Melanzana Rossa di Rotonda Dop - Protezione transitoria
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 aprile 2008
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
(GU n.89 del 15-4-2008)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la
registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana
Rossa D.O.P. di Rotonda, con sede in Rotonda (Potenza), contrada
Piano Incoronata, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 22638 del 28 novembre 2007 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la
registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana
Rossa D.O.P. di Rotonda, ha chiesto la protezione a titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza
della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Melanzana
Rossa di Rotonda, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore
per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della
Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, assicuri la protezione a titolo
transitorio e a livello nazionale della denominazione Melanzana Rossa
di Rotonda, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel
sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Melanzana Rossa di Rotonda.
Art. 2.
La denominazione Melanzana Rossa di Rotonda e' riservata al
prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione Melanzana Rossa
di Rotonda, come denominazione di origine protetta ricade sui
soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di
cui all'art. 1.
Art. 4.
1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell'organismo comunitario.
2. La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto, non sara' approvato il
relativo piano dei controlli, cosi' come previsto dal comma 2,
dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio