Mela Alto Adige - Südtiroler Apfel IGP - Proposta di modifica del disciplinare di produzione 2024
Pubblicazione dell'a proposta di modifica del disciplinare di produzione della Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel IGP - Anno 2024
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 11 luglio 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione Mela
Alto Adige/Südtiroler Apfel (IGP). (24A03736)
(GU n.170 del 22-7-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) n. 2024/1143, dal Südtiroler Apfelkonsortium
/ Consorzio Mela Alto Adige, che possiede i requisiti previsti
dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Mela
Alto Adige/Südtiroler Apfel IGP, registrata con regolamento (CE) n.
1855/2005 della Commissione, del 14 novembre 2005, pubblicato nella
GU L 297 del 15 novembre 2005;
Considerato l'art. 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) n.
2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti
la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione in parola;
Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto
previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto
previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014,
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come da
comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 17 dicembre 2022;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Autonome Provinz Bozen -
Südtirol/Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel IGP
cosi' come modificato;
Provvede:
Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del
disciplinare di produzione della Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel
IGP.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Mela Alto
Adige/Südtiroler Apfel IGP sara' approvata con apposito provvedimento
e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 11 luglio 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel»
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua
italiana) / «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) e' riservata al
prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1. Le varieta'
La Indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» /
«Südtiroler Apfel» e' riservata ai frutti provenienti dai meleti
coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3, e costituiti
attualmente dalle seguenti varieta', mutanti e/o loro cloni:
a) Braeburn;
b) Elstar;
c) Fuji;
d) Gala;
e) Golden Delicious;
f) Granny Smith;
g) Idared;
h) Jonagold;
i) Morgenduft;
j) Red Delicious;
k) Stayman Winesap;
l) Pinova;
m) Topaz;
n) Ipador;
o) CIVM49;
p) Bonita;
q) SQ159.
2.2. Caratteristiche del prodotto
La «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» si contraddistingue per
colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta
conservabilita'; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute
alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la
professionalita' degli operatori.
L'indicazione «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» puo' essere
usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative,
intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna
varieta', dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria
commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche
fisiche.
I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle
diverse varieta' e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa
comunitaria vigente in materia.
Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm² dei
frutti, valutati entro due mesi dalla raccolta, devono rispettare i
valori minimi sotto elencati per le rispettive varieta'.
Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono
previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione,
con l'eccezione di categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo
sovraccolore e calibro. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P.
«Mela Alto Adige» (lingua italiana) / «Südtiroler Apfel» (lingua
tedesca) ma non possono essere destinati tal quali al consumatore
finale.
Braeburn:
epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;
epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso
intenso > 33% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².
Elstar:
epicarpo colore: giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Fuji:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50%
della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 12,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Gala:
epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato;
epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20% della superficie (Gala
standard);
> 50% per i cloni rossi
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Golden Delicious:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;
rugginosita': fino al 20% della superficie di rugginosita'
reticolata fine su non piu' del 20% dei frutti; per il prodotto
biologico la rugginosita' e' ammessa secondo i criteri di
rugginosita' definiti per la categoria Seconda;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Granny Smith:
epicarpo colore: verde intenso;
epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².
Idared:
epicarpo colore: giallo-verde;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33% della
superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Jonagold:
epicarpo colore: giallo verde;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo - per Jonagold: rosso striato
> 20% della superficie; per Jonagored: rosso > 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Morgenduft:
epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33%
della superficie; per Dallago: rosso brillante intenso su un minimo
del 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Red Delicious:
epicarpo colore: verde giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75%
della superficie; per i cloni rossi > 90% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Stayman Winesap:
epicarpo colore: verde giallastro;
epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature >
33%;
per Red Stayman (Staymanred): > 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Pinova:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso striato > 10% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Topaz:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso striato > 33% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5 Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Ipador:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso > 40% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11,5 Brix;
durezza: minimo 6,5 kg/cm².
CIVM49:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso carminio > 60% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 55 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11,5 Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².
Bonita:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso lucido > 30% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
SQ159:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: da rosso a rosso vivo > 33% della
superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico
anche Seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11 Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler
Apfel» comprende i seguenti comuni nel territorio della Provincia
autonoma di Bolzano (Alto Adige - Südtirol):
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
4.1. Riferimenti storici
Esistono numerosi documenti che comprovano come, gia' dal
Medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con
un numero elevato di varieta'. Proprio la diversita' varietale, gia'
alla fine del 1700, favori' le prime esportazioni di mele soprattutto
in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'associazione
agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben 193 varieta' di mela
coltivabili.
4.2. Riferimenti culturali
Nell'opera storica piu' importante della coltivazione
ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904
vengono individuate quasi 40 varieta' molto diffuse sull'intero
territorio dell'Alto Adige - Südtirol.
4.3. Riferimenti sociali ed economici
Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche la
coltivazione melicola in Alto Adige e' passata nel tempo dalle sole
varieta' autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si
sono adattate al microclima.
Testimonianza di questo fatto sono i circa 8000 produttori,
prevalentemente associati in cooperative, che attualmente
costituiscono il sistema di produzione melicolo dell'Alto Adige. La
melicoltura, grazie al valore della produzione diretta ed all'indotto
costituito dal sistema di imballaggi, trasporti e confezionamento
rappresenta una delle risorse fondamentali dell'economia del
territorio Alto Atesino.
