Monte Etna Dop - Nuovo disciplinare di produzione
L’introduzione della coltura dell’olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall’VIII secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna con il suo occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia della zona
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«Monte Etna»
N. UE: PDO-IT-0060-AM01 – 17 luglio 2019
DOP (X) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Monte Etna con sede in via Sangiuliano, 349 – 95145 Catania.
Il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine d’oliva «Monte Etna» è costituito dai produttori del «Monte Etna» ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐
Nome del prodotto
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Descrizione del prodotto
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Zona geografica
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Prova dell’origine
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Metodo di ottenimento
☒
Legame
☒
Etichettatura
☒
Altro: confezionamento; inserimento dati relativi all’organismo di controllo.
4. Tipo di modifica
☒
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
☐
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
5. Modifica (modifiche)
Si premette che il disciplinare del «Monte Etna» DOP manca di alcune informazioni presenti invece nella scheda riepilogativa, e che pertanto nel segnalare le modifiche si farà riferimento esclusivamente ai documenti dove tali informazioni sono presenti.
Descrizione del prodotto
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È stato modificato l’articolo 6 del disciplinare (Caratteristiche al consumo), punto 4.2 della scheda riepilogativa, punto 3.2 del documento unico.
Dove è scritto:
«All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monte Etna” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: giallo oro con riflessi verdi;
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odore: di fruttato leggero;
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sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
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punteggio al panel test: maggiore o uguale a 7;
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numero perossidi minore o uguale a 12rm meq O2/kg;
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K 232 minore o uguale a 2,20;
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K 270 minore o uguale a 0,15;
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acido linoleico minore o uguale a 10 %;
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acido linolenico minore o uguale a 0,8 %
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Delta K minore o uguale a 0,005.»
è stato scritto:
«All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monte Etna” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal giallo al verde secondo lo stato di maturazione delle olive.
Valutazione chimica
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acidità (espressa in acido oleico): max 0,5 %
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numero perossidi minore o uguale a 12rm meq O2/kg;
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K 232 in legge
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K 270 in legge
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acido linoleico minore o uguale a 13,50 %
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acido linolenico minore o uguale a 0,9 %
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polifenoli totali > 120 ppm
Valutazione organolettica
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intervallo di mediana min. max
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fruttato di oliva matura > 2 < 6
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fruttato di oliva verde > 2 < 6
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sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5
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amaro > 2 < 6
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piccante > 2 < 6
Non è ammesso alcun tipo di difetto organolettico (mediana dei difetti uguale a zero). Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi.»
Le modifiche proposte scaturiscono essenzialmente dall’applicazione dell’aggiornamento del vocabolario e dei riferimenti così come richiamati nell’allegato V relativo alla valutazione organolettica degli oli vergini di oliva di cui al regolamento (UE) n. 1348/2013 della Commissione.
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Per quanto riguarda la valutazione chimica sono stati modificati il K232 e il K270, che si propone di riportare ai limiti imposti dalla normativa vigente.
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Per quanto riguarda il valore K270 si è constatato che negli ultimi anni l’anticipo di raccolta praticata da molti operatori per migliorare la qualità dell’olio determina un aumento di questo parametro senza tuttavia superare il valore fissato dalla legislazione in vigore.
Infatti molte ricerche dimostrano che questo parametro può subire un innalzamento non solo per la presenza di forme ossidate degli acidi grassi insaturi ma anche ad opera di un maggior contenuto di sostanze fenoliche, obiettivo per il quale da alcuni anni viene anticipata la raccolta.
Per quanto riguarda il K232 tale modifica scaturisce dal fatto che anni di analisi chimiche hanno evidenziato che, durante il periodo dei 18 mesi di durata dell’olio, alcune cultivar minori utilizzate per la produzione del «Monte Etna» influenzano il valore K, portandolo in taluni casi a livelli leggermente superiori rispetto a quelli indicati dal vigente disciplinare (ma sempre entro il limite previsto dalla norma).
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L’acidità espressa (espressa in acido oleico): da max 0,6 % viene abbassata a max 0,5 %.
Negli ultimi anni c’è stato un continuo lavoro dei produttori per migliorare la qualità dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» utilizzando sempre più corrette tecniche di raccolta, trasformazione e conservazione. Pertanto è stato deciso di abbassare l’acidità.
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Vengono modificati i valori dell’acido linoleico e linolenico:
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l’acido linoleico passa da ≤ a 10 % a ≤ 13,50 %
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l’acido linolenico passa da ≤ a 0,8 % a ≤ 0,9 %
La modifica di questi due parametri si è resa necessaria visto che negli ultimi anni sempre più spesso si è assistito alla mancata certificazione di lotti di oli, provenienti dalle zone vocate della DOP «Monte Etna», in quanto si è riscontrato un valore del contenuto di acido linoleico e linolenico superiore a quanto stabilito dal disciplinare di produzione vigente.
