Miele della Lunigiana Dop - Proposta di modifica del disciplinare
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» (21A02162)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
(GU n.87 del 12-4-2021)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21
novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Miele della Lunigiana», registrata con regolamento CE n. 1845/2004
del 22 ottobre 2004.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio
Miele della Lunigiana DOP con sede c/o Unione dei comuni - piazza
delle Liberta', 17 - 54013 Fivizzano e che il predetto Consorzio
possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
acquisito il parere della Regione Toscana competente per territorio,
circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Miele
della Lunigiana» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Miele della Lunigiana»
Art. 1.
Nome del Prodotto
La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» e'
riservata alle due tipologie: Miele di acacia e Miele di castagno,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1 Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele
prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.; si definisce «Miele
della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di
castanea sativa M.
2.2 Caratteristiche del prodotto.
2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia.
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; puo' tuttavia
presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione,
una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una
cristallizzazione completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
colore: molto chiaro, da pressoche' incolore a giallo
paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile
a quello dei fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di
amarezza. L'aroma e' molto delicato, tipicamente vanigliato, poco
persistente e privo di retrogusto.
2.2.1.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di acacia deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline,
con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g
di miele.
2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno.
2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia
presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione,
una parziale ed irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara piu' o meno
accentuata.
2.2.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/kg entro quatro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un
numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di
miele.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e
condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno
e' costituita dalla parte di territorio della Provincia di Massa
Carrara individuato come segue:
=======================================
| Comune di Pontremoli | per intero |
+=======================+=============+
|Comune di Zeri | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Mulazzo | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Tresana | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Podenzana | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Aulla | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Fosdinovo | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Filattiera | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Bagnone | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Villafranca | |
|in Lunigiana | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Licciana | |
|Nardi | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Comano | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Fivizzano | " |
+-----------------------+-------------+
|Comune di Casola in | |
|Lunigiana | " |
+-----------------------+-------------+
Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha. 97.000,
cosi' come da cartografia allegata.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono
costituiti da:
riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel
tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e
la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli
del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale;
utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e
per la fabbricazione locale delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai
mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed
internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona
da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti,
da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre
zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilita' di ottenere
miele di elevata qualita'.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
5.1 Alveari e postazioni.
Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioe'
permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o
«nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per
tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono
essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra
individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati
devono essere rigorosamente vuoti.
5.2 Produzione.
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le
seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioe' a
favi mobili e a sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche
e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento
delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario
nazionale;
l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima
della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con
zucchero e acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento
dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi
regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel
melario;
il prelievo dei melari avverra' dopo che le api saranno state
allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualita' del
prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di
sostanze repellenti.
5.3 Estrazione e lavorazione.
Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele
deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita':
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e
rispondere alle norme legislative vigenti;
tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura,
conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale
per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi
figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve
essere posto in recipienti per la decantazione;
la deumidificazione puo' essere effettuata con deumidificatori
di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati
per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi.
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve
essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40 °C;
5.4 Confezionamento.
E' consentito il confezionamento in qualunque contenitore per
capacita' e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti,
preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile.
Esclusivamente per il Miele della Lunigiana D.O.P. non destinato al
consumatore finale e' consentito il confezionamento in recipienti di
alta capacita' idonei all'uso alimentare. Il confezionamento del
prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3.
Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle
altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica
tradizionalmente in uso nella stessa area ed e' giustificata dai
seguenti motivi:
a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed
ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilita' del
prodotto, in modo da rendere efficace l'attivita' di controllo
esercitata dall'organismo autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo, prevista obbligatoriamente ai sensi della normativa
vigente.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un unico corpo
e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunita'
montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi
interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani
che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
Il «Miele della Lunigiana» e' prodotto in un territorio
complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale
sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul
territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di
acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici,
produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire
importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le
caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto
peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il
miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli
analoghi di altre zone.
Il legame con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti
cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di
controllo di cui al successivo art. 7;
denuncia all'organismo di controllo del numero di amie
possedute e della produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
Art. 7.
Controlli
La verifica sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolta da una struttura di controllo, in conformita' a quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo
e': Bioagricert S.r.l., con sede a Casalecchio di Reno (BO), via dei
Macabraccia n. 8/3-4-5, tel.: 051 562158 - PEC:
bioagricert@pec.bioagricert.org - e-mail: info@bioagricert.org
Art. 8.
Etichettatura
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del
prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione
vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
2) l'acronimo D.O.P. o per esteso denominazione di origine
protetta;
3) logo comunitario: tale logo puo' essere inserito o
nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione, in ogni caso tale data
non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal
confezionamento;
5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in
etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i
caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di
dimensioni inferiori alla denominazione protetta.
Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni
facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere
nutrizionale.