4.4. Rintracciabilita'
Le aziende agricole idonee alla produzione della «Mela Alto
Adige» / «Südtiroler Apfel» sono inserite in un apposito elenco
attivato e aggiornato a cura dell'Organismo incaricato dell'attivita'
di controllo.
Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la
rintracciabilita' del prodotto «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel»
si basa sui seguenti elementi:
identificazione, mediante cartellini personalizzati, del
prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;
redazione di un registro di carico delle partite IGP;
mantenimento della identificazione del produttore anche nelle
fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo,
realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di
calibratura e/o selezione;
identificazione della partita calibrata e/o selezionata e
compilazione di un registro di calibrazione e/o selezione;
redazione di un registro di scarico delle partite commerciali
IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
5.1. Il sistema di produzione
I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler
Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione
pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate
permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie
all'ottimale equilibrio vegeto- produttivo adottato.
La «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» e' prodotta utilizzando
tecniche e metodi a basso impatto ambientale.
5.2. Densita' d'impianto
Nei nuovi meleti il sistema d'impianto raccomandato e' a filari
singoli. La densita' di piantagione e la forma d'allevamento devono
essere compatibili con la necessita' di ottenere frutti di qualita'.
5.3. Gestione del terreno
I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell'Alto
Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno
e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.
Le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata
concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del
terreno, favorendo in tal modo la qualita' dei frutti e limitando
nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.
E' previsto l'inerbimento nell'interfila, per tutta la durata
dell'impianto.
La presenza dell'erba tra le file consente di ottenere un
bilancio umico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene
protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle
colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un
riscaldamento eccessivo in estate.
Nelle zone in cui i frutteti si coprono con reti, destinate alla
difesa contro il maggiolino (Melolontha melolontha) e' consentito un
contemporaneo diserbo totale.
5.4. Controllo della produzione
Il corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante viene
ottenuto attraverso la potatura di produzione che sara' finalizzata
al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento
che in molte varieta' si rende necessario per garantire un ottimale
sviluppo qualitativo delle produzioni.
La potatura verra' eseguita ogni anno durante il periodo
invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potra'
essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine
di mantenere sulla pianta la quantita' di frutti ottimale per
ciascuna varieta'.
5.5. Irrigazione
L'uso di una corretta pratica irrigua e' ritenuto indispensabile
per l'ottenimento di produzioni di qualita'.
5.6. Raccolta
Al fine di ottenere la ottimale qualita' e conservabilita' delle
differenti varieta' la raccolta e' eseguita con un accurato stacco
delle mele esclusivamente a mano e con il prodotto al giusto grado di
maturazione.
5.7. Produzioni
Le produzioni massime destinate al mercato fresco nella zona di
produzione di cui all'art. 3 non possono essere superiori alla media
di 68t/ha, calcolata sulla intera zona di produzione.
5.8. Conservazione
La conservazione a lungo termine delle mele deve utilizzare la
tecnica della refrigerazione (normale, LO, ULO).
I parametri di conservazione principali sono: temperatura,
percentuale di O2 , percentuale di CO2 ed umidita' relativa.
5.9. Commercializzazione
L'indicazione geografica protetta di cui all' art. 1 puo' essere
adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di
lavorazione in Alto Adige.
La commercializzazione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler
Apfel» puo' essere effettuata fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello della raccolta.
Al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, quali lesioni
della buccia, ammaccature con conseguenti imbrunimenti della polpa ed
altre alterazioni, le operazioni di condizionamento e confezionamento
devono avvenire nell'area geografica delimitata. Tale vincolo trova
giustificazione nella grande esperienza acquisita nella gestione del
prodotto in post-raccolta da parte degli operatori che operano
storicamente da oltre 40 anni nell'area delimitata dell'Alto Adige.
5.10 Confezionamento
Le mele denominate «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» devono
essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la
chiara identificazione del prodotto.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle
mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa
particolarmente bene in un clima moderato, come lo si trova nelle
vallate altoatesine a sud della catena montuosa dell'arco alpino. Nel
periodo dell'estate avanzata e dell'autunno si hanno i tipici e
marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono
positivamente sulla «qualita' interna» del frutto, vale a dire sul
suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla
«qualita' esterna», sviluppando in modo particolare l'attraente
colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di
rugginosita', particolarmente sulla Golden Delicious.
Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti
fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a
nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente
accentuati.
L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1100 m s.l.m. ed i terreni
leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa
compatta ed una conseguente alta conservabilita'.
L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare
attivita' dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura
e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema
produttivo locale, contribuiscono a conferire alla mela
caratteristiche uniche, riconosciute sia sul mercato interno che
internazionale.
Art. 7.
Controlli
L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del
presente disciplinare di produzione e' svolta da una struttura di
controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 39
del regolamento (UE) 2024/1143. Tale struttura e' l'organismo di
controllo Südtiroler Qualitätskontrolle - Controllo Qualita' Alto
Adige, via Jakobi 1B, 39018, Terlano (BZ).
Art. 8.
Lavorazione, confezionamento e etichettatura
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di
vendita stessa o sui singoli frutti dovra' apparire la dicitura «Mela
Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure
«Südtiroler Apfel» geschützte geografische Angabe (lingua tedesca).
La dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»
da apporre sulle etichette delle confezioni o dei singoli frutti o
sulle confezioni di vendita stesse e' fissata ad un minimo di 2 mm di
altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della
dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e' fissata a un
minimo di 0,8 mm di altezza.
E' consentito, in abbinamento alla Indicazione geografica
protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali
e/o collettivi, purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente.
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