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Melone di Pachino - Proposta di riconoscimento Igp

Pubblicato da disciplinare
melone di pachino

Il Melone di Pachino appartiene alla specie botanica Cucumis melo L. d. , rappresentata dalle tipologie di frutto liscio; retato; retato tipo long life.
E' prodotto nell'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero, parte del territorio comunale  di Noto (prov. di Siracusa) e parte del territorio comunale di Ispica (prov. di Ragusa).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Melone di Pachino"

(GU n.126 del 1-6-2000)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la
domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Melone
di Pachino" come indicazione geografica protetta ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla "Associazione per la
tutela dei prodotti tipici di Pachino" con sede in Pachino
(Siracusa), via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa
e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso
indicato.
Le eventuali osservazioni adeguatamente motivate, dovranno essere
presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina
fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio
tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche
e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari.


Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta "Melone di Pachino" e' riservata ai frutti di melone che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Tipologie di frutto
L'indicazione geografica protetta I.G.P. "Melone di Pachino" designa i meloni allo stato fresco  prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente Disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Cucumis melo L. d. 
L'I.G.P. "Melone di Pachino" e' rappresentata dalle seguenti tipologie di frutto:
liscio;
retato;
retato tipo long life.

Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'I.G.P. "Melone di Pachino", di cui al presente disciplinare, comprende  l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero, parte del territorio comunale  di Noto (prov. di Siracusa) e parte del territorio comunale di Ispica (prov. di Ragusa).
Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:
Ispica 276 II N.E., Rosolini 277 III N.O., Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E.,  Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del Melone di  Pachino inizia dalla foce del canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione  con la strada provinciale Pachino - Noto. Questa si percorre in direzione Noto fino  all'incrocio con la strada provinciale n. 11; prosegue lungo tale strada fino all'incrocio con la strada provinciale Vallazza.
Cartina I.G.M. Rosolini 277 III N.O. 
Si continua lungo la strada provinciale Vallazza in direzione ovest fino all'incrocio con la strada  Bufalefi la quale si percorre fino alla intersezione con la strada provinciale Rosolini - Pachino. 
Da qui si imbocca la strada Buonivini che si percorre fino
all'incrocio con la strada provinciale Agliastro.
Cartina I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O.
La strada provinciale Agliastro si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 22  Pachino - Ispica. Si continua lungo tale strada provinciale Pachino - Ispica fino al ponte di Passo Corrado; da qui il confine costeggia il Lavinaro Carruba.
Cartina I.G.M. Ispica 276 II N.E. per un piccolo tratto.
Cartina I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O.
Il confine prosegue lungo il suddetto Lavinaro Carruba fino a collegarsi nuovamente alla strada  provinciale n. 22 Pachino - Ispica.
In questo punto il confine continua ad Est costeggiando il primo tratto del canale di scarico  Pantano Secco, quindi imbocca la stradella vicinale che delimita il suddetto Pantano Secco sul lato Nord fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 50 Marza - Bufali.
La strada provinciale n. 50 Marza Bufali si percorre in direzione Sud-Est fino all'incrocio con la  strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica.
Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E.
Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimita' della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.

Art. 4.
Modalita' di coltivazione
La coltivazione della indicazione geografica protetta I.G.P.
"Melone di Pachino" deve essere effettuata in ambiente protetto
(serre e/o in tunnel grandi ricoperti con film di polietilene o altro
materiale di copertura).
La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel
comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le
seguenti fasi:
il trapianto si esegue da novembre a febbraio;
la densita' d'impianto e' di n. 1-2 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed
autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. Possono
essere utilizzate piante innestate;
la forma di allevamento puo' essere in orizzontale o in
verticale ad una o piu' branche; in questo caso si utilizzano dei
tutori;
durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nella
asportazione di foglie senescenti e dei germogli ascellari;
e' ammessa l'operazione colturale della cimatura;
l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da
pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua
e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1500 a 10.000 ns.;
l'impollinazione deve essere esclusivamente entomofila; e'
vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale;
la raccolta viene effettuata ogni 2-3 giorni per i tipi lisci e
3-5 giorni per i tipi retati.
L'I.G.P. "Melone di Pachino" deve essere condizionato lo stesso
giorno della raccolta o in azienda o presso idonee strutture di
condizionamento.
Le operazioni di condizionamento, confezionamento ed imballaggio
devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei
comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione,
individuati all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
La produzione massima consentita di I.G.P. "Melone di Pachino"
non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
melone liscio: Ton 50/Ha;
melone retato: Ton 75/Ha;
melone retato tipo long life: Ton 75/Ha.