Gli studi effettuati dimostrano che ciò dipende dall’aumento medio della temperatura e dalla consistente diminuzione della piovosità che si è verificata negli ultimi anni, e che ha determinato una modifica del profilo acidico dell’olio «Monte Etna».
In particolare si è determinato un innalzamento delle percentuali di acido linolenico e linoleico, soprattutto negli oli ottenuti da oliveti situati nelle zone collinari al di sotto dei 600 m s.l.m. Tale fenomeno si è riscontrato frequentemente ed appare direttamente correlato quando la temperatura media giornaliera, nel periodo compreso tra la fioritura e l’inolizione, ha superato i 25 gradi. Infatti in queste condizioni si è rilevata una diminuzione lineare del contenuto in olio e uno sbilanciamento nella proporzione tra gli acidi grassi, con una diminuzione del tenore in acido oleico ed un aumento di altri acidi minori come il linolenico e linoleico. La risposta delle piante a tale fenomeno è apparsa diversificata per cultivar, ed ha interessato in particolare la cultivar «Nocellara Etnea» a utilizzo prevalente nella DOP «Monte Etna». I valori così come proposti sono perfettamente conformi ai limiti stabiliti dallo standard previsto dal COI (IOOC).
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È stato inserito il valore dei polifenoli totali.
L’introduzione di questo parametro risponde all’esigenza sia dei produttori che dei consumatori di avere informazioni su questo importante parametro di qualità dell’olio.
Zona geografica
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È stato modificato l’articolo 3 del disciplinare (Zona di produzione), punto 4.3 della scheda riepilogativa, punto 4 del documento unico.
Pertanto dove è scritto:
«La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
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Provincia di Catania: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta, S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza.
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Provincia di Enna: Centuripe.
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Provincia di Messina: Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.
In particolare la zona è così delimitata in cartografia 1:25000: da una linea che partendo, a sud della zona interessata, dal punto di incrocio della strada che collega la ss 121 al centro abitato di Motta S. Anastasia, segue il limite occidentale di tale centro abitato per proseguire, in direzione sud-ovest, lungo la strada che conduce da Motta S. Anastasia alla stazione ferroviaria di Rotondella; da qui prosegue, in direzione nord, fino alla curva di livello quota 100 m s.l.m., segue tale curva di livello, sempre in direzione nord, fino a Ponte la Barca per continuare ancora nella medesima direzione lungo il fiume Simeto fino al Ponte di Pietralunga, oltrepassa il ponte di contrada Pietralunga, seguendo il fiume Simeto sempre in direzione nord, attraversa le contrade Piano Mandarano, Cavalera, Piano Trinità e Piano d’Aragona; continua, quindi, ancora verso nord, lungo il fiume Simeto fino al ponte della ss 120 (Ponte Bolo). Da qui la linea continua in direzione est lungo la ss 120, poi lungo il Vallone della Gurrida fino al fiume Alcantara, segue il corso del detto fiume (direzione nord) per mt 800, si distacca dal corso del fiume in direzione est per mt 400 fino alla condotta idrica S. Giacomo, segue la traccia della condotta S. Giacomo (direzione sud) per mt 650 fino alla ss 116, fino al ponte S. Giuliano, da qui riprende il fiume Alcantara fino al torrente Favoscuro, da dove prosegue, in direzione est, attraversando le contrade Feudo Amato, Rocca Pizzicata, Rustica, Serra Bardella, Pecoraro e Buon Vassallo, tutte comprese fra il torrente Favoscuro ed il monte Passo Mojo; da qui continua in direzione est attraversando le contrade situate fra il monte Passo Mojo e il torrente Fondachello. Qui riprende il fiume Alcantara, seguendone il corso in direzione sud-est fino ad immettersi sulla strada che collega la stazione ferroviaria di Castiglione di Sicilia con la ss 120 che segue, in direzione sud, lungo il confine occidentale dello stesso comune, prosegue in direzione sud sulla ss 120, che abbandona nei pressi di Catena per continuare, ancora verso sud, fino alla curva di livello quota 1 000 m s.l.m., da dove prosegue, prima in direzione ovest fino ai pressi del comune di Maletto, e poi in direzione sud, lungo la stessa curva di livello, fino alla località Maugeri, da dove prosegue ancora in direzione sud, lungo il confine est del comune di Belpasso e di S. Pietro.»
è stato scritto:
«La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
Provincia di Catania:
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Interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Castello, Calatabiano, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant’Agata li Battiati, Sant’Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.
Provincia di Enna:
Comune di Centuripe.
Provincia di Messina:
Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.»
La zona geografica delimitata nel disciplinare vigente era stata perimetrata tenendo conto tra le altre dell’espressa volontà dei produttori di far parte della DOP e della presenza di oliveti nella zona geografica.
