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Mela Alto Adige - Südtiroler Apfel IGP - Controlli da Check Fruit Srl - 2006

Pubblicato da disciplinare
Mela Alto Adige Südtiroler Apfel IGP

La validita' dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo  della igp Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel e' fissata in un periodo di  tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n.  1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 297 del 15  novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2005  

Autorizzazione, all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica  protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del  regolamento (CEE) n. 2081/92.

(GU n.1 del 2-1-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del
14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea
ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica
protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», prevista dall'art. 5
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Considerato che con decreto ministeriale dell'11 aprile 2005 era
stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla
denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» ai sensi del
regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato
l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;
Considerato che con decreto ministeriale del 23 maggio 2005
l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini
n. 24 e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» protetta
transitoriamente a livello nazionale;
Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler
Apfelkconsortium, con sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la
quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita'
di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' Check Fruit
Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24;
Considerato che l'organismo Check Fruit Srl risulta gia' iscritto
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP)
e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria,
appare necessario fissare precisi termini di vigenza
dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo Check Fruit
Srl ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
«Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:

Art. 1.
La validita' dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con
sede in Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo della indicazione
geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» e' fissata
in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di
entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005
del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 297 del 15 novembre 2005, ad effettuare i controlli
sulla denominazione in parola.

Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per
l'organismo Check Fruit Srl del rispetto delle prescrizioni previste
nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi
dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con
provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art.
53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali,
qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi
indicati.

Art. 3.
L'organismo autorizzato Check Fruit Srl non puo' modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di
controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo per la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o
Südtiroler Apfel, cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale
ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.
L'organismo autorizzato Check Fruit Srl dovra' assicurare,
coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il
prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare
predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata
la denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», venga apposta
la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita'
dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Check Fruit Srl e'
tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.

Art. 6.
L'organismo autorizzato Check Fruit Srl comunica con immediatezza,
e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica
protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», anche mediante
immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi
diritto.

Art. 7.
L'organismo autorizzato Check Fruit Srl immette anche nel sistema
informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure da
sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale competente atte ad evitare rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler
Apfel» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche
agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel
presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche
alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 8.
L'organismo autorizzato Check Fruit Srl e' sottoposto alla
vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art.
53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
Il direttore generale: La Torre

 

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