Art. 5.
Adempimenti
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di
idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/1992, saranno curati da appositi organismi di controllo
che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
I produttori del I.G.P. "Melone di Pachino" devono iscriversi in
un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di
controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e
di quella adibita annualmente alla produzione della denominazione.
L'organismo di controllo e' tenuto a verificare, attraverso
opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'elenco di cui sopra.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di
produzione entro il mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro
apposito elenco con le medesime modalita' e prescrizione sopra
indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo i meloni destinati alla
produzione dell'I.G.P. "Melone di Pachino" devono presentare le
caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono
essere:
interi (non e' tuttavia da considerare un difetto una piccola
lesione cicatrizzata dovuta alla eventuale misurazione automatica
dell'indice rifrattometrico);
sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che
presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo);
puliti (praticamente privi di sostanze estranee visibili);
di aspetto fresco (picciolo verde);
esenti da parassiti;
privi di odori estranei al frutto.
Lo sviluppo e lo stato dei meloni devono essere tali da
consentire il trasporto e le operazioni connesse.
Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative e di
calibratura dell'I.G.P. "Melone di Pachino" in relazione alle diverse
tipologie di frutto:
A) Caratteristiche qualitative.
=====================================================================
Caratteristiche | | |
dei frutti | Tipo liscio | Tipo retato |Tipo retato L.L.
=====================================================================
Forma |Tondo |Ovale o tondo |Ovale o tondo
---------------------------------------------------------------------
| |Retata Colore |
| |paglierino |
| |Solcata |
|Liscia Colore |longitudinalmente|Retata Colore
Buccia |paglierino |Verde |verde
---------------------------------------------------------------------
Colore polpa |Arancio |Arancio salmone |Arancio salmone
---------------------------------------------------------------------
Maturazione del | | |
frutto |Naturale * |Naturale * |Naturale *
---------------------------------------------------------------------
Impollinazione |Apis mellifera |Apis mellifera |Apis mellifera
---------------------------------------------------------------------
Solidi solubili |>13° brix |>13° brix |>13° brix
---------------------------------------------------------------------
Conservabilità | | |
(espressa in gg)|5-6 |7-8 |15-20
---------------------------------------------------------------------
| |Croccante |Croccante molto
Polpa |Croccante |consistente |consistente
---------------------------------------------------------------------
Cavità | | |
placentare |Piccola |Piccola |Piccola

* Non si devono usare prodotti chimici per stimolare la
maturazione.
B) Calibrazione dei frutti.
Il calibro e' determinato dal peso del frutto e dal diametro
della sezione massima normale all'asse del frutto.
I calibri minimi sono i seguenti:
melone tipologia liscio: 350 g in peso e 7,5 cm di diametro;
melone tipologia retato e retato long life: 450 g in peso e 8.0
cm di diametro.
Nella tabella che segue sono riportati i calibri dei meloni in
riferimento al numero dei frutti per cassetta (dimensione di base
della cassetta: 30 x 40 cm).
Per la determinazione dei calibri e' inoltre considerato il senso
in cui sono disposti i frutti nella cassetta: verticalmente (L) o
longitudinalmente (T).

------------ -----------------------------------------------------
Calibratura Liscio Retato/Retato L.S.L.
------------ -----------------------------------------------------
Classe N. Diametro Peso di un Diametro Peso di un
Frutti frutti frutto frutti frutto
(cm) (Kg) (cm) (Kg)
------------ ------------------------------------------------------
AE (5) > 18 > 1,5 > 16 > 1,5
------------ ------------------------------------------------------
AA (6L) 14,0-18,00 1,350-1,500 14,0-16,00 1,3-1,5
------------ ------------------------------------------------------
A (6T) 12,5-14,00 1,050-1,350 12,5-14,00 1,050-1,3
------------ ------------------------------------------------------
B (7) 11,00-12,5 0,750-1,050 11,00-12,5 0,850-1,050
------------ ------------------------------------------------------
C (8) 9,5-11,00 0,550-0,750 9,5-11,00 0,650-0,850
------------ ------------------------------------------------------
D (9) 7,5-9,5 0,350-0,550 8,0-9,5 0,450-0,650
------------ ------------------------------------------------------
Note: L = posto verticalmente; T = posto longitudinalmente.

