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Mozzarella di Bufala Campana Dop - Separazione degli stabilimenti di produzione 2013

Pubblicato da disciplinare
Mozzarella di Bufala Campana Dop

A decorrere dal 30 giugno 2013 agli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonche' i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioniè vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o  preparati alimentari .  All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP  e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate  bufaline idonee alle lavorazioni

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 aprile 2013  

Modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella  di Bufala Campana. (13A03475)

(GU n.96 del 24-4-2013)
 
 




IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata
la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
Visto il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il
rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, Legge 30 dicembre 2008 n.
205;
Visto in particolare l'articolo 4-quinquiesdecies del citato D.L.
171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di
Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli
in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati
alimentari;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in
particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali e' previsto il
termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'articolo 4-quinquiesdecies
del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;
Visto che il citato articolo 4-quinquiesdecies prevede che il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda,
con decreto, a definire le modalita' per l'attuazione della
separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di
Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di
formaggi o preparati alimentari;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per
la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione
dell'art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013;
Considerato che il citato DM 6 marzo 2013 non tiene conto della
inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana, inclusa la ricotta;
Ritenuto necessario includere la lavorazione dei sottoprodotti o
derivati del latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana all'interno degli
stabilimenti che producono Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Decreta:

Art. 1


Separazione degli stabilimenti
di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell'art.
4-quinquiesdecies del D.L. 171/2008, come convertito dalla legge n.
205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP
Mozzarella di Bufala Campana producono il formaggio Mozzarella di
Bufala Campana nonche' i sottoprodotti o derivati della stessa
materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente
dedicati a tali produzioni. E' vietata la produzione in tali
stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari .
2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala
Campana DOP e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime
e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle
lavorazioni di cui al precedente comma 1 e ad esse esclusivamente
dedicate.
3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP
comunicano all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti
esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma 1
entro il 30 giugno 2013.

Art. 2


Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la
produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP in attuazione
dell'art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013 e'
abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale de della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro: Catania

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