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Montecucco Sangiovese Docg - Disciplinare 2024

Pubblicato da disciplinare
Montecucco Sangiovese Docg - Disciplinare 2024

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 aprile 2024  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita dei vini «Montecucco Sangiovese». (24A02012)

(GU n.94 del 22-4-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, cosi' come modificato, da ultimo, con regolamento (UE)
2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre
2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione, gia' riconosciuta quale
tipologie della DOC «Montecucco» di cui al decreto ministeriale 30
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 185 del 10 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Montecucco Sangiovese» e il
relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, concernente
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Montecucco Sangiovese»
classificata dalla previgente normativa dell'Unione europea come
modifica minore, relativa al comma 6, dell'art. 5 del disciplinare di
produzione della DOCG del vino «Montecucco Sangiovese», che non
comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui
all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.
1308/2013, concernente l'eliminazione del periodo minimo di
affinamento obbligatorio in bottiglia di quattro mesi;
Vista la comunicazione della Commissione UE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019,
concernente la pubblicazione dell'elenco delle modifiche ordinarie ai
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 61,
paragrafo 6 del citato regolamento (UE) n. 33/2019, e le relative
informazioni agli operatori del settore, nel cui ambito e' stata
inserita anche la modifica «minore» del disciplinare della
denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco Sangiovese»,
di cui al citato decreto ministeriale del 12 dicembre 2017;
Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019, pubblicato sul
citato sito internet del Ministero e della cui pubblicazione ne e'
stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 178 del 31 luglio 2019, con il quale sono state fornite
informazioni agli operatori del settore in merito alle disposizioni
applicative da seguire conseguentemente alla pubblicazione della
predetta comunicazione della Commissione UE;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela vini Montecucco con
sede in Arcidosso (GR), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Montecucco Sangiovese» nel rispetto della procedura di cui
al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 29 novembre 2023, nell'ambito della
quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini
«Montecucco Sangiovese»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2024, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Montecucco Sangiovese», nonche' per rendere applicabili le modifiche
in questione che siano rispondenti ai requisiti stabiliti
dall'allegato disciplinare di produzione;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata e garantita) dei vini «Montecucco Sangiovese», cosi' come
da ultimo modificato con decreto ministeriale 12 dicembre 2017
richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui
alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Montecucco Sangiovese», cosi' come consolidato con
le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento
unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica:
denominazione di origine controllata e garantita) dei vini
«Montecucco sangiovese» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2024

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini  «Montecucco Sangiovese»

Articolo 1

Denominazione

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese», anche con menzione riserva, e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

