rosé.

Titolo alcolometrico vol. totale minimo: Bianco e Rosato: 10,50 % vol; Ansonica e Vermentino: 11,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: Bianco 14,00 g/l; Ansonica, Vermentino, Rosato o Rosé: 16,00 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Metodo di vinificazione del Vin Santo

Pratica enologica specifica

Le uve, dopo aver subito un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, che deve essere protratto fino a quando le uve non raggiungono, prima dell’ammostatura, un adeguato contenuto zuccherino. La vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del prodotto ottenuto deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri, mentre l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

2.   Metodo di vinificazione del «Governo all’uso toscano»

Pratica enologica specifica

La pratica tradizionale, consentita per le tipologie Rosso e Sangiovese, consiste in una lenta rifermentazione del vino mediante l’aggiunta di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione, nella misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.

5.2.   Rese massime:

1.

Bianco, Bianco Riserva e Spumante

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

Bianco, Bianco Riserva e Spumante

91,00 ettolitri per ettaro

3.

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

84,00 ettolitri per ettaro

5.

Vin Santo

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.

Vin Santo

45,50 ettolitri per ettaro

7.

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

8.

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

84,00 ettolitri per ettaro

9.

Vermentino Superiore

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

10.

Vermentino Superiore

63,00 ettolitri per ettaro

11.

Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

12.

Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Syrah

77,00 ettolitri per ettaro

13.

Pugnitello

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

14.

Pugnitello

63,00 ettolitri per ettaro

15.

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

16.

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

77,00 ettolitri per ettaro

17.

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

18.

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

44,00 ettolitri per ettaro

19.

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

20.

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet Sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

44,00 ettolitri per ettaro

21.

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

80 000 chilogrammi di uve per ettaro

22.

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

40,00 ettolitri per ettaro

23.

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

80 000 chilogrammi di uve per ettaro

24.

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

40,00 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione ricade all’interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende l’intera provincia di Grosseto

7.   Varietà di uve da vino

Alicante N. - Grenache

Ansonica B. - Inzolia

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Canaiolo nero N. - Canaiolo

Carmenère N. - Cabernet

Chardonnay B.

Ciliegiolo N.

Malvasia Istriana B. - Malvasia

Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier

Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia

Merlot N.

Petit verdot N

Pugnitello N.

Sangiovese N. - Sangioveto

Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Syrah N.

Trebbiano toscano B. - Procanico

Vermentino B. - Pigato B.

Viogner B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   DOC «Maremma toscana» - Vino anche Vin Santo, Vendemmia tardiva e Passito

Il territorio è prevalentemente collinare e pedecollinare, con discreta piovosità e scarse piogge estive; i terreni hanno un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale e buona capacità di drenaggio.È una zona viticola storica, risalente agli Etruschi, giudicata, nei secoli, ideale per la coltivazione della vite, allevata perlopiù a cordone speronato con elevate densità di impianto. Le varietà presenti sono sia tradizionali del territorio, come Trebbiano toscano, Ansonica, Vermentino, Vermentino Superiore, Sangiovese, Ciliegiolo, che più moderne (Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Merlot, Cabernet, Syrah), che riescono a esprimere una forte caratterizzazione dei vini, freschi, profumati, di buona struttura.

8.2.   DOC «Maremma toscana» - Vino Spumante e Vino Spumante di qualità

Il territorio è prevalentemente collinare e pedecollinare, con discreta piovosità e scarse piogge estive, buona ventilazione; i terreni hanno un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale e buona capacità di drenaggio.La tradizionale elaborazione di vini spumanti è legata anche alla presenza in zona di cantine naturalmente scavate nel tufo, che consentono il mantenimento di temperature ottimali. I vigneti già anticamente avevano elevate densità di impianto. Le varietà sono quelle tradizionali del territorio (Trebbiano toscano, Vermentino e Ansonica), talora integrate da altre più moderne (Chardonnay, Sauvignon), che caratterizzano i vini, freschi, lievemente aciduli, fini e fruttati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

È stato specificato l’uso del sinonimo «Grenache» in alternativa al nome della varietà Alicante.

E' stata specificata la possibilità dell'uso del termine «Rosè» in alternativa al nome «Rosato» per le tipologie di questo colore.

Zona di vinificazione dei prodotti

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

In aggiunta alle provincie di Pisa, Livorno, Siena e Firenze, è stato inserito il territorio della provincia di Arezzo entro il quale è possibile effettuare le operazioni di vinificazione dei prodotti della DOP.

Indicazione varietà di uva

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Inserita la possibilità di designare in etichetta la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli indicati nel disciplinare di produzione, i quali devono essere riportati in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a, punto ii), del Reg. n. 2019/33.

Prescrizioni per il confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

E' previsto l'utilizzo di tutti i recipienti di volume nominale consentiti dalla normativa vigente, compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, esclusivamente per le capacità comprese tra 2 e 5 litri.

Sono esclusi i recipienti quali dame e damigiane, nonché i recipienti alternativi al vetro quali polietilene tereftalato (PET) e poliaccoppiati (Brick).

Per la tappatura dei vini, confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona.

Per le tipologie recanti le menzioni «Riserva», «Superiore» e «Vigna» e per le tipologie «Passito», «Vin Santo» e «Vendemmia tardiva» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 18 litri e con chiusura che escluda il tappo a corona.

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