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Melone di Pachino - Protezione transitoria

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Melone di Pachino

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Melone di Pachino».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 marzo 2007  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone di Pachino», per  la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione  geografica protetta.

(GU n.76 del 31-3-2007)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela dei
prodotti tipici di Pachino, con sede in Pachino (Siracusa), via
Torino n. 24, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
«Melone di Pachino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n.
510/2006;
Vista la nota protocollo n. 66837 del 24 novembre 2006 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela dei
prodotti tipici di Pachino, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza
della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Melone di
Pachino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
tutela dei prodotti tipici di Pachino, assicuri la protezione a
titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Melone
di Pachino», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota
n. 66837 del 24 novembre 2006, sopra citata;


Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Melone di Pachino».

Art. 2.
La denominazione «Melone di Pachino» e' riservata al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con
nota n. 66837 del 24 novembre 2006 all'organismo comunitario
competente.

Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Melone di
Pachino», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'art. 1.

Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2007
Il direttore generale: La Torre

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