2.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» devono essere ottenuti da uve prodotte nella
zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese: minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o
congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa,
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana, con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di
Brindisi e Aleatico.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco
Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla
coltura della vite nei territori all'interno della Provincia di
Grosseto nei seguenti Comuni: Cinigiano, Civitella Paganico,
Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il
confine amministrativo del Comune di Civitella Paganico e lungo di
esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine
amministrativo del Comune di Cinigiano in prossimita' della linea
ferroviaria Siena - Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del Comune di Cinigiano, prosegue in
direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune
di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad
incontrare il confine amministrativo del Comune di Seggiano, segue
detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso
Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e
fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro
abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a
quando la strada non incontra il confine amministrativo del Comune di
Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione
sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente
Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in
direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del
Comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si
incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il
confine amministrativo del Comune di Cinigiano a sud dell'abitato di
Monticello Amiata in localita' Banditaccia. Da qui si prosegue lungo
il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n.
55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo
detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si
procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si
ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimita'
del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie
a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest,
sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian
di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale
n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello
sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si
segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto
seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine si ricongiunge
alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al
limite amministrativo del Comune di Scansano e di seguito, in
direzione ovest, sino al limite amministrativo del Comune di
Campagnatico in prossimita' del podere Repenti. Lungo il confine del
Comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso
nord fino al punto di incrocio con il Comune di Civitella Paganico
nei pressi della localita' Poggio dei Massani. Lungo il confine del
Comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di
partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Montecucco Sangiovese» di cui all'art. 1 devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve,
al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini
dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari
di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona
sistemazione idraulico-agraria.
Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi
iscritti al predetto schedario, quei vigneti situati in terreni
umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.
4.2 La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per
i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi, calcolata sul
sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.4 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare 7 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla
vite.
4.5 Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 12,00% vol.
4.6 Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» con la
menzione riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50 % vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di
imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate
nell'ambito della Provincia di Grosseto.
Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite
in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente
paragrafo, purche' all'interno del territorio amministrativo della
Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di
aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve
idonee alla produzione della DOCG dei vini «Montecucco Sangiovese»
ottenute da vigneti in conduzione.
5.2 Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione e garantire l'origine del prodotto.
L'imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di
produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione
del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha,
pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualita' del prodotto
e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli
operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo
diretto o indiretto, la responsabilita'.
Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di
produzione puo' mettere in pericolo la qualita' del vino;
l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di
salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualita' del
prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto
di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento
medesimo all'organismo associativo dei produttori, il consorzio di
tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a
dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e
che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione
acquisita.
L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante
la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni
rigorose, puo' nuocere gravemente alla qualita' del prodotto; essa
infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma
comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi
interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a
freddo, ecc.) che, se non sono eseguiti in conformita' delle regole
dell'arte, possono compromettere la qualita' e modificare le
caratteristiche del vino. E' altrettanto evidente che il trasporto
alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni
ottimali, puo' nuocere gravemente alla qualita' di quest'ultimo; se
le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino puo'
essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione che sara' tanto piu'
sensibile quanto maggiore e' la distanza percorsa e che potra'
nuocere alla qualita' del prodotto e, inoltre, sara' soggetto al
rischio di sbalzi di temperatura.
Per questo motivo le condizioni ottimali saranno piu' sicuramente
garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da
imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione
Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacche'
tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di
una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino
in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la
scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in
caso di trasporto alla rinfusa del vino all'interno della zona di
produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino
delle caratteristiche iniziali del prodotto sara' affidato a imprese
che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how e,
anche qui, di conoscenza ottimale del vino.
5.3 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme unionali e
nazionali.
5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» non puo' essere immesso al consumo prima del
1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle
uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo
di dodici mesi in contenitori di legno.
5.7 Il vino denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» con la menzione riserva non puo' essere
immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di
invecchiamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui
ventiquattro mesi in contenitori di legno e di sei mesi di
affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Montecucco Sangiovese»:
colore: rosso rubino intenso;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Montecucco Sangiovese» con la menzione riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio vinoso,elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e «similari». E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore.
7.2 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» puo' inoltre essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai
relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un
apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 9 della legge
n. 238/2016, e che la relativa superficie sia distintamente
specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione,
l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in
recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome
tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
7.3 E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle
frazioni riportati nell'Allegato A, nonche' alle fattorie, dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, purche' nel rispetto delle normative
vigenti in materia.
7.4 Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini
designati con la denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» e' obbligatoria l'indicazione in etichetta
del nome geografico piu' ampio «Toscana».
7.5. Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di
altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati
per l'indicazione della denominazione «Montecucco Sangiovese».
Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto
della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine
controllata e garantita» (per esteso o con le sigle DOCG o D.O.C.G.)
oppure dell'espressione europea «Denominazione di origine protetta»,
secondo la successione di seguito indicata:
Montecucco Sangiovese
Denominazione di origine controllata e garantita (o con le
sigle DOCG o D.O.C.G.) oppure Denominazione di origine protetta
Toscana
I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di
carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita'
colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.
Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno
sfondo uniforme.

