Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana
Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 4 maggio 2022
Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana.
(Ordinanza n. 2/2022). (22A02807)
(GU n.106 del 7-5-2022)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
40 del 17 febbraio 2022) convertito in legge dalla legge del 7 aprile
2022, n. 29 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - anno 163, n. 90 del 16 aprile 2022);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale
Commissario straordinario per la peste suina africana;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13
gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della
diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della
presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la peste
suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della
Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a
restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti
nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni
delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori
elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e),
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55), del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale
responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina
africana n. 1/2022 del 25 marzo 2022 «Misure di controllo e
prevenzione della peste suina africana».
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del
portale del Ministero della salute;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e
successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile
2021;
Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11
gennaio 2022 concernente «Istituzione di una zona infetta a seguito
di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici» ai sensi
dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 1195, del 18
gennaio 2022 recante misure di controllo e prevenzione della
diffusione della peste suina africana;
Considerato che l'art, 1, comma 5, del decreto-legge del 17
febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n.
29 del 07 aprile 2022 prevede che la vigilanza sul corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo sia esercitata dal Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
Carabinieri (CUFAA), nonche' dall'ASL competente per territorio;
Ritenuto opportuno fornire disposizioni per l'effettuazione della
vigilanza da parte dei Reparti territoriali del CUFAA;
Dispone:
Art. 1
Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I
del regolamento di esecuzione (UE 2021/605 e successive modifiche ed
integrazioni), al fine di consentire ai Reparti territoriali del
CUFAA di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal
decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito
in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli stessi
Reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i
seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di
controllo faunistico, ove autorizzata, comprendente le modalita'
operative e il personale coinvolto;
b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a)
con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo.
Art. 2
Nelle predette zone di restrizione sara' cura dei Reparti
territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della
specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul
rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, alla verifica
dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione
virale, sul divieto di foraggiamento dei cinghiali selvatici nonche'
sugli altri divieti previsti dall'ordinanza del Commissario alla PSA
n. 1/2022. Periodicamente e comunque a cadenza almeno mensile i
suddetti Reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario
straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza
effettuata ai sensi della presente ordinanza.
Roma, 4 maggio 2022
Il Commissario straordinario: Ferrari