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Nizza Docg - modifiche al disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Categoria : News Argomenti : Nizza docg, nizza, modifica disciplinare
Nizza Docg

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza». (21A01817)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 marzo 2021  

(GU n.79 del 1-4-2021)


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante  modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,  l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il  regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le  modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione,
del 22 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 154 del 12 giugno 2019, con il quale e' stata conferita
la protezione alla DOP dei vini «Nizza» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione, pubblicato anche nel sistema di
informazione della Commissione europea accessibile al pubblico
«eAmbrosia e sul sito internet ufficiale del Ministero, Sezione
Qualita' - Vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda trasmessa per il tramite della
regione Piemonte, su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e vini del
Monferrato, con sede a Costigliole d'Asti (AT), e successive
integrazioni, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Nizza», nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10 e, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta
di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini
«Nizza»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n.
9234 dell'8 febbraio 2019 la proposta di modifica del disciplinare in
questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti
osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di
soggetti interessati;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio Barbera d'Asti e vini
del Monferrato, in data 12 marzo 2021, prot. n. 4/2021, intesa ad
applicare le modifiche al disciplinare in questione anche nei
riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOCG «Barbera
d'Asti» derivanti delle vendemmie 2019 e 2020, mediante apposita
riclassificazione a «Nizza» DOCG, a condizione che siano in possesso
dei requisiti prescritti dall'allegato disciplinare di produzione;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente
decreto, le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nizza» e
il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche,
nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione anche nei
riguardi delle partite di vini derivanti dalle vendemmie 2019 e 2020
nei termini di cui alla richiamata richiesta del Consorzio di tutela
Barbera d'Asti e vini del Monferrato;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nizza»,
approvato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/953 della
Commissione del 22 maggio 2019 richiamato in premessa, sono approvate
le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nizza»,
consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il
relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi
delle produzioni di vini atti a diventare DOCG «Barbera d'Asti»
derivanti delle vendemmie 2019 e 2020, mediante apposita
riclassificazione a «Nizza» DOCG, a condizione che le relative
partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato
disciplinare di produzione e che ne sia verificata la rispondenza da
parte del competente organismo di controllo.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza» di
cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2021

Il direttore generale: Gerini

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «NIZZA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Nizza»,
anche con menzione riserva, e' riservata ai vini rossi che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza»
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti,
nell'ambito aziendale, dal vitigno Barbera al 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Nizza» comprende l'intero territorio dei
seguenti Comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel
Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero,
Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza
Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca,
San Marzano Oliveto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Nizza» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso - sabbiose
e arenarie stratificate;
giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da +45° a
+315° gradi sessagesimali.
Sono ammesse le sommita' collinari e i versanti nord compresi fra
-45° e +45° sessagesimali i cui terreni abbiano pendenze non
superiori all'8%. Sono esclusi i terreni di fondovalle;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione
assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone
speronato basso).
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Nizza» ed i titoli alcolometrici volumici
minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:

===========================================================
| |  Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini  | t/ha | min. naturale  |
+=================+===========+===========================+
| «Nizza» anche | | |
|con menzione | | |
|riserva | 7  | 13,00% vol.  |
+-----------------+-----------+---------------------------+

La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal
relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per
ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che
intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50%
vol.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva
«vigna», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere
una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

=============================================================
| NIZZA vigna anche | | |
| con menzione | Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| riserva | t/ha  | min. naturale % Vol |
+===================+===========+===========================+
|al terzo anno di | | |
|impianto: | 3,8 | 13,50 |
+-------------------+-----------+---------------------------+
|al quarto anno di | | |
|impianto | 4,4 | 13,50 |
+-------------------+-----------+---------------------------+
|al quinto anno di | | |
|impianto | 5,0 | 13,50 |
+-------------------+-----------+---------------------------+
|al sesto anno di | | |
|impianto | 5,7 | 13,50 |
+-------------------+-----------+---------------------------+
|dal settimo anno di| | |
|impianto in poi | 6,3 | 13,50 |
+-------------------+-----------+---------------------------+

Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Nizza», devono essere riportati nel limite
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. La possibilita' di destinare detto
esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella
medesima area di produzione, ai sensi della vigente normativa
nazionale, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale, su
richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni
professionali di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una
resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, puo' fissare
limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di
conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Per i vini a d.o.c.g. «Nizza» le operazioni di vinificazione e
di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona
di produzione di cui all'art. 3; tenuto conto delle situazioni
tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti- Alessandria.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e
nazionale, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo
nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualita', garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
2. Per i vini a d.o.c.g. «Nizza» non e' consentita alcuna forma
di arricchimento per l'aumento della gradazione.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

=================================================================
| | | Produzione max di |
| | | vino (litri ad |
| Vini  | Resa (uva/vino)  | ettaro)  |
+=================+=======================+=====================+
| «Nizza» anche | | |
|con menzione | | |
|riserva |  non sup. al 70% |  4.900 |
+-----------------+-----------------------+---------------------+

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle
rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla d.o.c.g. oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il
prodotto.
4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento:

=====================================================================
| | | di cui in legno | |
| | |(botti di qualsiasi | |
| Vini | Durata | dimensione)  | Decorrenza |
+=============+==============+====================+=================+
| | | | dal 1° gennaio |
| | | | dell'anno |
| | | | successivo alla |
|Nizza |minimo 18 mesi| minimo 6 mesi | vendemmia |
+-------------+--------------+--------------------+-----------------+
| | | | dal 1° gennaio |
| | | | dell'anno |
| | | | successivo alla |
|Nizza «vigna»|minimo 18 mesi| minimo 6 mesi | vendemmia |
+-------------+--------------+--------------------+-----------------+
| | | | dal 1° gennaio |
| | | | dell'anno |
| | | | successivo alla |
|Nizza riserva|minimo 30 mesi| minimo 12 mesi | vendemmia |
+-------------+--------------+--------------------+-----------------+
| | | | dal 1° gennaio |
| | | | dell'anno |
|Nizza riserva| minimo | | successivo alla |
|«vigna» | 30 mesi  | minimo 12 mesi  | vendemmia |
+-------------+--------------+--------------------+-----------------+

E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata,
conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non
piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero
invecchiamento obbligatorio.
6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art.
1, la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le
condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni «Barbera
d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso.
7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e
garantita «Nizza» di cui all'art. 1, possono essere riclassificati
con le denominazioni «Barbera d'Asti, «Monferrato» rosso, «Piemonte
Barbera» e «Piemonte» rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed
ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Nizza» e «Nizza» con menzione riserva:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00%
vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
«Nizza» con menzione vigna e «Nizza» riserva con menzione
vigna:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50%
vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28 g/