Articolo 8

Confezionamento

8.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» devono essere immessi al consumo
esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di
capacita' non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso
bocca.
8.2 Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacita' fino a
0,250 litri, e' ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura
previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale
della Regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della
Provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici
del monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della Citta' di
Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai
confini con la Provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del
fiume Ombrone e del suo affluente Orcia. L'area delimitata comprende
tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella
Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e
Seggiano, con esclusione del fondo valle.
I terreni dell'area presentano una grande varieta' di litologie,
data dalla sovrapposizione di diverse unita' tettoniche, sulle quali
poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali
di eta' neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi
fluvio-lacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona
all'interno dell'area interessata e' occupata proprio da sedimenti
miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano
formazioni di eta' piu' antica. Essi derivano fondamentalmente dal
disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di
rocce calcaree.
L'area e' caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta
collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e
pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosita' e
scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.
La quota media e' di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono
ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri
s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all'8%; l'esposizione
media e' a est sud-est.
Il clima dell'area e' di tipo mediterraneo caratterizzato da
stress idrici piu' o meno accentuati nelle fasi che precedono la
maturazione dell'uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte.
Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata
intensita', sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali
(massimo della piovosita' localizzato tra la fine di ottobre e la
prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai
valori piu' elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e
maggio la pioggia e' distribuita in maniera un po' piu' omogenea con
valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima
decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima
e la terza decade di luglio, tanto che si puo' parlare di un'aridita'
di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi
estivi. Puo' essere considerato un valore medio di precipitazioni
annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di
luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato
medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l'indice di
Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unita'.
Le estati sono per lo piu' siccitose e le condizioni di aridita'
sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal
terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano
venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell'estate il Maestrale che,
sebbene provenga dal mare, e' asciutto, regolando di fatto la
temperatura; in inverno non e' raro, invece, che soffi, anche in modo
violento, la Tramontana.
A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.
I fattori umani legati al territorio di produzione, che per
consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del
«Montecucco Sangiovese», sono di fondamentale rilievo. In questa
area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite
che risalgono al periodo etrusco - e che, attraversando i secoli ed i
fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono
giunte fino ai giorni nostri.
Partendo dalle epoche piu' lontane si puo' sicuramente affermare
come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco
risalga quantomeno all'epoca etrusca, come testimoniano alcuni
reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali
annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi,
recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla
pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino
all'orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato,
che poi fermentava.
La successiva dominazione romana accentuo' la tendenza al
miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero
insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i
documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la
diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare
importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e
feudatari riconobbero la necessita' di concedere terre adatte per
questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme
statutarie.
In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali,
furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di terre in zone
a vocazione viticola». In certi casi, come a Castel del Piano nel
Cinquecento, l'attivita' viticola poteva, in parte o completamente,
sostituirsi al salario in moneta (statuti di Castel del Piano),
mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il
sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e
del bosco (Piccinni, 1988).
Nella relazione del dott. Alfonso Ademollo all'inchiesta
parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le
qualita' dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole
del territorio della Provincia di Grosseto. L'Ademollo, nel fornire
interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia,
cosi' scriveva: «La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche piu'
remote, nella Provincia di Grosseto. Le varieta' di vite da noi
conosciute e coltivate sono molte, poiche' si puo' asserire che tutte
le varieta' di si' prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano
bene nel nostro suolo... Le vigne pure da qualche tempo si sono
estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche
per questo lato la Provincia di Grosseto sarebbe capace di piu',
poiche' la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli
in ogni parte della provincia, perche' non abbiamo veramente ne'
caldi ne' freddi eccessivi, [...] perche' dovunque trovasi terreni
leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a
rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie». Da cio' la
categorica affermazione: «La Provincia di Grosseto, per cinque sesti
ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei pregi e dei difetti
del vino prodotto nella zona Ademollo cosi' si esprimeva: «II vino,
questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e
privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene
prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e
accuratezza in ogni parte della Provincia di Grosseto, sia nella zona
piana, che in quella montuosa, e per la bonta' e quantita' in alcuni
comuni e' di una rendita importante ai proprietari [...]».
Gia' prima del 1900 i vini prodotti nel Comune di Castel del
Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi
chimiche effettuate presso l'Istituto di chimica agraria
dell'Universita' di Pisa (1895). Piu' in particolare per la
produzione di uno di questi vini rossi concorrevano «Brunello»,
«Tintura di Spagna» ed altre uve bianche.
Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del
secolo scorso indicano alcune localita' famose perche' capaci di dare
un vino di piu' elevata qualita', come la vigna di Campo Rombolo, le
vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli
et al. 2006).
In tempi recenti il recupero, l'identificazione e la
valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore
importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varieta'
autoctone, come dimostrato dall'elevato numero di vitigni iscritti al
registro regionale delle risorse genetiche autoctone ai sensi della
legge regionale n. 50/1997. E di particolare interesse risultano le
zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito
interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell'ultimo
