Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Mozzarella di Bufala Campana Dop - Controllo di DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl - Autorizzazione 2013

Mozzarella di Bufala Campana Dop - Controllo di DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl - Autorizzazione 2013

Pubblicato da disciplinare
Mozzarella di Bufala Campana Dop

L'organismo denominato Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del  Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Mozzarella di Bufala Campana

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2013  

Autorizzazione all'organismo denominato "Dipartimento Qualita'
Agroalimentare - DQA" ad effettuare i controlli per la denominazione
di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" registrata in
ambito Unione europea. (13A03159)

(GU n.88 del 15-4-2013)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala
Campana» e il successivo regolamento (CE) n. 103 del 4 febbraio 2008
con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2010, con
il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in
Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 4 febbraio 2010;
Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella
di Bufala Campana, in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl», ha
individuato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» con sede in
Roma, Via Tomassetti n. 9, quale organismo di controllo e di
certificazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto
Reg. (UE) n. 1151/2012;
Visto il decreto 30 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione
rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con
decreto 4 febbraio 2010, e' stata prorogata fino all'emanazione del
decreto di autorizzazione all'organismo denominato «Dipartimento
Qualita' Agroalimentare - DQA»;
Considerato che il «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» ha
predisposto il piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di
Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Campania, Lazio,
Molise e Puglia;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA»
con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, e' autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Mozzarella di
Bufala Campana».

Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA»
del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della
legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale
competente.

Art. 3

1. L'organismo autorizzato «DQA» non puo' modificare la
denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», cosi'
come depositati presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
2. L'organismo autorizzato «DQA» comunica e sottopone
all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «DQA» e' iscritto
nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14,
comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non
intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare «DQA» o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma
7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare
esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14,
comma 9, della citata legge.
4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, «DQA»
e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida
di impartire.

Art. 5

1. L'organismo autorizzato «DQA» comunica con immediatezza, e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione
«Mozzarella di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema
informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato «DQA» immette nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato «DQA» trasmettera' i dati relativi al
rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» a richiesta del
Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge
526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza
annuale.

Art. 6

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» deve rendere disponibile al
«DQA» la documentazione inerente il controllo della denominazione in
questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 7

L'organismo autorizzato «DQA» e' sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: La Torre

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag Mozzarella di Bufala Campana Dop, Mozzarella di Bufala Campana, mozzarella, DQA, controlli



Nella stessa categoria