Monti Iblei Dop - Disciplinare di produzione - proposta di modifca
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» - Proposta di modifica
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei».
(17A04344)
(GU n.157 del 7-7-2017)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»
registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei con sede presso la
C.C.I.A.A. di Ragusa, Piazza della Liberta' - 97100 Ragusa, e che il
predetto Consorzio e' l'unico, soggetto legittimato a presentare
l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012
prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la
modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni
registrate.
Considerato altresi' che la proposta di modifica del disciplinare
di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile
2017 contiene degli errori materiali e che pertanto il disciplinare
non risulta corretto.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito il parere della Regione Siciliana competente per
territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover
procedere nuovamente alla pubblicazione del disciplinare di
produzione della D.O.P. «Monti Iblei» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della
pesca - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei».
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. ( «Monti Iblei - Monte Lauro», «Monti Iblei - Val d'Anapo», «Monti Iblei - Val Tellaro», «Monti Iblei - Frigintini», «Monti Iblei - Gulfi», «Monti Iblei - Valle dell'Irminio», «Monti Iblei - Calatino», «Monti Iblei - Trigona-Pancali»
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Monti Iblei»,
facoltativamente accompagnata da una delle menzioni geografiche di
cui all'art. 1, deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea»,
«Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese», «Biancolilla» e «Zaituna» e
loro sinonimi.
Possono inoltre concorrere altre varieta' fino ad un massimo del
20%.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende,
nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa,
Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti
a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione:
Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini,
Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto,
Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino,
Avola;
Ragusa: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica,
Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli,
Vittoria;
Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone,
Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini,
Mirabella Imbaccari, Scordia.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro»,
comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo»,
comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino,
Sortino e parte del territorio amministrativo del Comune di Noto.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che, partendo a
nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla
e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di
Carlentini, Melilli e Sortino fino all'intersezione con la SP n. 76
«Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di
Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la
riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che
collega le case Palazzelli, la masseria Frescura con la SS n. 124;
attraversa tale strada al Km 112 e, sempre in direzione sud, si
collega con la strada interpoderale che unisce la SS n. 124 con la SP
n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al Km 9, collegando la
masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria
Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e
fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km 11 la SP n. 14, dove
prosegue sempre in direzione sud sulla SP n. 12 «Floridia-Grotta
Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case
Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue
ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e
Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in
direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola
fino alla SP n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la SS
n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica
«Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord
abbracciando l'intero territorio del Comune di Palazzolo; prosegue
lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi,
Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la
delimitazione ha avuto inizio.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro»,
interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende tutto
il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ispica, Pachino,
Avola e parte del territorio amministrativo dei comuni di Rosolini,
Noto e Modica.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a
sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente
sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa
SP fino all'incrocio con la SP n. 100 «Burgio-Luparello», da dove
prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est,
lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla
SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada
comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro
urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale
esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la SP n. 85
«Marzamemi-Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio
con la SP n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione nord fino il
fiume Asinaro che rappresenta il confine amministrativo del Comune di
Avola. Segue lungo il confine amministrativo in direzione est fino
alla trazzera che costeggia ad est Cozzo Carrube e Casa Mazzone;
prosegue lungo la trazzera verso nord in localita' C.da Risicone fino
alla SP n. 15 Avola-Bochino-Noto e segue la stessa fino al cimitero
di Avola; da qui prosegue verso nord lungo la strada che costeggia
Casa Sanghetello fino alla SP n. 4 Avola-Manghesi e segue la trazzera
in direzione est verso Casa Modica e Casa Fosso di Sotto; prosegue
lungo trazzera fino al confine del Comune di Avola con quello di
Siracusa; segue tale confine verso ovest fino il confine tra il
Comune di Avola ed il Comune di Noto. Segue tale confine in direzione
ovest fino ad incontrare il punto in cui la perimetrazione Val
d'Anapo diverge dal limite comunale di Avola. Da li' segue la
perimetrazione della sottozona Val d'Anapo lungo la SP n. 4 fino ad
intersecare la SS n. 287 che segue in direzione nord. Percorre la SS
n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della
stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo
Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il
Comune di Palazzolo Acreide e il Comune di Noto fino ad incontrare il
fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro
fino ad incontrare la SP n. 82 «Prainito-Renna» e percorre la stessa
strada fino ad incontrare la SP n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a
«Cozza Rose» passa il confine tra le province di Siracusa e Ragusa
fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada
comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il Comune di
Rosolini ed il Comune di Ispica. Da qui segue il confine tra i comuni
di Ispica e Modica fino alla SS n. 115 che segue verso ovest fino
alla «Bettola del Capitano», da dove prosegue sulla stessa statale
verso sud fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per
«Zappulla» e poi sulla SP n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla
strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di
Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e
lungo il confine tra il Comune di Pozzallo ed il Comune di Ispica
fino ad incrociare la SP n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino
all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui,
lungo la SC n. 40, segue fino alla SC n. 97, fino alla ex SP
«Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso
Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad
incontrare la SP n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est
fino a giungere al confine con la Provincia di Siracusa al «Passo
Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Inoltre, si precisa che l'ampliamento del territorio
amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona,
riguarda: il Comune di Noto che infatti sposta la delimitazione della
sottozona Val Tellaro a sud in coincidenza dei limiti di confine
comunali del Comune di Pachino e ad est fino al demanio della zona
litorale; il Comune di Avola che si estende in direzione sud-est fino
al confine demaniale ed infine il Comune di Modica che invece estende
la delimitazione di questa sottozona in coincidenza del limite
comunale del Comune di Pozzallo.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini»,
comprende, in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Ragusa, Modica, Rosolini.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a
sud sulla SS n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue,
in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro»
fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo
Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di
Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei
territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da
dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa
fino ad intersecare la SP n. 8 che segue fino al bivio Maltempo dove
prosegue lungo la SP n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato
di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato,
raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per
ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la
delimitazione ha avuto inizio.
6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi»,
comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.
7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle
dell'Irminio», comprende, tutto il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Santa Croce
Camerina e parte del territorio amministrativo dei comuni di Ragusa,
e Modica.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea, che, partendo
a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP
Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada
Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e
giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri.
Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la
provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino
al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP Scicli-Donnalucata fino
alla SP n. 127 Marina-Donnalucata. Da qui segue fino alla SP n. 119
Scicli-Spinazza che percorre fino alla SP Scicli-S. Croce Camerina.
Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino
al Km 8 dove continua sulla SP per Vittoria che percorre fino
all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la
«Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti;
superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e
continua fino allo stradale del Macchione da cui segue le strade
interpoderali che congiungono lo stradale del Macchione fino alla SS
n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al
limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto
il confine con la Provincia di Catania fino a raggiungere il confine
con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest
della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine
fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale
Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Inoltre, si precisa che l'ampliamento del territorio
amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona,
riguarda: il Comune di Ragusa che infatti sposta la delimitazione
della sottozona Valle Dell'Irminio a sud fino al demanio,
costeggiando i confini amministrativi dei comuni di Vittoria, S.
Croce e Scicli; e il Comune di Modica che invece estende la
delimitazione, verso sud fino al demanio, in coincidenza con i limiti
di confine dei comuni di Pozzallo e Scicli.
8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino»
comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. Michele
di Ganzaria, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari.
9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica
«Trigona-Pancali», comprende, tutto il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Melilli, Militello in Val di
Catania, Scordia e Carlentini.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione
delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei
produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi,
gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di
registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo
destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della
zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante
di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli
tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell'olio.
3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le
modalita' definite nei disciplinari di difesa integrata della Regione
Siciliana.
4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Monti Iblei», e' ottenuto da olive sane, raccolte a partire
dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo.
5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente
dall'albero a mano o con mezzi meccanici.
6. Il trasporto delle olive in frantoio deve essere effettuato
con l'ausilio di contenitori idonei e forati, per evitare
surriscaldamenti e fermentazioni. E' vietato l'uso di sacchi o
contenitori chiusi.
