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Morellino di Scansano Docg - approvazione modifica disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Morellino di Scansano Docg - approvazione modifica disciplinare

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano».
(21A01488)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 marzo 2021  

(GU n.68 del 19-3-2021)
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92
del 4 aprile 1978, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre
2006, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP
«Morellino di Scansano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Morellino di Scansano»;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 6 agosto 2020,
presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del
Consorzio tutela Morellino di Scansano, con sede in Scansano (GR), e
successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano»
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Morellino di Scansano»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2021, al fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini
«Morellino di Scansano» ed il relativo documento unico consolidato
con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di
Scansano», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7
marzo 2014, richiamati in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2020.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di
Scansano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1
ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2021

Il direttore generale: Gerini

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino
di Scansano», anche nella tipologia con la menzione «Riserva», e'
riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai
seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85%.
2. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e
successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere
prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare
della Provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che
include l'intero territorio amministrativo del Comune di Scansano e
parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana,
Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella Provincia di
Grosseto. Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini
comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso
nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua
lungo la strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere
Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il
Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale
Fibbianello in Comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad
est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per
detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel
Comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di
Poggio Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione scende
ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad
incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue
fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota
151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di
Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale numero 323,
continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e
raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva
nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del
fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il
corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando
ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada
di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la
strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada
Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada
dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana
fino ad incrociare la strada statale numero 1 Aurelia. Entrando nel
Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta
strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in localita'
Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il
limite amministrativo del Comune di Scansano in localita' Maiano
seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo
detta strada interessando il Comune di Campagnatico, fino alla
fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada
poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di
Scansano in prossimita' del podere Repenti in agro di Baccinello,
seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano,
Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con
esclusione di quelli di fondo valle.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad
alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
3. La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti messi a
dimora successivamente al 14 novembre 2006 (data di riconoscimento
della DOCG Morellino di Scansano), non deve essere inferiore ai 4000
ceppi ad ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» non deve essere superiore a t 9 per ettaro di
coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino
finito non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita;
oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva, un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e
costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al
precedente art. 3. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione
europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo
nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualita' e la reputazione e garantire l'origine.
3. E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in
strutture situate in prossimita' del confine della zona di
produzione, purche' entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti
ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da
almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovra' essere
richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
4. Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la
menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte
di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano», l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» con la menzione
Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore : rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol., per
la menzione Riserva 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la menzione
Riserva 26,0 g/l.
Entrambi i vini possono, talvolta, presentare eventuale sentore
di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino di Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione
aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.
2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di
cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno
l'acquirente.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale.
4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Toscana, ai sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016.
Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la
denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto
della menzione specifica tradizionale denominazione di origine
controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea
denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito
indicata:
Morellino di Scansano;
denominazione di origine controllata e garantita o
denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o
D.O.C.G.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a
quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di
Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono
figurare su uno sfondo uniforme.
5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva deve figurare l'annata di
produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese» con volume
nominale fino a 6 litri.
L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 e' limitato a
finalita' promozionali e non commerciali.
2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle
norme unionali e nazionali in vigore, ad esclusione del tappo a
corona.
L'utilizzo del tappo a vite e' ammesso solo per i contenitori di
vetro con capacita' pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del
vino Morellino di Scansano Riserva.

Art. 9.

