Monica di Sardegna Doc - Proposta modificazione al disciplinare di produzione - 1986
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Monica di Sardegna Doc - 1986
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei Vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Monica di Sardegna. (086A1187)
(GU n.43 del 21-2-1986)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna»
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1°
settembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 28
novembre 1972, propone che nel disciplinare di produzione siano
modificati per intero gli articoli 6 e 7 ed in parte gli articoli 2,
4 e 5 secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale stella produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Monica di Sardegna
Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 2 con il
seguente testo:
Art. 2. - Primo comma: (Omissis).
Secondo comma: possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, raccomandati o autorizzati nella regione sarda presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Si propone di sostituire l'ultimo comma dell'art. 4 con il testo
che segue:
Art. 4. - La regione sarda, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva
per ettaro per la produzione di vino DOC inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale
per la tutela della denominazione di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale il Ministero puo' variare la
determinazione regionale.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Si propone di sostituire il testo del secondo comma dell'art. 5 con
il testo che segue:
Art. 5. - Primo comma: (Omissis).
Secondo comma: Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino «Monica di Sardegna» una gradazione alcoolica
complessiva, minima naturale di gradi 10,5.
(Omissis).
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo
che segue:
Art. 6. - Il vino «Monica di Sardegna» all'atto della immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino chiaro, brillante, tendente all'amaranto con
l'invecchiamento;
odore: profumo intenso etereo e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile, sapido con caratteristico
retrogusto;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
La denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» (secco
o amabile) puo' essere utilizzata per la produzione del tipo
«Frizzante» naturale.
I tipi «Amabile» (tranquillo e frizzante) debbono essere designati
in etichetta con la specificazione «Amabile».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 7 con il testo
che segue:
Art. 7. - Il vino «Monica di Sardegna» del tipo secco tranquillo
ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima
naturale di almeno 12 gradi e sia immesso al consumo con una
gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5 dopo il 1° settembre
dell'anno successivo alla vendemmia da cui deriva, puo' portare in
etichetta la menzione aggiuntiva «Superiore». Sulle bottiglie del
vino «Monica di Sardegna» secco, tranquillo «Superiore» deve sempre
figurare l'annata di produzione delle uve.
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