secolo, particolarmente dopo l'invasione fillosserica; questo accade
soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in
particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del
Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici
(Imberciadori, 1980, Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli,
1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul
territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).
La ricchezza del patrimonio ampelografico e' sottolineata dal
reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da
parte delle universita' di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di
un apposito campo di collezione in localita' Poggi del Sasso ma anche
dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell'eta' di circa
duecento anni, recentemente denominato «Vigneto museo».
Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece piu' forte la
consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio
del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione
di origine controllata per i vini prodotti nella zona, riconoscimento
che verra' attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per
i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati questi ultimi
proprio sul vitigno Sangiovese.
La denominazione «Montecucco Sangiovese» abbraccia una zona piu'
ampia della localita' Montecucco, sita nel Comune di Cinigiano,
riconosciuta nel 1989 come indicazione geografica: l'utilizzo di
questo nome e' giustificato dal fatto che i vini prodotti nell'area
circostante alla suddetta localita' avevano dimostrato negli anni di
possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto
da essere facilmente identificati dai consumatori.
Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, tuttavia,
l'opera di sperimentazione colturale, e la buona espressione delle
potenzialita' del vitigno sangiovese nell'area del Montecucco hanno
esercitato uno stimolo all'incremento degli impianti con questa
varieta' sia da parte di agricoltori locali sia di nuovi
imprenditori, convincendo la filiera vitivinicola a qualificare
maggiormente i vini ottenuti sul territorio, estrapolando la
tipologia varietale «Sangiovese» per riconoscerla come Docg autonoma
e separata dalla denominazione Montecucco.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e'
riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti
aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del
vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla
produzione di questo vino e' il Sangiovese, presente per almeno il
90%, eventualmente affiancato da altre varieta' presenti tra i
vitigni complementari, come ad esempio Ciliegiolo, Canaiolo nero,
Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e
Montepulciano;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali
della zona, e cioe' Guyot semplice o doppio, e cordone speronato,
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti; cio' sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per
gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere
un'adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di
perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i
limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densita' minima di
3300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona
competizione fra le piante (49 hl/ha sia per il tipo rosso che per la
riserva);
le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono
quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in
rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la
tipologia di base e la tipologia Riserva, riferita a rossi
maggiormente strutturati, provenienti da uve con una gradazione
totale minima naturale piu' alta (12.50% vol), caratterizzati da una
elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in
botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La DOCG «Montecucco Sangiovese» e' riferita alle tipologie Rosso
«di base», e con menzione «Riserva» le quali, dal punto di vista
analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti
e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono
una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente
geografico.
In particolare, i vini presentano un modesto tenore di acidita'
(4,5 g/l).
Il vino rosso presenta un colore rosso rubino intenso, che sfuma
al granato nei vini piu' maturi come quelli con qualifica Riserva, ha
profumi fruttati delicati, con note di piccoli frutti rossi, mentre
al sapore risulta armonico, asciutto, leggermente tannico; ed infatti
il disciplinare di produzione prevede, per questa tipologia,
l'immissione al consumo solo a partire dal 1° aprile del secondo anno
successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si fregia della
qualifica «Riserva» l'intensita' del profilo aromatico aumenta ed
aumenta la sua complessita', ampiezza ed eleganza, con sentori di
piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato
si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste
caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dalla
gradazione naturale piu' elevata delle uve, nonche' dall'affinamento
e dall'invecchiamento dei vini, ed e' per questi motivi che il
disciplinare stabilisce una gradazione naturale minima delle uve piu'
alta di 0,50% vol rispetto al tipo «base», un invecchiamento minimo
di due anni in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di
almeno sei mesi.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i
suoli franchi, ricchi di pietrosita' e scheletro derivanti
fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la
partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque
reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza
da tessitura che varia dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e
al medio impasto argilloso con sottosuolo ciottoloso), la
composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una
reazione per lo piu' sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza
organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e
moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con
una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali;
unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso,
ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica
giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel
corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche
agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.
Piu' nel dettaglio questi hanno in primis creato i propri
impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e
successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura
verde, il diradamento dei grappoli, l'alta densita' di impianto,
ricercando al contempo delle basse rese produttive.
A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine
realizzate secondo i piu' moderni criteri tecnologici, per realizzare
un prodotto di elevata qualita'. Importante ricordare ancora come sul
territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio
incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio
di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le istituzioni
locali sia l'Universita' di Pisa.
Si puo' affermare come nel corso dei secoli, la coltivazione
della vite abbia sempre costituito un'attivita' primaria nell'ambito
dell'economia agricola del territorio del Montecucco; reperti
affiorati, testi monasteriali e statuti, inchieste parlamentari,
studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame
esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi
trova la propria testimonianza nelle cantine, talune addirittura
scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della
zona oppure nelle sagre o nelle feste dedicate alla vendemmia o al
vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo
secolo).
Ed e' appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori
che si e' sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento
negli anni '80 di due indicazioni geografiche ha prima portato
all'elevazione della tipologia Sangiovese a denominazione di origine
(1998) ed oggi al riconoscimento del disciplinare della denominazione
di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» (decreto
ministeriale 9 settembre 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22
settembre 2011), in cui si ritrova sia il sangiovese in versione
«base» sia il Sangiovese con menzione «Riserva».

