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Mondo Piccolo Societa' Agricola - applicazione dell'articolo 9 del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano

Pubblicato da disciplinare
Mondo Piccolo Societa' Agricola

All'azienda Mondo Piccolo Societa' Agricola r.l., con sede in Parma (PR), galleria Bassa dei  Magnani n. 3, p. IVA e C.F. 02507880348, e' concesso un periodo transitorio di otto anni a  decorrere dal 2 dicembre 2021, data di presentazione della domanda alla Commissione europea,  per l'applicazione dell'art. 9 del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano, al fine di  superare le difficolta' temporanee all'osservanza del disciplinare.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 gennaio 2023  

Concessione di un periodo transitorio di otto anni, ai sensi
dell'articolo 15 paragrafo 4 del regolamento UE n. 1151/2012, a
favore dell'azienda Mondo Piccolo Societa' Agricola a r.l. per
l'applicazione dell'articolo 9 del disciplinare della DOP Parmigiano
Reggiano. (23A00879)

(GU n.38 del 15-2-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 90017 del 24 febbraio 2022, sull'azione
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, registrata alla
Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;
Vista la direttiva dipartimentale n. 147144 del 30 marzo 2022,
registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 258, con la quale il Capo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, dell'ippica e della pesca, in coerenza con la citata
direttiva ministeriale n. 90017 del 24 febbraio 2022, ha assegnato
gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane
e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022,
registrata all'UCB il 2 aprile 2022 al n. 256, con la quale i
titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa
Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni
esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui
passivi perenti e nonche' le richieste di riassegnazione delle somme
di competenza.
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, con il
quale e' stata registrata la denominazione di origine «Parmigiano
Reggiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal
Consorzio di tutela DOP «Parmigiano Reggiano», ai sensi dell'art. 13,
comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna competenti per territorio ai sensi del decreto 14
ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di
che trattasi;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5
gennaio 2021 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Parmigiano Reggiano» ai fini della presentazione di
opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che l'azienda Mondo Piccolo Societa' Agricola a r.l.,
entro il termine previsto dal decreto ministeriale 14 ottobre 2013
per la procedura nazionale di opposizione ai sensi dell'art. 49,
paragrafo 3, del regolamento UE n. 1151/2012, ha presentato
opposizione alla modifica del disciplinare del Parmigiano Reggiano;
Tenuto conto che l'opposizione presentata dell'azienda Mondo
Piccolo Societa' Agricola r.l. riguardava la modifica relativa
all'art. 9 del disciplinare e rappresentava la necessita' di avere un
periodo transitorio per superare le difficolta' temporanea a
raggiungere l'obiettivo dell'osservanza del disciplinare;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente al regolamento (UE) n.
1151/2012 e al decreto 12511 del 14 ottobre 2013, sussistono i
requisiti per concedere, all'azienda Mondo Piccolo Societa' Agricola
r.l., un periodo transitorio di otto anni, a decorrere dalla data di
presentazione della domanda in Commissione europea, per
l'applicazione dell'art. 9 del disciplinare della DOP Parmigiano
Reggiano;

Decreta:

Art. 1

All'azienda Mondo Piccolo Societa' Agricola r.l., con sede in Parma (PR), galleria Bassa dei  Magnani n. 3, p. IVA e C.F. 02507880348, e' concesso un periodo transitorio di otto anni a  decorrere dal 2 dicembre 2021, data di presentazione della domanda alla Commissione europea,  per l'applicazione dell'art. 9 del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano, al fine di  superare le difficolta' temporanee all'osservanza del disciplinare.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2023

Il dirigente: Cafiero

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