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Morellino di Scansano Docg - approvazione modifica disciplinare - 1997

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Morellino

Possono concorrere alla produzione del Morellino di Scansano anche le uve provenienti da vitigni a frutto  nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo  complessivo del 15%.

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 gennaio 1997  

Modificazione del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano".

(GU n.14 del 18-1-1997)
 
 

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Morellino di Scansano" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con
riferimento alla base ampelografica dei vigneti;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano"
formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
282 del 2 dicembre 1996;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 2
del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Morellino di Scansano" in conformita' alla proposta
formulata dal citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita
vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono
approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;


Decreta:


Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata  "Morellino di Scansano" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e' sostituito  nel testo di cui appresso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1996:


Art. 2.
(Omissis).
Possono concorrere alla produzione del "Morellino di Scansano" anche le uve provenienti da vitigni a frutto  nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo  complessivo del 15%. (Omissis).


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 1997
Il dirigente: ADINOLFI

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