Mela Rossa Cuneo Igp - Modifiche disciplinare di produzione 2023
Approvazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Igp Mela Rossa Cuneo, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 settembre 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo». (23A05258)
(GU n.225 del 26-9-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 223/2013 della Commissione del 6 marzo
2013 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica
protetta «Mela Rossa Cuneo» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la valorizzazione e tutela della Mela Rossa Cuneo IGP con sede in via
Caraglio, 16 - 12100 Cuneo, soggetto non riconosciuto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che
rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo
anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno
al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo;
Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dalla
Regione Piemonte, e' risultato che la richiesta presentata dal
Consorzio per la valorizzazione e tutela della Mela Rossa Cuneo IGP
soddisfi tale condizione.
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con
comunicazione protocollo PQAI IV n. 0635214 del 12 dicembre 2022 - ai
sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla
domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4
agosto 2023 a seguito della riunione di pubblico accertamento
prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, tenutasi a Cuneo in data 11 luglio 2023 con il quale e' stata
resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» ai fini
della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento
(UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Mela Rossa Cuneo»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo»,
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione
geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», ed il relativo documento
unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del
presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» di cui all'art. 1
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2023
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Mela Rossa Cuneo»
Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» e riservata
alle mele che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte
utilizzando esclusivamente i gruppi varietali di mele:
a) Red Delicious;
b) Gala;
c) Fuji;
d) Braeburn.
Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
Red Delicious:
epicarpo rosso intenso vinoso, con estensione ≥ 90% della
superficie della buccia; esente da untuosita' e rugginosita',
confinata all'interno della cavita peduncolare;
forma tronco-conica;
calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;
tenore zuccherino ≥ 11 °Brix;
polpa color bianco o bianco crema, talora con sfumature e
venature verde chiaro; consistenza fondente;
durezza ≥ 5 kg /cm2;
Gala:
epicarpo rosso intenso brillante, con estensione ≥ 80% della
superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata,
talora sfumata;
forma da sferoidale a tronco-conica;
calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;
tenore zuccherino ≥ 12 °Brix;
polpa color bianco crema, soda, croccante e succosa, di fine
tessitura;
durezza ≥ 5 kg /cm2;
Fuji:
epicarpo rosso da chiaro a intenso, con estensione ≥ 60%
della superficie della buccia;
forma da sferoidale a cilindrica;
calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;
tenore zuccherino ≥ 12 °Brix;
polpa colore bianco o bianco crema; soda, di tessitura fine
croccante e succosa;
durezza ≥ 6 kg /cm2;
Braeburn:
epicarpo dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente
striato, con estensione ≥ 80% della superficie;
forma da sferoidale a tronco conica;
calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;
tenore zuccherino ≥ a 11,5 °Brix;
polpa colore bianco o bianco crema; consistente, di tessitura
fine croccante e succosa;
durezza ≥ 6 kg /cm2.
Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere
interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori
estranei, in possesso dei requisiti stabiliti dalle categorie
commerciali extra e I.
I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi ai diversi
gruppi varietali e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa
comunitaria.
Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono
previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione,
con l'eccezione di categoria, calibro o peso, durezza. Tali frutti
possono fregiarsi della denominazione «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. ma
non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i
seguenti comuni situati in parte nella Provincia di Cuneo ed in parte
in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.
I comuni della Provincia di Cuneo sono i seguenti:
Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello,
Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere,
Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta,
Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura,
Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca,
Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.
I comuni della Provincia di Torino sono i seguenti:
Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana,
Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco , S. Secondo di Pinerolo,
Pinerolo.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo,
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei
quantitativi prodotti, e garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
del relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente
utilizzati nell'area di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La
densita' massima di impianto non deve essere superiore alle 4.000
piante/ettaro, le forme di allevamento devono massimizzare la
permeabilita' della chioma alla radiazione luminosa, la quale
rappresenta il fattore determinante al fine dell'ottenimento della
tipica colorazione dei frutti.
La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta
attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di
un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva.
Tale secondo intervento e finalizzato a garantire la ottimale
illuminazione dei frutti necessaria a far sviluppare la tipica
colorazione dei frutti. L'irrigazione puo' essere effettuata sia «per
scorrimento», sia con impianti di distribuzione localizzata, i quali
consentono di dosare gli apporti agli effettivi fabbisogni idrici.
