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Marrone di Caprese Michelangelo Dop - Controlli da Agroqualita' Spa - Proroga 2013

Pubblicato da disciplinare
Marrone Caprese Michelangelo

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' S.p.A. con decreto 1° ottobre 2010 ad effettuare i controlli per la dop Marrone Caprese Michelangelo, registrata con il Regolamento (UE) n. 1237 dell'11 dicembre 2009, e'  prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure  all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 settembre 2013  

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato
«Agroqualita' S.p.A.», in Roma, ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo»,
registrata in ambito Unione europea. (13A08042)

(GU n.238 del 10-10-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1237 della Commissione dell'11
dicembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Marrone di Caprese Michelangelo»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 1° ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10
novembre 2010, con il quale l'organismo «Agroqualita' S.p.A.» con
sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, e' stato autorizzato ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta
«Marrone di Caprese Michelangelo»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° ottobre 2010;
Considerato che il «Comitato Promotore per il riconoscimento della
DOP Marrone di Caprese Michelangelo» e la Regione Toscana non hanno
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Marrone
Caprese Michelangelo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 1°
ottobre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita'
S.p.A.» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, con decreto 1°
ottobre 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta «Marrone Caprese Michelangelo», registrata con il
Regolamento (UE) n. 1237 dell'11 dicembre 2009, e' prorogata fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra
struttura di controllo.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2010.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: La Torre

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