Al momento della registrazione nelle zone che si propone di inserire nella zona geografica delimitata c’era sostanzialmente assenza di olivicoltura. I pochi olivi presenti erano sostanzialmente usati per l’autoconsumo. Nell’ultimo decennio, specie da parte di giovani imprenditori agricoli, c’è stata una grossa riscoperta dell’olivicoltura, pertanto sono stati impiantati oliveti. Il crescente interesse manifestatosi negli anni di nuovi imprenditori olivicoli situati in comuni non inseriti nella zona geografica ha portato a riconsiderare l’area geografica delimitata. Pertanto sono stati inseriti i comuni che per fattori pedoclimatici possiedono le caratteristiche tipiche per la produzione del «Monte Etna».
Di fatto, mentre l’attuale zona di produzione comprende solo una parte dei comuni alle pendici del Monte Etna che si potrebbe rappresentare come un semicerchio, sono stati inseriti gli altri comuni facenti parte della cerchia completando di fatto la zona di produzione. Per le stesse motivazioni sono state inserite parti di territori di alcuni comuni che nel disciplinare vigente sono ricompresi solo in parte.
La modifica trova giustificazione inoltre nei riscontri effettuati in questi anni che dimostrano che l’olio ottenuto nelle zone inserite ha le stesse caratteristiche dell’olio «Monte Etna» DOP.
Prova dell’origine
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È stato riscritto il punto relativo alla prova di origine presente nella scheda riepilogativa ma non presente nel disciplinare vigente. Inoltre nella scheda riepilogativa una parte del punto 4.4 (Prova dell’origine) conteneva informazioni relative alla storia della denominazione e che pertanto sono stata spostate alla voce del legame e le disposizioni relative a norme specifiche relative al confezionamento sono state inerite al punto 3.5 del documento unico.
Per quanto sopra il confronto relativo alla prova dell’origine va effettuato tra quanto scritto nelle ultime 10 righe del punto 4.4 della scheda riepilogative pubblicata e quanto proposto nel nuovo articolo del disciplinare di produzione.
Pertanto dove è scritto:
«L’introduzione della coltura dell’olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall’VIII secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna con il suo occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia della zona.
Già nel III secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi sull’olio dell’isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio. Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalità alla coltura. Testimonianza dell’importanza della produzione oleicola “Etnea” si riscontra già nell’opera di Pietro Bembo, il quale nel suo “de Aetna” cita la bontà ed il pregio della coltura dell’olivo attorno all’Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.
Una considerazione assai entusiasta è quella fatta da Tocqueville nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell’Etna parla di presenza di prosperità ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese particolarmente fertili grazie alle peculiari proprietà conferite ai terreni dal vulcano.
Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l’olio di oliva dell’Etna è stato conosciuto ed apprezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commercializzati al porto di Riposto che è il porto dell’Etna.
Le produzioni, trasformazione e imbottigliamento sono effettuate nell’ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l’operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell’olio “Monte Etna”, garantendo che il controllo effettuato dall’organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati.
Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste un’importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l’orientamento del medesimo regolamento, un’occasione di integrazione del reddito.
Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.
Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato.
Le operazioni di estrazione dell’olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell’ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito.
La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecniche richiamati in un elenco apposito.
La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l’iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la tracciabilità del prodotto.»
è stato scritto:
«Articolo 8
Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l’iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un’unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»
Tale modifica ha consentito di inserire nella prova dell’origine solo le informazioni pertinenti e adeguare il disciplinare a quanto richiesto dal regolamento.
Metodo di produzione
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È stato modificato l’articolo 2 del disciplinare (Varietà di olive), punto 4.5 della scheda riepilogativa (Metodo di ottenimento), punto 3.3 del documento unico.
Pertanto dove è scritto:
«La denominazione di origine protetta “Monte Etna” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo “Nocellara Etnea” presente negli oliveti in misura non inferiore al 65 %. Possono concorrere le varietà presenti nella zona, la “Moresca”, la “Tonda Iblea”, la “Ogliarola Messinese”, la “Biancolilla”, la “Brandofino” e “L’Olivo di Castiglione”, in percentuali variabili e fino al limite massimo del 35 %.»
è stato scritto:
«La denominazione di origine protetta “Monte Etna” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo “Nocellara Etnea” presente negli oliveti in misura non inferiore al 65 %. Per il rimanente 35 % possono concorrere tutte le altre cultivar autoctone siciliane.»
Tale modifica si è resa necessaria in quanto specie negli oliveti tradizionali è possibile la presenza sporadica di altre cultivar autoctone. Questo ha sempre creato molteplici problemi nella fase di controllo con adempimenti anche molto gravosi per i produttori costretti a tenere separati quantitativi anche piccoli di olive di cultivar non esplicitamente citate nel disciplinare. Considerando che la forte caratterizzazione dell’olio «Monte Etna» è dovuta alla presenza in percentuale di almeno il 65 % della varietà «Nocellara Etnea» e che la presenza delle altre cultivar autoctone non inficia le caratteristiche essenziali del prodotto si è deciso di semplificare il disciplinare e di consentire che tra le cultivar che concorrono fino ad un massimo del 35 % rientrino tutte le cultivar autoctone siciliane.