Al fine di ottenere la ottimale qualita' e conservabilita', la
raccolta e' effettuata al raggiungimento del corretto grado di
maturazione di ogni singola cultivar. Deve essere eseguita con un
accurato distacco dei frutti.
L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui
il frutto raggiunge la colorazione rossa ottimale.
La produzione unitaria massima ammessa per la «Mela Rossa Cuneo»
e di 60 t/ha.
La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i
metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione,
assicurando valori di temperatura, di umidita e di composizione
atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche
qualitative.
Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, e
ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (coating) previste
dalla normativa sanitaria.
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate
in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara
identificazione del prodotto.
La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP deve essere
effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato:
Gala da inizio agosto a fine maggio;
Red Delicious da inizio settembre a fine giugno;
Braeburn da fine settembre a fine luglio;
Fuji da inizio ottobre a fine luglio.
Art. 6.
Legame con il territorio
La peculiarita' estetica e gustativa della «Mela Rossa Cuneo» e'
il risultato della favorevole interazione tra l'ambiente di
produzione descritto all'art. 3 e i gruppi varietali descritti
all'art. 2.
Alla qualita' della colorazione rossa concorrono i tre seguenti
fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie all'unicum
orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di
altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.
L'ampiezza delle escursioni termiche circadiane nel periodo
precedente la raccolta.
La contiguita' da un lato alla catena alpina, dall'altro alla
pianura padana - a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo
autunnale, in corrispondenza dell'evoluzione pre-raccolta della
maturazione delle varieta' che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» -
determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori
medi nel periodo pari a 13,8° C. Tali valori rappresentano
un'ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per
la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di
pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili
al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.
L'umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si
forma nelle ore piu' fredde della notte, da origine ad un ciclo di
bagnatura/asciugatura. Nell'area di pianura sottostante l'altipiano
dove e' prevista la coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» nei decenni
passati era pratica comune aspergere con acqua refrigerata la chioma
dei meli nelle notti in cui la temperatura non scendeva rispetto ai
valori diurni. Si tentava in tal modo di imitare l'effetto di
escursione termica e bagnatura del frutto, che avviene naturalmente
sull'altipiano sovrastante. Le «brezze di monte» a senso alternato
mattino/sera accentuano e accelerano i cicli circadiani di
temperatura e umettamento.
I fenomeni fisici sopra descritti interagiscono con la radiazione
luminosa sulla formazione e sull'evoluzione degli antociani, i
pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell'epicarpo delle
mele.
Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla
formazione dei pigmenti del colore. L'estensione del colore
percepibile dall'occhio umano dipende dalla percentuale di cellule
con i pigmenti del colore, non gia' da una maggior o minor diluizione
degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura,
determinando la qualita' della radiazione luminosa, interagisce nel
processo evolutivo degli antociani, a partire dai composti precursori
fino ai fenomeni degenerativi.
Sotto il profilo pedologico, il territorio della «Mela Rossa
Cuneo» e' ampiamente vocato alla coltura dei fruttiferi, ed in
particolare del melo. Secondo la «Carta dei suoli del territorio
frutticolo piemontese occidentale» si incontrano terreni di origine
alluvionale, piu' o meno recenti, a stratigrafia evoluta, dotati di
orizzonti di accumulo limosi o piu' raramente argillosi, accomunati
dalla presenza di un substrato ghiaioso relativamente superficiale.
I fattori ambientali, pedo-climatici, socio-economici e
paesaggistici, in sinergia con l'opera dell'uomo che, grazie alle sue
capacita ed esperienza, alla tradizione produttiva locale (ivi
compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione
nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi),
contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche
uniche.
La vocazione produttiva di mele a buccia rossa del nostro
territorio e ben descritta nel documento elaborato dalla Universita'
di scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista
settecentesco fece nascere, in Piemonte, accademie e associazioni
agrarie cui si deve una intensa attivita' di ricerca varietale, di
diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali
impostate su basi scientifiche. Si crearono cosi' le condizioni per
la diffusione di varieta' di mele a buccia rossa particolarmente
apprezzate per la capacita di esprimere nell'ambiente cuneese una
particolare intensita' e brillantezza di colore.
Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese e' riconducibile
agli anni '50 e '60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale
le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne,
ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni '60 e '70 la
dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a
comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto
destinato al mercato interno; e di quegli anni la prima campagna
promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni '80
accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all'estero. Negli
stessi anni la «Mela Rossa Cuneo» diviene oggetto di mostre
pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali
ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo
decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in
progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO
del nord ovest italiano.