Articolo 10

Riferimenti all'organismo di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia
S.r.l. - societa' per la certificazione delle qualita' e delle
produzioni vitivinicole italiane - via XX settembre n. 98/G - 00187 -
Roma, tel.: +39-06/45437975 - e-mail: info@valoritalia.it
10.2 La societa' Valoritalia s.r.l - societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
denominazione di origine protetta, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 e
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15 marzo 2022).
Allegato A - Elenco indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive
Elenco dei comuni:
Arcidosso;
Campagnatico;
Castel del Piano;
Cinigiano;
Civitella Paganico;
Roccalbegna;
Seggiano.
Elenco delle frazioni:
nel Comune di Arcidosso:
Stribugliano;
nel Comune di Campagnatico:
Marrucheti;
Montorsaio;
Sant'Antonio;
nel Comune di Castel del Piano:
Montenero d'Orcia;
Montegiovi;
nel Comune di Cinigiano:
Borgo Santa Rita;
Castiglioncello Bandini;
Monticello Amiata;
Castel Porrona;
Poggi del Sasso;
Sasso d'Ombrone;
nel Comune di Civitella Paganico:
Monte Antico;
Civitella Marittima;
Paganico;
Casale di Pari;
Pari;
nel Comune di Roccalbegna:
Cana.

Allegato B

Documento unico

Denominazione/denominazioni Montecucco Sangiovese
Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
Descrizione dei vini:
Montecucco Sangiovese anche con la menzione riserva
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato nella menzione
Riserva. Odore: fruttato e caratteristico; ampio, vinoso, elegante
caratteristico nella menzione Riserva. Sapore: armonico, asciutto,
leggermente tannico; pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale
sentore di legno nella menzione Riserva. Titolo alcoolometrico
volumico totale minimo: 13,00 % vol; per la menzione riserva 13,50
%vol; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; per la menzione
riserva 26,0 g/l.
Le altre caratteristiche analitiche di tutti i vini interessati
sono conformi alla normativa europea pertinente.
Caratteristiche analitiche generali
1. titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
2. titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
3. acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico
4. acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00
5. tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
-
Rese massime:
Montecucco Sangiovese anche Riserva 7,000 chilogrammi di uve per ettaro
Montecucco Sangiovese anche Riserva 49 ettolitri per ettaro


Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco
Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla
coltura della vite nei territori all'interno della Provincia di
Grosseto nei seguenti Comuni: Cinigiano, Civitella Paganico,
Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il
confine amministrativo del Comune di Civitella Paganico e lungo di
esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine
amministrativo del Comune di Cinigiano in prossimita' della linea
ferroviaria Siena - Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del Comune di Cinigiano, prosegue in
direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune
di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad
incontrare il confine amministrativo del Comune di Seggiano, segue
detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso
Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e
fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro
abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a
quando la strada non incontra il confine amministrativo del Comune di
Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione
sud-est lungo il torrente ente fino al ponte della Peve sul torrente
ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in
direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del
Comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si
incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il
confine amministrativo del Comune di Cinigiano a sud dell'abitato di
Monticello Amiata in localita' Banditaccia. Da qui si prosegue lungo
il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n.
55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo
detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si
procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si
ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimita'
del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie
a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest,
sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian
di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale
n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello
sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si
segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto
seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge
alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al
limite amministrativo del Comune di Scansano e di seguito, in
direzione ovest, sino al limite amministrativo del Comune di
Campagnatico in prossimita' del podere Repenti. Lungo il confine del
Comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso
nord fino al punto di incrocio con il Comune di Civitella Paganico
nei pressi della localita' Poggio dei Massani. Lungo il confine del
Comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di
partenza dove questo incrocia la s.s. 223.