—
Si sono eliminate le ultime righe del primo punto dell’articolo 4 (Caratteristiche di coltivazione). Inoltre la modifica ha interessato il punto 4.6 della scheda riepilogativa (Legame) relativa alla descrizione del territorio, punto 5 del documento unico.
Pertanto dove è scritto:
«1.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all’art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosità nel periodo autunnale ed invernale, posti a quote comprese tra 100 e 1 000 metri s.l.m., i cui terreni, di origine vulcanica, con substrato geologico formato da rocce eruttive risalente al Mongibello antico e al Mongibello recente, presentino una tessitura sabbiosa con abbondante scheletro.»
è stato scritto:
«1.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all’art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosità nel periodo autunnale ed invernale.»
Tale modifica riguarda l’eliminazione dei vincoli altimetrici. Tale modifica si giustifica in quanto nell’ultimo decennio si è affermata la tendenza in tutto il territorio, a prescindere dell’altimetria, di anticipare la raccolta. Inoltre negli ultimi anni si sono sempre più diffuse nella zona geografica moderne tecniche di estrazione utilizzando soprattutto sistemi a due fasi o integrali.
Questi due elementi hanno contribuito ad annullare le differenze precedentemente esistenti tra gli oli prodotti da oliveti situati a differente altimetria.
Inoltre si è semplificato il punto eliminando alcune frasi che descrivevano la zona geografica in quanto tali informazioni sono già presenti nell’articolo relativo al legame.
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È stato modificato il punto 3 dell’articolo 4 del disciplinare relativo al periodo di raccolta.
Dove è scritto:
«4.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere effettuata a partire dall’invaiatura e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.»
è stato scritto:
«4.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere effettuata a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.»
Tale modifica trova giustificazione nel fatto che i produttori sono sempre più attenti a produrre un olio di qualità. Infatti raccogliere in questa fase aumenta il contenuto in sostanze fenoliche.
—
Sono stati modificati il punto 5 e 6 dell’articolo 4 del disciplinare, terzo capoverso del punto 4.5 della scheda riepilogativa.
Pertanto dove è scritto:
«5.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monte Etna” non può superare kg 10 000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20 %.
6.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20 % i limiti massimi sopra indicati.»
è stato scritto:
«5.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monte Etna” non può superare kg 12 000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20 %.»
L’esperienza maturata nell’ultimo decennio descrive un prodotto in cui non esiste una correlazione negativa tra quantità di olive prodotte per ettaro e il rispetto dei parametri chimici ed organolettici proposti all’art. 6 del disciplinare e al punto 4.2 della scheda riepilogativa. Inoltre le nuove rese consentono di rispondere meglio a fenomeni metereologici sempre meno lineari e che hanno negli ultimi anni esasperato l’alternanza di produzione.
—
È stato modificato il punto 3 dell’articolo 5 del disciplinare (Modalità di oleificazione).
Dove è scritto:
«3.
Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidità relativa (50-60 %) e temperature massime di 15°C. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potrà comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.»
è stato scritto:
«3.
Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidità. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potrà comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.»
Tale modifica trova giustificazione nel fatto che è ormai prassi consolidata applicare per i produttori manuali di buona pratica, pertanto si è deciso di togliere i valori di umidità e di temperatura fissati nel disciplinare vigente.
Infatti negli anni questi vincoli hanno comportato un appesantimento delle procedure di controllo creando per i produttori un aggravio negli adempimenti da rispettare.
Legame
—
La modifica riguarda l’articolo 9 del disciplinare, punto 5 del documento unico.
Il legame presente nella scheda riepilogativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conteneva informazioni inserite in parte al punto 4.4 e in parte al punto 4.6. Pertanto il confronto con la versione proposta viene fatto tenendo conto di quanto riportato nei primi paragrafi del punto 4.4 della scheda riepilogativa e al punto 4.6 della medesima.
Il legame è stato pertanto riscritto mantenendo inalterata la prima parte e cioè i paragrafi presenti al punto 4.4 della scheda riepilogativa relativi alla storia, e rielaborando la seconda parte, cioè quanto presente al punto 4.6, concernenti la peculiarità dei terreni, del clima e della specificità del prodotto.
Nella riscrittura del legame (articolo 9 del disciplinare e punto 5 del documento unico) si è cercato di adeguare tale punto a quanto previsto dalla guida della Commissione europea sulla compilazione del documento unico.
Inoltre la nuova versione tiene conto anche delle modifiche proposte, in particolar modo della modifica della zona geografica. Sono stati tolti i riferimenti ai versanti del Monte Etna interessati all’olivicoltura e non più pertinenti con l’allargamento della zona geografica delimitata.
