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Mozzarella di Bufala Campana Dop - Controllo di DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl

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Mozzarella di Bufala Campana Dop - Controllo di DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl

“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, è
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione 
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;
Visto il Regolamento (CE) n. 103 della Commissione del 4 febbraio 2008 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca;
Visto il decreto n. 5905 del 18 aprile 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare  s.r.l.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta  “Mozzarella di Bufala Campana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 aprile 2019,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione  Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di  controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli  stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni  rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Vista la nota prot.n. 167 del 1 marzo 2022 con la quale il “Consorzio per la Tutela del formaggio
Mozzarella di Bufala Campana” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione
protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”;

Visto il decreto n. 0185857 del 27 aprile 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione a “DQA - Dipartimento Qualità
Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, è stata prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo di
autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di non oltre tre mesi a far data dal 30 aprile 2022;
Considerato che il piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, trasmesso da “DQA – Dipartimento Qualità
Agroalimentare s.r.l.” in data 16 giugno 2022, ritenuto conforme alle linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica, è stato approvato 
dall’Amministrazione con nota n. 0294374 del 1° luglio 2022;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, è
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche
relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi
collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”
resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti  agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle  Regioni competenti le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31  marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di
prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati
negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui  all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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