Varieta' di uve da vino
Sangiovese N.
Descrizione del legame/dei legami
Categoria vino: DOCG Montecucco Sangiovese anche con menzione
Riserva
L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i
suoli franchi, ricchi di pietrosita' e scheletro derivanti
fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, naturalmente
sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura, la
composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una
reazione per lo piu' sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza
organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e
moderatamente di potassio assimilabile, unite a un clima mite ma al
contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una
significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le
condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono
intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei
suoli e dei vigneti. A gestioni agronomiche oculate, con impianti di
buona esposizione al sole, pratiche quali la potatura verde, il
diradamento dei grappoli, l'alta densita' di impianto e la
contestuale ricerca di basse rese produttive, sono state affiancate
delle cantine realizzate secondo i piu' moderni criteri tecnologici,
per realizzare un prodotto di elevata qualita', basato essenzialmente
sul vitigno Sangiovese che in questa zona riesce a esprimere una
forte caratterizzazione dei vini, fruttati e lievemente tannici se
giovani, di buona struttura, ampi, pieni ed eleganti se piu'
invecchiati. Sul territorio sono inoltre stati realizzati numerosi
progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la
conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto
impegnate sia le istituzioni locali sia l'Universita' di Pisa. Nel
corso dei secoli la coltivazione della vite ha sempre costituito
un'attivita' primaria nell'ambito dell'economia agricola del
territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e
statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari
che affondano le proprie radici al tempo degli Etruschi, dimostrano
il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate;
legame che oggi trova la propria testimonianza nelle cantine, talune
addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i
paesi della zona oppure nelle sagre o nelle feste dedicate alla
vendemmia o al vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di
circa mezzo secolo). Ed e' appunto sul consolidato rapporto
territorio-uva-viticoltori che si e' sviluppato un percorso che,
partendo dal riconoscimento negli anni '80 di due indicazioni
geografiche ha prima portato all'elevazione della tipologia
Sangiovese a denominazione di origine (1998) ed oggi al
riconoscimento del disciplinare della denominazione di origine
controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» (decreto ministeriale
9 settembre 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre
2011), in cui si ritrova sia il sangiovese in versione «base» sia il
Sangiovese con menzione «Riserva».
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Zona di produzione e zona di imbottigliamento
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di
imbottigliamento dei vini a denominazione di origine protetta
«Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della
Provincia di Grosseto.
Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite
in cantine situate al di fuori della zona predetta, purche'
all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana,
sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse
vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla
produzione della DOP dei vini «Montecucco Sangiovese» ottenute da
vigneti in conduzione.
Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione e garantire l'origine del prodotto.
Riferimento al nome di unita' geografica piu' piccola
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
possibilita' di indicare in etichetta «Unita' Geografiche
Aggiuntive», ovvero indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento ai comuni e alle frazioni, ai sensi dell'art.
120, comma 1, lettera g) del reg. UE 1308/2013 ed ai sensi dell'art.
29, comma 4 della legge nazionale n. 238/2016.
Zona di produzione e zona di imbottigliamento
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di
imbottigliamento dei vini a denominazione di origine protetta
«Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della
Provincia di Grosseto.
Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite
in cantine situate al di fuori della zona predetta, purche'
all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana,
sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse
vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla
produzione della DOP dei vini «Montecucco Sangiovese» ottenute da
vigneti in conduzione.
Riferimento al nome di unita' geografica piu' ampia
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
per i vini designati con la denominazione di origine protetta
«Montecucco Sangiovese» e' obbligatoria l'indicazione in etichetta
del nome geografico piu' ampio «Toscana».
Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di
altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati
per l'indicazione della denominazione «Montecucco Sangiovese».
Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto
della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine
controllata e garantita» (per esteso o con le sigle DOCG o D.O.C.G.)
oppure dell'espressione europea «Denominazione di origine protetta»,
secondo la successione di seguito indicata:
Montecucco Sangiovese
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (o con le
sigle DOCG o D.O.C.G.)
oppure Denominazione di Origine Protetta
Toscana
I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di
carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita'
colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.
Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno
sfondo uniforme.

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