Pertanto dove è scritto:
«L’introduzione della coltura dell’olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall’VIII secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna con il suo occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia della zona.
Già nel III secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi sull’olio dell’isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio.
Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalità alla coltura. Testimonianza dell’importanza della produzione oleicola “Etnea” si riscontra già nell’opera di Pietro Bembo, il quale nel suo “de Aetna” cita la bontà ed il pregio della coltura dell’olivo attorno all’Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.
Una considerazione assai entusiasta è quella fatta da Tocqueville nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell’Etna parla di presenza di prosperità ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese particolarmente fertili grazie alle peculiari proprietà conferite ai terreni dal vulcano.
Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l’olio di oliva dell’Etna è stato conosciuto ed apprezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commercializzati al porto di Riposto che è il porto dell’Etna.
Il territorio delimitato ricade in un comprensorio montano che varia dai 100 m ai 1 000 m sul livello del mare appartenenti al rilievo montuoso vulcanico dell’Etna, in particolare le pendici relative ai versanti nord ovest e sud del vulcano. Nel versante est non è presente l’olivicoltura. Il microclima territoriale riscontrabile nell’area delimitata può essere ricondotto al clima mediterraneo montano che, unitamente al tipo di terreno, vulcanico con substrato geologico formato da rocce eruttive risalenti al Mongibello antico e recente, con una tessitura sabbiosa con abbondante scheletro, conferisce al prodotto caratteristiche uniche ed irripetibili riscontrabili all’analisi chimico-fisica ed organolettica. Recenti ricerche hanno evidenziato nell’olio “Monte Etna” significative differenze nella composizione degli acidi grassi liberi, correlabili con la zona di provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli provenienti da zone contigue.
Tali differenze appaiono significativamente differenti, al punto di poter correlare l’origine geografica con le caratteristiche chimiche.
Le caratteristiche pedoclimatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in varietà ed ecotipi locali ben caratterizzati; è il caso delle cultivar “Nocellara Etnea” la quale predomina nella zona.
L’olivicoltura è stata di fondamentale importanza per l’agricoltura di tale zona, in particolare per la capacità della pianta di valorizzare i terreni lavici, per la sua resistenza in ambienti semi aridi e per il ruolo svolto nell’economia della famiglia contadina.
Nelle tradizioni locali l’olio proveniente da tali territori veniva individuato come olio di montagna per distinguerlo dai prodotti delle zone contigue.
Ricercato dal consumatore che ne riconosce i pregi qualitativi ed organolettici remunerando il prodotto con prezzi superiori del 20-25 % ai prezzi di mercato.»
è stato scritto:
«L’introduzione della coltura dell’olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall’VIII secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna con il suo occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia della zona.
Già nel III secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi sull’olio dell’isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio.
Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalità alla coltura. Testimonianza dell’importanza della produzione oleicola “Etnea” si riscontra già nell’opera di Pietro Bembo, il quale nel suo “de Aetna” cita la bontà ed il pregio della coltura dell’olivo attorno all’Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.
Una considerazione assai entusiasta è quella fatta da Tocqueville nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell’Etna parla di presenza di prosperità ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese particolarmente fertili grazie alle peculiari proprietà conferite ai terreni dal vulcano.
Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l’olio di oliva dell’Etna è stato conosciuto ed apprezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commercializzati al porto di Riposto che è il porto dell’Etna.
Il legame con il territorio è dovuto essenzialmente all’utilizzo delle cultivar autoctone, in primo luogo la cv. “Nocellara Etnea”, il cui olio extravergine di oliva presenta caratteristiche organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici.
La cultivar “Nocellara Etnea” è una componente importante del paesaggio agrario di gran parte del territorio delimitato della DOP “Monte Etna”. Le altre cv. minori, presenti nella zona delimitata, hanno trovato la loro giustificazione di esistenza sia in qualità di impollinatori della cv. principale e sia come elementi di diversificazione dell’offerta di prodotto in subordine alla “Nocellara Etnea”. Nel corso del tempo alcune cv. minori hanno subito trasformazioni fenotipiche tali da renderle uniche rispetto ai territori circostanti. Tutto ciò ha contribuito ad accrescere la biodiversità nell’area delimitata.
La zona geografica è caratterizzata da un substrato pedologico di natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel corso dei secoli i processi di erosione e di lisciviazione, unitamente all’insediamento della flora spontanea e della fauna microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia madre in terreno fertile che riflette nella sua totalità le peculiarità del substrato di origine.
I terreni hanno una tessitura grossolana con una reazione leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili che rappresentano l’habitat ideale per la crescita e lo sviluppo delle piante di olivo che conferiscono alla DOP “Monte Etna” peculiarità olfattive e gustative che riflettono nella sua totalità il territorio di origine, tra cui sentori evidenti erbacei di carciofo, pomodoro verde e chiare note di mandorla amara, accompagnata da una presenza armonica di note di amaro e piccante che lo rendono piacevole al palato.