Art. 7.
Controlli
I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono
svolti dall'Istituto Nord Ovest Qualita' soc. coop - INOQ, con sede a
Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso, 72, P. IVA 02668340041 -
tel. 0172 911323, fax 0172 911320, e-mail inoq@inoq.it
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
La «Mela Rossa Cuneo» viene immessa al consumo utilizzando gli
imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' avvenire sulle
confezioni e/o sui singoli frutti su cui dovra' apparire la dicitura
«Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con
dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.
Nel caso di identificazione mediante bollino la bollinatura
dovra' interessare almeno il 70% dei frutti.
Sulle confezioni dovra' inoltre essere riportato il simbolo
comunitario della IGP.
E' consentito in abbinamento alla dicitura «Mela Rossa Cuneo»
IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi
d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o
tali da trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione e', comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi
indicazione di origine non espressamente prevista dal presente
disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in
inganno il consumatore.
L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente alla
trasformazione, che non puo' essere destinato tal quale al
consumatore finale, dovra' avvenire in imballaggi o contenitori
conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura
«Mela Rossa Cuneo IGP destinata alla trasformazione».
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
[Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari]
«MELA ROSSA CUNEO»
N. CE: [esclusivamente per uso UE]
Parte di provvedimento in formato grafico
1. DENOMINAZIONE
"MELA ROSSA CUNEO"
2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO
Italia
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
di cui al punto 1
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte
utilizzando esclusivamente le seguenti varieta' di mele e i loro
cloni:
a) Red Delicious
b) Gala
c) Fuji
d) Braeburn
Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
Red Delicious
Epicarpo: rosso intenso vinoso, con estensione ≥ 90 % della
superficie della buccia esente da untuosita' e rugginosita',
confinata all'interno della cavita' peduncolare.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ 11 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 5 kg.
Gala
Epicarpo: rosso intenso brillante, con estensione ≥ 80 %
della superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata,
talora sfumata.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ 12 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 5 kg.
Fuji
Epicarpo: rosso da chiaro a intenso, con estensione ≥ 60 %
della superficie della buccia.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ 12 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 6 kg.
Braeburn
Epicarpo: dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente
striato, con estensione ≥ 80 % della superficie.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ a 11,5 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 6 kg.
Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere
interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori
estranei, in possesso dei requisiti stabiliti della categorie
commerciali Extra e I.
I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse
varieta' e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa
comunitaria, ai sensi del regolamento (UE) n. 543/2011.
Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono
previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione,
con l'eccezione di categoria, calibro, durezza. Tali frutti possono
fregiarsi della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. ma non possono essere
destinati tal quali al consumatore finale.
3.3. Materie prime
-
3.4. Alimenti per animali
-
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo
nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di coltivazione e raccolta della «Mela Rossa Cuneo»
IGP devono avvenire nell'area geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
condizionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i
metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione,
assicurando valori di temperatura, di umidita' e di composizione
atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche
qualitative.
Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, e'
ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (coating) previste
dalla normativa sanitaria.
La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» deve essere
effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato:
Gala: da inizio agosto a fine maggio;
Red Delicious: da inizio settembre a fine giugno;
Braeburn: da fine settembre a fine luglio;
Fuji: da inizio ottobre a fine luglio.
3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura del prodotto cui
si riferisce la denominazione registrata
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate
in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara
identificazione del prodotto. L'identificazione del prodotto dovra'
avvenire sulle confezioni o sui singoli frutti su cui dovra' apparire
la dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente
leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura
presente.
Nel caso di identificazione mediante bollino, la bollinatura
dovra' interessare almeno il 70% dei frutti.
E' consentito in abbinamento all'indicazione geografica protetta,
l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi
d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o
tali da trarre in inganno l'acquirente.
L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente alla
trasformazione, che non puo' essere destinato tal quale al
consumatore finale, dovra' avvenire in imballaggi o contenitori
conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura
«Mela Rossa Cuneo IGP destinata alla trasformazione».
4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA
La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i comuni
situati in parte nella Provincia di Cuneo ed in parte in quella di
Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.
I comuni della Provincia di Cuneo sono: Bagnolo Piemonte, Barge,
Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castelletto
Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo,
Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno,
Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura, Salmour, Saluzzo,
Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca,
Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.