Art. 7.
Categorie
L'I.G.P. "Melone di Pachino" viene classificato in due categorie:
Categoria prima.
I meloni di questa categoria devono essere di buona qualita' e
devono presentare le caratteristiche tipiche della varieta' e/o delle
tipologie di frutto descritte all'art. 6.
Sono ammessi i seguenti difetti purche' non siano tali da
compromettere l'aspetto generale, la qualita', la conservazione o la
presentazione del prodotto nell'imballaggio:
un lieve difetto di forma;
un lieve difetto di colorazione (non e' da considerare un
difetto una colorazione pallida della parte della buccia del frutto
che e' stata in contatto con il suolo durante la crescita);
leggeri difetti della buccia dovuti a strofinamento e alle
manipolazioni;
lievi screpolature cicatrizzate attorno al peduncolo di
lunghezza inferiore a 2 cm che non raggiungono la polpa.
Il peduncolo nel caso di frutti appartenenti a varieta' in cui
esso non si distacca al momento della maturazione, non deve essere di
lunghezza superiore a 2 cm per i tipi lisci e 3-5 cm per le altre
tipologie di melone e deve comunque essere presente ed intero.
Categoria seconda.
Questa categoria comprende i meloni che non possono essere
classificati nella categoria I, ma che rispondono alle
caratteristiche minime riportate negli articoli precedenti.
Sono ammessi i seguenti difetti purche' i meloni conservino le
loro caratteristiche essenziali di qualita', di conservazione e di
presentazione:
difetti di forma;
difetti di colorazione (non e' considerata un difetto una
colorazione pallida della parte della buccia del frutto che e' stata
in contatto con il suolo durante la crescita);
lievi ammaccature;
lievi screpolature o fenditure secche purche' non intaccano la
polpa del frutto;
difetti della buccia dovuti a strofinamento e alle
manipolazioni.

Art. 8.
Designazione e presentazione
L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Melone di Pachino" deve
avvenire secondo le modalita' di seguito descritte:
tutto il melone, conforme ai requisiti riportati nel presente
disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. "Melone di Pachino",
puo' essere confezionato in cassette in cartone o legno che non
superano il peso di 15 Kg;
i frutti devono essere lavorati in un solo strato e possono
essere disposti sia longitudinalmente che verticalmente secondo
quanto previsto all'art 6;
devono essere utilizzate solo cassette nuove;
sulle cassette contenenti l'I.G.P. "Melone di Pachino" deve
essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del
contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura;
tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di
seguito descritto.
Le condizioni da rispettare nella fase di imballaggio sono di
seguito riportate:
Omogeneita'.
il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e
contenere meloni della stessa varieta', tipologia dei frutti,
categoria e calibro.
Etichettatura.
tutto il melone prodotto in conformita' ai requisiti previsti
nel presente disciplinare puo' essere identificato come I.G.P.
"Melone di Pachino";
l'identificazione prevede la etichettatura della cassetta con
la scritta I.G.P. anche per esteso "Melone di Pachino".
Sui medesimi contenitori devono essere altresi' riportate:
il contrassegno che costituisce parte integrante del presente
disciplinare;
la tipologia dei frutti secondo quanto indicato all'art. 2;
numero e nome della struttura confezionatrice;
categoria, calibro, peso del collo, descrizione e tipologia del
prodotto;
la dicitura: prodotto in coltura protetta;
il simbolo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n.
1726/1998 della commissione del 22 luglio 1998.
I caratteri con cui sono indicate le diciture I.G.P. "Melone di
Pachino" e la tipologia dei frutti, devono essere della medesima
dimensione, grafica e colore, raggruppati nel campo visivo e
presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente
grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi' da
poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture
ed altri disegni.
I singoli frutti devono essere identificati con il simbolo I.G.P.
"Melone di Pachino".
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o
eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali
da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche
del prodotto.
Marchio dell'I.G.P. "Melone di Pachino".
Il marchio mostra una sagoma a forma di rombo dagli angoli
fortemente smussati, tagliato in basso da un rettangolo contenente la
dicitura "Melone di Pachino" in negativo. La parte superiore vede il
disegno di un melone intero, di forma rotondeggiante e irregolare,
con picciolo sulla parte superiore, che campeggia su uno sfondo
paglierino di forma semicircolare. Il disegno del frutto si
caratterizza per una retatura molto marcata che copre tutta la
figura. Nella parte inferiore appare la scritta "I.G.P".
Il contrassegno deve riportare i seguenti riferimenti
colorimetrici:
nella parte centrale l'immagine del melone inserito su uno
sfondo circolare di colore Pantone 607 CVC, evidenzia una marcata
retatura di colore Pantone 441 CVC ombreggiata con colore Pantone 356
CVC.
Le parti chiare del frutto, di forma irregolare, campeggiano
all'interno della retatura con colore Pantone 607 CVC.
I contorni del frutto sono marcati e di colore nero.
La scatola che taglia in posizione bassa il rombo dagli angoli
smussati reca la scritta MELONE DI PACHINO di colore bianco su uno
sfondo rettangolare di colore nero dagli spigoli vivi. La scatola
nera e' contornata dallo stesso colore 607 CVC che costituisce il
colore di sfondo della forma semicircolare all'interno della quale e'
inscritto il frutto.
Nella parte bassa la scritta IGP di colore Pantone 607 CVC.
Lo sfondo del contrassegno e' di colore verde Pantone 369 CVC,
contornato da una linea spessa di colore verde 356 CVC.

Melone di Pachino

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