Gli sbalzi termici che insistono sulle pendici dell’Etna e che possono superare i 20/25 gradi tra giorno e notte ed il terreno di origine vulcanica unico nel suo genere conferiscono una certa caratterizzazione di speziato all’olio extravergine DOP “Monte Etna”. Inoltre in questo ambiente sono quasi assenti gli attacchi di mosca e la polpa dell’oliva croccante e dura è una caratteristica unica nel panorama territoriale. Le condizioni climatiche impartiscono particolari caratteristiche sensoriali all’olio proveniente dall’areale Etneo.
Esiste, quindi, una forte connessione tra la zona di produzione e le caratteristiche della DOP “Monte Etna”. Molte ricerche hanno evidenziato nell’olio “Monte Etna” significative differenze nella composizione degli acidi grassi liberi, correlabili con la zona di provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli provenienti da zone contigue.
Tali differenze appaiono significativamente differenti, al punto di poter correlare l’origine geografica con le caratteristiche chimiche. Le caratteristiche pedoclimatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in varietà ed ecotipi locali ben caratterizzati; è il caso delle cultivar “Nocellara Etnea” la quale predomina nella zona.
Sotto l’aspetto socio-economico la coltivazione dell’olivo nell’area delimitata rappresenta una realtà che da sempre è stata oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori della zona e, anche nella promiscuità delle colture, l’olivo ha assunto un ruolo di primo piano nell’economia aziendale. La coltivazione di questa coltura e la sua importanza sono in continua evoluzione grazie all’impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel contempo provvedono al recupero e al mantenimento di un territorio il cui unico destino potrebbe essere il depauperamento e l’abbandono.
L’olivicoltura Etnea, grazie anche al miglioramento delle tecniche colturali nonché di trasformazione del prodotto, ha assunto una funzione che da coltura promiscua e marginale si è trasformata in coltivazioni specializzate assumendo un grande valore territoriale e l’olio prodotto presenta delle caratteristiche organolettiche e chimiche eccellenti ed apprezzate dai consumatori locali, nazionali ed internazionali.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva “Monte Etna” viene effettuata a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido. Raccogliere in questa fase fenologica aumenta il contenuto di sostanze fenoliche e vengono esaltate le caratteristiche del “Monte Etna” quali la presenza di evidenti e marcati sentori erbacei, una equilibrata presenza della nota gustativa amara supportata da un piacevole piccante, nonché una bassa acidità e la presenza di una interessante carica polifenolica.
Tutto il comprensorio del Monte Etna si presta alla coltivazione dell’olivo, il quale è presente in tutta la superficie ed in particolare modo nelle aree di medio-collina.
Nell’ultimo ventennio si è assistito ad un passaggio generazionale molto diffuso oltre ad una notevole presenza di nuove figure imprenditoriali, provenienti da altri comparti produttivi e professionali che, a seguito dei numerosi successi della DOP, hanno investito ed investono per la produzione dell’olio extravergine DOP “Monte Etna”».
La parte relativa al legame non cambia nella sostanza, in quanto gli elementi essenziali presenti nella versione vigente e in quella proposta rimangono inalterati. In particolare si evidenzia che gli elementi salienti del legame come la particolarità dei terreni etnei, il clima tipico di questa zona nonché l’utilizzo prevalente della cultivar «Nocellara Etnea» rimangono elementi fondamentali del legame del «Monte Etna» con la zona geografica e che determinano le caratteristiche di specificità di questa DOP.
Etichettatura
—
È stato modificato il punto 3 dell’articolo 7 del disciplinare (Designazione e presentazione), attuale punto 3.6 del documento unico.
Dove è scritto:
«3.
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda, e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.»
è stato scritto:
«3.
L’uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda.»
Tale modifica nasce dall’esigenza di semplificare le modalità in cui è possibile fare riferimento al nome dell’azienda in etichetta. Con la formulazione proposta anche aziende piccole che non hanno al loro interno impianti di oleificazione e confezionamento possono fare riferimento in etichetta alla propria azienda se le olive provengono interamente dall’azienda medesima.
—
È stato modificato il punto 8 dell’articolo 7 del disciplinare (Designazione e presentazione), punto 4.8 della scheda riepilogativa, attuale 3.6 del documento unico
Dove è scritto:
«8.
È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.»
è stato scritto:
«8.
È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione a cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.»
In considerazione del fatto che la raccolta può protrarsi fino alla seconda decade di gennaio la campagna oleicola comprende sempre due annate. Pertanto appare più corretto indicare l’annata di produzione a cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
Altro
Condizionamento
—
È stato modificato il punto 7 dell’articolo 7 del disciplinare di produzione, relativamente alla tipologia di materiali consentiti, attuale punto 3.5 del documento unico.
Dove è scritto:
«7.
L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e costituiti dai seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata.»
