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Miele della Lunigiana Dop - Controlli effettuati da Bioagricert Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Non classificato Argomenti : Miele della Lunigiana Dop, Bioagricert Srl, miele, tutela
Miele della Lunigiana Dop

Bioagricert Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento  (UE) n.1143/2024, per la dop Miele della Lunigiana, registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


Autorizzazione all’organismo denominato “Bioagricert Srl” ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”, registrata in ambito Unione europea


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile  2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,  nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti  agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta  “Miele della Lunigiana”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul  benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione  del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in  data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 07 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 06 marzo 2024 al n. 321, con il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione  Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del  Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei  prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 185256 del 22 aprile 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Bioagricert Srl” è stato
autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 aprile 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto n. 188844 del 26 aprile 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a  “Bioagricert Srl” è stata prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo  dell’autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 27 aprile  2024;
Vista la nota acquisita con prot. n. 190283 del 29 aprile 2024, con la quale la Regione Toscana  ha confermato “Bioagricert Srl” quale struttura di controllo della denominazione protetta “Miele  della Lunigiana”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Bioagricert Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024,  per la denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Bioagricert Srl” con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento  (UE) n.1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”, registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Bioagricert Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo  ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Bioagricert Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Bioagricert Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Bioagricert Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità  nazionale competente, l’intenzione di confermare “Bioagricert Srl” o proporre un nuovo soggetto  da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21  dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Bioagricert Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.  526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“Bioagricert Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Bioagricert Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per  territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
2. “Bioagricert Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,  comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo. 
3. “Bioagricert Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Bioagricert Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi  dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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