Marchio

1. La denominazione di origine controllata e garantita Morellino
di Scansano e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal
marchio n. 736629 (allegato n. 1) registrato dal Consorzio di tutela
del Vino Morellino di Scansano in data 15 dicembre 1997 nella forma
grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione,
in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di
Scansano. Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva
del Contrassegno di Stato prevista nella normativa vigente.
L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano e' curato
direttamente dal Consorzio di tutela del vino Morellino di Scansano,
che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni
economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 10.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a
sud-est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna,
che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte
di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori
comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e
Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e
pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di
Albinia e ad ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.
La temperatura media oscilla intorno ai + 15.0°, con + 7.0° e +
24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.
La piovosita' media e' di circa 620 mm. Le precipitazioni sono
concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci
temporaleschi con primavere ed estati molto aride. Il clima della
zona e' caldo-arido e la siccita' ricorrente rappresentano il
principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosita'
si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale
concentrazione sulle zone orientali.
Morfologicamente la zona e' caratterizzata da rilievi collinari
che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi
maggiori sono nella parte nord del comprensorio e costituiscono il
crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna.
La media prevalente dell'altitudine e' di 250 metri s.l.m.,
limitandosi in alcune zone marginali delle aree piu' basse ai 30 - 40
metri. L'altitudine massima e' di 566 metri s.l.m.
Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando
verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli,
diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con
alture di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.
La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformita'
nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo
macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in
corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare
piu' articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa
o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove
la reazione e' generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a
tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale
derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione e'
tendenzialmente alcalina.
I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato
roccioso in vari casi affiorante.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere il vino «Morellino di Scansano».
La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha
origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli
Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la
potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di
Ghiaccioforte.
Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e
ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedo-climatiche
che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite.
Governanti e feudatari nel medio evo riconobbero la necessita' di
concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe
particolare protezione con apposite norme statutarie.
In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali,
erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone
a vocazione viticola: negli statuti della Comunita' del Cotone, in
quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per
la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che
stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano
danno alle vigne.
Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla
produzione risalgono al 1813, quando il «Maire della Comune di
Scansano» in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di
Grosseto comunicava che nell'anno precedente nella zona di Scansano
venivano prodotti 5 540 ettolitri di vino in gran parte di qualita'
superiore.
Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla
Societa' Agraria Grossetana, affermava che all'orto botanico di Pisa
esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della
circonferenza di quattro - metri 2,36 - proveniente da «Castagneta
Valle», in Comune di Scansano.
Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell'agricoltura,
dell'industria e del commercio nella Provincia di Grosseto, Giacomo
Barabino riporta l'alta qualita' dei vini di Magliano, di Pereta e di
Scansano.
Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell'Accademia dei
Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per
sostenere la necessita' di una cantina sociale.
Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla
viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblico' una
monografia sulla «Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni
ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in
relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno».
A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel
territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la «Festa dell'Uva»,
festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di
cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa
consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e
vendita.
Una pubblicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
di Grosseto sulla «Viticoltura Grossetana», edita nel 1972,
riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla
espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma
la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un
secolo per l'eccellente qualita' e serbevolezza.
La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano
hanno quindi raggiunto il riconoscimento della denominazione di
origine Controllata nel 1978, e nel 2006 la denominazione di origine
controllata e garantita.
L'incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale
definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono
parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo
alla produzione dei vini Morellino di Scansano e Morellino di
Scansano Riserva, e da sempre coltivato nell'area geografica
considerata, e il Sangiovese;
le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di
potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali
da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie
delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma
consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta,
anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e
procedendo cosi' al contenimento delle rese di produzione di uva
entro i limiti fissati dal disciplinare, 9000 kg. per ettaro, con
resa massima per ceppo di 3 kg;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle
tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso
dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di
base e per la tipologia Riserva, riferita quest'ultima a vini rossi
maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un
obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di
Scansano e' riferita alle tipologie base e Riserva, le quali, dal
punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche
molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare di
produzione, che ne consentono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare
entrambe le tipologie presentano un modesto tenore di acidita'. Il
colore e' rosso rubino che, nella tipologia Riserva, evolve verso il
granato. Il profumo e' intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la
frutta rossa di bosco; nella tipologia Riserva si rafforzano i
sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di frutta
piu' matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda
e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia
Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di
produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est
sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione
della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente
ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni
vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita',
con esclusione dei terreni di fondovalle.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo
Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi
documenti, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano».
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel
particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le
quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed
affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico,
fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La DOCG «Morellino di Scansano» e' stata riconosciuta con decreto
ministeriale del 14 novembre 2006.

Art. 11.

Riferimenti alla struttura di controllo

1. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - via Piave, 24 -
00187 Roma - tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail:
info@valoritalia.it
2. La societa' Valoritalia S.r.l - societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane, e'
l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n.
238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19,
par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2°
capoverso.
3. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Comunicazione di modifica ordinaria
che modifica il documento unico
«Morellino di Scansano»

Documento unico.
1. Nome del prodotto: Morellino di Scansano.
2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine
protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino.
4. Descrizione dei vini: Morellino di Scansano anche con la
menzione Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico.
Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale
sentore di legno.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.; per la
menzione Riserva 13,00% vol.
Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; per la menzione Riserva:
26,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.

=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
+=================================+===================+
| Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,50 in grammi per|
| |litro espresso in |
| Acidita' totale minima: |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+

5. Pratiche di vinificazione:
a. pratiche enologiche specifiche: assenti;
b. rese massime: DOCG Morellino di Scansano 9000 chilogrammi di
uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata: la zona di produzione delle uve
rientra nella Regione Toscana e comprende integralmente il Comune di
Scansano e parte dei Comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in
Toscana, Manciano, Roccalbegna, Semproniano, tutti ricadenti in
Provincia di Grosseto.
7. Varieta' principale/i di uve da vino: Sangiovese N.
8. Descrizione del legame/dei legami: «DOCG Morellino di
Scansano».
La millenaria storia vitivinicola della zona di produzione del
Morellino di Scansano, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai
giorni nostri, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano«. Ovvero e'
la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare
territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali
tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate,
grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad
ottenere gli attuali rinomati vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti).
Morellino di Scansano - Imbottigliamento.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona
geografica delimitata.
Descrizione della condizione: l'imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo zona geografica delimitata.
Morellino di Scansano - Vinificazione.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: deroga alla produzione nella
zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione: e' autorizzata la vinificazione
fuori zona in strutture situate in prossimita' del confine della zona
di produzione, purche' entro 2000 metri in linea d'aria, ed
appartenenti ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di
Scansano« da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovra'
essere richiesta e rilasciata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Morellino di Scansano - Etichettatura e presentazione.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: e' possibile riportare
nell'etichettatura e nella presentazione dei vini DOCG Morellino di
Scansano, il nome «Toscana» come unita' geografica piu' ampia.
Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la
denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto
della menzione specifica tradizionale denominazione di origine
controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea
denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito
indicata:
Morellino di Scansano;
denominazione di origine controllata e garantita o
denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o
D.O.C.G.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a
quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di
Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono
figurare su uno sfondo uniforme.
Morellino di Scansano - Confezionamento.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: i vini DOCG Morellino di Scansano
devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del
tipo «bordolese», con volume nominale fino a 6 litri.
L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 e' limitato a
finalita' promozionali e non commerciali.
Morellino di Scansano - Sistemi di chiusura.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: i sistemi di chiusura consentiti
sono quelli previsti dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo a
corona.
L'utilizzo del tappo a vite e' ammesso soltanto per i contenitori
di vetro con capacita' pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione
del vino Morellino di Scansano Riserva.

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