I comuni della Provincia di Torino sono i seguenti: Bibiana,
Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S.
Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo.
5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA
5.1. Specificita' della zona geografica
La porzione di territorio della Regione Piemonte interessata, si
identifica con un altipiano presente lungo la catena alpina
occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie e si configura
come un unicum orografico costituito dalla balconata della stretta
fascia di altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura
padana.
Il territorio identificato rappresenta la principale zona di
produzione di mele della Regione Piemonte, dove la coltivazione di
mele a buccia rossa ha trovato la sua origine, il suo sviluppo e la
sua localizzazione territoriale.
Gli ambienti di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» occupano un
territorio a cavallo delle province piemontesi di Cuneo e Torino e
sono infatti da un punto di vista storico e geografico
particolarmente vocati nell'esaltare la colorazione antocianica delle
mele li prodotte. L'altitudine, la latitudine, la conformazione
orografica, i fattori climatici e la particolare intensita' di
irraggiamento solare rappresentano le caratteristiche ambientali del
territorio.
La contiguita' da un lato alla catena alpina, dall'altro alla
pianura padana - a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo
autunnale, in corrispondenza dell'evoluzione pre-raccolta della
maturazione delle varieta' che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» -
determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori
medi nel periodo pari a 13,8 °C. Tali valori rappresentano
un'ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per
la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di
pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili
al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.
5.2. Specificita' del prodotto
Le caratteristiche peculiari fondanti la reputazione della «Mela
Rossa Cuneo» sono costituite dalla caratteristica sovracolorazione
rossa della buccia, che influisce sull'aspetto del prodotto sia per
quanto riguarda l'estensione del sovracolore (percentuale della
buccia ricoperta dal sovracolore), sia sulla particolare brillantezza
della colorazione dell'epicarpo. Queste caratteristiche conferiscono
alla «Mela Rossa Cuneo» una propria specifica identita' nei mercati
locali, regionali, nazionali ed esteri.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualita' o le
caratteristiche del prodotto:
La peculiarita' estetica della «Mela Rossa Cuneo» e' il risultato
della favorevole interazione tra la zona geografica di produzione e
le varieta' e i cloni di mele tradizionalmente utilizzati.
Alla qualita' della colorazione rossa concorrono i tre seguenti
fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie alle
caratteristiche della zona geografica:
l'ampiezza insolita delle escursioni termiche circadiane nel
periodo precedente la raccolta;
l'umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che
si verifica nelle ore piu' fredde della notte e che da' origine ad un
caratteristico ciclo di bagnatura/asciugatura dell'epidermide del
frutto;
le «brezze di monte» a senso alternato mattino/sera accentuano
e accelerano i cicli circadiani di temperatura e umettamento.
Questi fenomeni fisici interagiscono con la radiazione luminosa
sulla formazione e sull'evoluzione degli antociani, i pigmenti
antiossidanti responsabili del colore dell'epicarpo delle mele. Le
escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei
pigmenti del colore. L'estensione del colore percepibile dall'occhio
umano dipende dalla percentuale di cellule con i pigmenti del colore,
non gia' da una maggior o minor diluizione degli antociani nelle
cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura, interagendo con la
qualita' della radiazione luminosa, influisce sul processo evolutivo
degli antociani.
La vocazione produttiva di mele a buccia rossa della zona
geografica e' ben descritta nel documento elaborato dalla Universita'
di scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista
settecentesco fece nascere, in Piemonte, accademie e associazioni
agrarie cui si deve una intensa attivita' di ricerca varietale, di
diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali
impostate su basi scientifiche. Si crearono cosi' le condizioni per
la diffusione di varieta' di mele a buccia rossa particolarmente
apprezzate per la capacita' di esprimere nell'ambiente cuneese una
particolare intensita' e brillantezza di colore.
Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese e' riconducibile
agli anni '50 e '60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale
le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne,
ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni '60 e '70 la
dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a
comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto
destinato al mercato interno; e' di quegli anni la prima campagna
promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni '80
accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all'estero. Negli
stessi anni la «Mela Rossa Cuneo» diviene oggetto di mostre
pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali
ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo
decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in
progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO
del nord ovest italiano.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (Articolo 8, del
regolamento (UE) n. 1151/2012)
Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di
opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Mela Rossa
Cuneo» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del
4 agosto 2023.
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