è stato scritto:
«7.
L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell’olio.»
Tale modifica ha lo scopo di consentire ai produttori di utilizzare anche contenitori diversi da quelli previsti nel disciplinare vigente in modo da poter soddisfare le diverse richieste del mercato.
—
È stato modificato il testo relativo alle norme di imbottigliamento.
Dove è scritto:
«Le produzioni, trasformazione e imbottigliamento sono effettuate nell’ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l’operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell’olio “Monte Etna”, garantendo che il controllo effettuato dall’organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati.»
è stato scritto:
«Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monte Etna” devono avvenire all’interno della zona geografica così come delimitata al punto 4.»
Questa prerogativa è stata resa necessaria sempre al fine di ridurre quanto più è possibile gli spostamenti sia della materia prima sia dell’olio. Anche la circolazione di olio sfuso in cisterne ha provocato, non poche volte, alterazioni chimiche di modesta entità, ma alterazioni organolettiche decisamente più importanti. L’olio d’oliva infatti è un substrato sensibilissimo alle interferenze aromatiche che possono derivare dall’ambiente interno delle cisterne di trasporto.
Inoltre, in tal modo, l’organismo di controllo potrà garantire il controllo totale della produzione e del condizionamento. Questo anche a scopo di favorire il mantenimento delle caratteristiche tipiche della DOP e garantire, allo stesso modo, la tracciabilità e la rintracciabilità."
Tale modifica ha lo scopo di rafforzare le motivazioni per l’imbottigliamento in zona.
Organismo di controllo
—
È stato inserito uno specifico articolo nel disciplinare in quanto non presente, e corrette le informazioni presenti al punto 4.7 della scheda riepilogativa correggendo i dati relativi all’organismo di controllo in quanto sono cambiati.
Pertanto dove è scritto:
«Nome: Agroqualità SARL
Indirizzo: Piazza Sallustio, 21, 1-00187 Roma»
è stato scritto:
«Articolo 10
Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L’organismo di controllo prescelto è Agroqualità, Viale Cesare Pavese, 305 – 00144 Roma, E-mail: agroqualita@agroqualita.it, Tel. 06 54228675, Fax 06 54228692.»
DOCUMENTO UNICO
«Monte Etna»
N. UE: PDO-IT-0060-AM01 – 17 luglio 2019
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
«Monte Etna»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
Classe 1.5. – Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
"All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo al verde secondo lo stato di maturazione delle olive.
Valutazione chimica
—
acidità (espressa in acido oleico): max 0,5 %
—
numero perossidi minore o uguale a 12rm meq O2/kg;
—
acido linoleico minore o uguale a 13,50 %;
—
acido linolenico minore o uguale a 0,9 %
—
polifenoli totali > 120 ppm
Valutazione organolettica
intervallo di mediana min. max
fruttato di oliva matura > 2 < 6
fruttato di oliva verde > 2 < 6
sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5
amaro > 2 < 6
piccante > 2 < 6
Non è ammesso alcun tipo di difetto organolettico (mediana dei difetti uguale a zero).
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65 %. Per il rimanente 35 % possono concorrere tutte le altre cultivar autoctone siciliane.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» devono avvenire all’interno della zona geografica così come delimitata al punto 4.
Questa prerogativa è stata resa necessaria sempre al fine di ridurre quanto più è possibile gli spostamenti sia della materia prima sia dell’olio. Anche la circolazione di olio sfuso in cisterne ha provocato, non poche volte, alterazioni chimiche di modesta entità, ma alterazioni organolettiche decisamente più importanti. L’olio d’oliva infatti è un substrato sensibilissimo alle interferenze aromatiche che possono derivare dall’ambiente interno delle cisterne di trasporto.
Inoltre, in tal modo, l’organismo di controllo potrà garantire il controllo totale della produzione e del condizionamento. Questo anche a scopo di favorire il mantenimento delle caratteristiche tipiche della DOP e garantire, allo stesso modo, la tracciabilità e la rintracciabilità.
L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell’olio.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il nome della denominazione di origine protetta «Monte Etna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili almeno il doppio di tutte le altre scritte con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione a cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
Alla denominazione di origine protetta «Monte Etna» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L’uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda. L’uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste al punto 3.2.
Provincia di Catania:
Interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Castello, Calatabiano, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant’Agata li Battiati, Sant’Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.
Provincia di Enna:
Comune di Centuripe.
Provincia di Messina:
Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.
5. Legame con la zona geografica
L’introduzione della coltura dell’olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall’VIII secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna con il suo occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l’economia della zona.
Già nel III secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi sull’olio dell’isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio.
Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalità alla coltura. Testimonianza dell’importanza della produzione oleicola «Etnea» si riscontra già nell’opera di Pietro Bembo, il quale nel suo «de Aetna» cita la bontà ed il pregio della coltura dell’olivo attorno all’Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.