7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 non puo' superare Kg 15.000 per ettaro. Se
l'uliveto e' in consociazione, la produzione massima non potra'
superare Kg 120 per pianta. In tutti i casi, i superiori limiti
massimi, non devono modificare le specifiche caratteristiche
qualitative descritte al successivo art. 6.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei», eventualmente accompagnata dalle relative menzioni
geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero
territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1.
2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate,
presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo che
a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti a
produrre oli che rispettino il piu' fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto e della varieta' di
provenienza.
Art. 7.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a
denominazione di origine protetta «Monti Iblei» eventualmente
accompagnata dalla menzione geografica, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Valutazione chimica
Acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
Numero di perossidi max: ≤ 12 Meq02/Kg;
K232 ≤ 2,5;
K270 ≤ 0,22;
Polifenoli totali ≥120 ppm;
Delta-K ≤ 0,01.
Valutazione Organolettica (Metodo COI)
Intervallo di mediana min. max.
Fruttato di oliva maturo > 2 , ≤ 6;
Fruttato di oliva verde > 2 , ≤ 8;
Erba e/o Pomodoro e/o carciofo > 2 , ≤ 8;
Amaro > 2 , ≤ 6;
Piccante > 2 , ≤ 8;
La mediana dei difetti deve essere = 0.
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
Art. 8.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1‚ e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche‚ non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola
situate nell'area di produzione‚ e' consentito solo se il prodotto‚
e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti
facenti parte dell'azienda.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» devono
avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.
5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1,
e' consentita l'indicazione in etichetta delle varieta' utilizzate
per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine protetta
«Monti Iblei» di cui all'art. 2 purche' si certifichi la
corrispondenza varietale. E' altresi' consentita l'indicazione
monovarietale seguita dal nome della cultivar utilizzata purche'
anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata.
Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle varieta'
utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in
etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui
viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La
designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5
in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla
conservazione dell'olio.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni
obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
Art. 9.
Legame con l'ambiente
L'olivicoltura presenta un comparto produttivo molto importante
della zona.
La varieta' piu' importante e' la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara
o Abbunata o Tunna, che e' tipica della zona geografica indicata
(mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai
suoli dell'altopiano calcareo dei Monti Iblei) e viene utilizzato
anche come oliva da mensa. Sono altresi' utilizzate altre varieta'
locali: «Moresca», «Nocellara Etnea».
Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono
sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varieta' che
ricalcano la forma dei predecessori con allevamento a globo per
proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona
hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia
locali che nazionali.
Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con
l'altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con
delle vene di vulcanite.
Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina
una variazione termica particolare fra giorno e notte, che e'
particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche
specifiche delle produzioni agricole.
Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni
risalenti agli insediamenti greco - romani, ha rinforzato nel tempo
gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale
determinante, applicato anche ad una difficolta' secolare di
comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarita' di ciascun
insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla
popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto
climatico territoriale di sostanziale omogeneita', non e' quindi
possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la
storia ci hanno trasmesso.
Per tali ragioni, la denominazione di origine protetta «Monti
Iblei» include nella propria area territoriale l'identificazione di
territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno
carattterizzati nel tempo.
Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d'Anapo»,
«Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei Friginitini», «Monti Iblei
Gulfi», «Monti Iblei Valle dell'Irminio», «Monti Iblei Calatino»,
«Monti Iblei Trigona Pancali» che include anche il Comune di
Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni
geografiche aggiuntive predette, evidenzia in modo inequivocabile
l'esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno
parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello
territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualita' di azioni
e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe
alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni
culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico, gli oli delle
predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli
esperti degustatori possono percepire.
Art. 10.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dai regolamenti comunitari vigenti.
L'organismo di controllo prescelto e' Agroqualita', V.le Cesare
Pavese, 305- 00144 Roma e-mail:agroqualita@agroqualita.it; telefono:
06-54228675; fax: 06-54228692.
« Consorzi di tutela delle DOP e IGP classe p Pasta Alimentare - Integrazione