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Monte Veronese Dop - Controlli effettuati da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Monte Veronese

CSQA Certificazioni Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n.1143/2024, per la  dop Monte Veronese, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta “Monte Veronese”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile  2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,  nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti  agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Monte  Veronese”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul  benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di  controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente “Regolamento recante la organizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74”;
Visto il decreto n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici  dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero dell’agricoltura, della sovranità  alimentare e delle foreste, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 07 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 06 marzo 2024 al n. 321,  con il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione  Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari del Dipartimento  dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari;
Visto il decreto n. 77320 del 17 febbraio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl”  è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Monte  Veronese” registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 febbraio  2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 47107 del 29 gennaio 2024 con la quale la Regione Veneto ha confermato,  quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Monte Veronese”, “CSQA Certificazioni Srl”;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le  “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione  Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di  controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli  stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni  rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Visto il decreto n. 69854 del 13 febbraio 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “CSQA Certificazioni Srl” è stata prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di autorizzazione  triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 21 febbraio 2024;
Considerato che in data 3 maggio 2024 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Monte Veronese”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto
conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”, è stato trasmesso con nota n. 208229 del 10 maggio 2024 alla Regione
Veneto, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Veneto con nota n. 230282 del 13 maggio 2024 ha espresso il  proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE)  n.1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Monte Veronese”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n.1143/2024, per la  denominazione di origine protetta “Monte Veronese”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Monte Veronese”, presentati da “CSQA Certificazioni Srl”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il  preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di  controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza  modifica del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla  documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. 


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità  nazionale competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo  soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21  dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco  degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente  per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge  526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

 

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