Una considerazione assai entusiasta è quella fatta da Tocqueville nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell’Etna parla di presenza di prosperità ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese particolarmente fertili grazie alle peculiari proprietà conferite ai terreni dal vulcano.
Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l’olio di oliva dell’Etna è stato conosciuto ed apprezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commercializzati al porto di Riposto che è il porto dell’Etna.
Il legame con il territorio è dovuto essenzialmente all’utilizzo delle cultivar autoctone, in primo luogo la cv. «Nocellara Etnea», il cui olio extravergine di oliva presenta caratteristiche organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici.
La cultivar «Nocellara Etnea» è una componente importante del paesaggio agrario di gran parte del territorio delimitato della DOP «Monte Etna». Le altre cv. minori, presenti nella zona delimitata, hanno trovato la loro giustificazione di esistenza sia in qualità di impollinatori della cv. principale e sia come elementi di diversificazione dell’offerta di prodotto in subordine alla «Nocellara Etnea». Nel corso del tempo alcune cv. minori hanno subito trasformazioni fenotipiche tali da renderle uniche rispetto ai territori circostanti. Tutto ciò ha contribuito ad accrescere la biodiversità nell’area delimitata.
La zona geografica è caratterizzata da un substrato pedologico di natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel corso dei secoli i processi di erosione e di lisciviazione, unitamente all’insediamento della flora spontanea e della fauna microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia madre in terreno fertile che riflette nella sua totalità le peculiarità del substrato di origine.
I terreni hanno una tessitura grossolana con una reazione leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili che rappresentano l’habitat ideale per la crescita e lo sviluppo delle piante di olivo che conferiscono alla DOP «Monte Etna», peculiarità olfattive e gustative che riflettono nella sua totalità il territorio di origine, tra cui sentori evidenti erbacei di carciofo, pomodoro verde e chiare note di mandorla amara, accompagnata da una presenza armonica di note di amaro e piccante che lo rendono piacevole al palato.
Gli sbalzi termici che insistono sulle pendici dell’Etna e che possono superare i 20/25 gradi tra giorno e notte ed il terreno di origine vulcanica unico nel suo genere conferiscono una certa caratterizzazione di speziato all’olio extravergine DOP «Monte Etna». Inoltre in questo ambiente sono quasi assenti gli attacchi di mosca e la polpa dell’oliva croccante e dura è una caratteristica unica nel panorama territoriale. Le condizioni climatiche impartiscono particolari caratteristiche sensoriali all’olio proveniente dall’areale Etneo.
Esiste, quindi, una forte connessione tra la zona di produzione e le caratteristiche della DOP «Monte Etna». Molte ricerche hanno evidenziato nell’olio «Monte Etna» significative differenze nella composizione degli acidi grassi liberi, correlabili con la zona di provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli provenienti da zone contigue.
Tali differenze appaiono significativamente differenti, al punto di poter correlare l’origine geografica con le caratteristiche chimiche. Le caratteristiche pedoclimatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in varietà ed ecotipi locali ben caratterizzati; è il caso delle cultivar «Nocellara Etnea» la quale predomina nella zona.
Sotto l’aspetto socio-economico la coltivazione dell’olivo nell’area delimitata rappresenta una realtà che da sempre è stata oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori della zona e, anche nella promiscuità delle colture, l’olivo ha assunto un ruolo di primo piano nell’economia aziendale. La coltivazione di questa coltura e la sua importanza sono in continua evoluzione grazie all’impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel contempo provvedono al recupero e al mantenimento di un territorio il cui unico destino potrebbe essere il depauperamento e l’abbandono.
L’olivicoltura Etnea, grazie anche al miglioramento delle tecniche colturali nonché di trasformazione del prodotto, ha assunto una funzione che da coltura promiscua e marginale si è trasformata in coltivazioni specializzate assumendo un grande valore territoriale e l’olio prodotto presenta delle caratteristiche organolettiche e chimiche eccellenti ed apprezzate dai consumatori locali, nazionali ed internazionali.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva «Monte Etna» viene effettuata a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido. Raccogliere in questa fase fenologica aumenta il contenuto di sostanze fenoliche e vengono esaltate le caratteristiche del «Monte Etna» quali la presenza di evidenti e marcati sentori erbacei, una equilibrata presenza della nota gustativa amara supportata da un piacevole piccante, nonché una bassa acidità e la presenza di una interessante carica polifenolica.
Tutto il comprensorio del Monte Etna si presta alla coltivazione dell’olivo, il quale è presente in tutta la superficie ed in particolare modo nelle aree di medio-collina.
Nell’ultimo ventennio si è assistito ad un passaggio generazionale molto diffuso oltre ad una notevole presenza di nuove figure imprenditoriali, provenienti da altri comparti produttivi e professionali che, a seguito dei numerosi successi della DOP, hanno investito ed investono per la produzione dell’olio extravergine DOP «Monte Etna».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
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