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Nizza» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la denominazione di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo o nome tradizionale purche':
le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene lo Schedario viticolo della denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita
dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia «Piemonte», ai
sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui
all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di
forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti
leggi, con l'esclusione del contenitore da litri 2. E' consentito
inoltre l'utilizzo delle bottiglie di capacita' di litri 9 e 12.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque
tali da offendere il prestigio del vino.
3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a d.o.c.g. Nizza e'
previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa,
con l'esclusione del tappo a corona.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la
menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, e' consentito
esclusivamente l'uso del tappo di sughero.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
L'area di produzione dei vini DOCG «Nizza» comprende diciotto
comuni in Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza zona
tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.
Il clima di tale area si puo' definire di tipologia
temperato-continentale: caratterizzato prevalentemente da inverni
freddi e poco piovosi (mentre non sono rare le precipitazioni
nevose); da primavere e autunni ricchi di precipitazioni; estati
calde e secche, con scarse piogge di breve durata (principalmente a
carattere temporalesco).
Queste caratteristiche sono pero' parzialmente mitigate dalle
numerose colline presenti nell'area di produzione delimitata
denominata «Nizza» dove, salendo di quota, le minime invernali
risultano essere meno rigide rispetto ai fondovalle, mentre l'afa e
le temperature estive, grazie alla maggiore ventilazione, sono
sicuramente piu' miti. Questa situazione climatica specifica da
sempre risulta particolarmente favorevole per la coltivazione della
vite ed in particolare del vitigno Barbera.
L'area di produzione del vino «Nizza» puo' considerarsi
totalmente collinare, con pendenze delle colline che, in questa zona
della provincia di Nizza, risultano spesso molto rilevanti. La
coltivazione e' concentrata prevalentemente su una fascia altimetrica
compresa tra i 150 e i 350 m s.l.m., anche se non sono da escludere
alcuni vigneti posti ad altimetrie maggiori, nella fascia che va dai
350 ai 500 m s.l.m.
Per le forti pendenze e per le altitudini collinari e'
fondamentale quindi l'esposizione dei vigneti, fattore che influisce
sulla capacita' della pianta di ricevere le radiazioni solari,
importante soprattutto per il vitigno Barbera, varieta' molto
esigente in termini di luce e temperatura, cosi' come un adeguato
contenimento della produzione, le cure colturali, ecc. Al fine di
ottenere produzioni con perfetti equilibri compositivi, al «Nizza»
sono infatti riservate esclusivamente le esposizioni migliori.
I terreni dell'area di produzione del «Nizza» appartengono
geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno origine per lo
piu' sedimentaria con formazioni prevalentemente marnoso arenacee
terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di
calcio e con sostanza organica generalmente ridotta. Anche gli
elementi nutritivi si trovano in quantita' contenuta, ma in
equilibrio ideale tra di loro.
In quasi tutti i terreni dell'area di produzione del «Nizza» la
profondita' del suolo e la profondita' utile alle radici sono
elevate. Solo nella zona caratterizzata da suoli sabbioso-arenacei
questa profondita' e' inferiore per la prevalenza di un substrato
fortemente cementato. La disponibilita' di ossigeno per le radici e'
generalmente buona, poiche' la pendenze dovuta alla giacitura
totalmente collinare di queste zone, garantisce lo smaltimento delle
acque anche nei terreni meno permeabili (suoli limoso-marnosi)
evitando cosi il ristagno idrico.
La combinazione di tutte queste caratteristiche pedoclimatiche
specifiche dell'area fa si che la vite, ed in particolare il vitigno
Barbera, trovi un substrato unico ed ottimale per il suo sviluppo ed
esprima le sue migliori caratteristiche qualitative nel prodotto
finale.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La perfetta sinergia tra l'ambiente e l'uomo nell'area del Nizza
trova la sua sintesi nell'allevamento della vite con il tradizionale
sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema di potatura a
Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed
una razionale gestione della chioma che unite all'esposizione a
mezzogiorno massimizzano l'espressione qualitativa dell'uva Barbera.
Qui l'uomo ha saputo integrare una moderna e qualificata tecnica
di coltivazione, di vinificazione e di affinamento nelle botti di
legno con il sapere della tradizione e con l'attenzione alle
peculiarita' pedoclimatiche, nel rispetto dell'ambiente.
Il vitigno Barbera e' la varieta' di gran lunga predominante
nella composizione dei vigneti della zona di produzione del «Nizza».
Infatti, questo storico vitigno a bacca nera e' tradizionalmente
molto legato a questo territorio, risulta essere per molti
viticoltori la principale, se non l'unica, fonte di sostentamento.
Per questi motivi, il «Nizza» e' l'espressione di un'identita' forte,
di un binomio che lega indissolubilmente la Barbera a questa storica
area d'elezione e agli uomini che lo producono.
Proprio per questo i produttori del Nizza hanno deciso di operare
una scelta ben precisa andando ad utilizzare esclusivamente l'uva
Barbera per la produzione di questo vino, rinunciando alla
possibilita' di aggiungere (anche se in piccole percentuali) altri
vitigni che, comunque, porterebbero a snaturare l'identita'
tradizionale del prodotto.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.

L'ambiente geografico e pedologico dell'area di produzione, che
occupa i versanti collinari meglio esposti con esclusione dei
fondovalle, particolarmente vocato alla coltivazione del vitigno
«Barbera», assai esigente in radiazione solare, consente di ottenere
uve e vino di elevatissimo livello qualitativo e di chiara
tipicizzazione organolettica.
Infatti, i vini «Nizza» e «Nizza riserva», anche con indicazione
della menzione «vigna», risultano, dal punto di vista delle
caratteristiche organolettiche, dal colore rosso rubino intenso
tendente al rosso granato con l'invecchiamento, in particolare per la
tipologia «riserva».
I profumi sono intensi, con accentuati sentori di frutti di
sottobosco, ciliegia, prugna, di lieve spezia e talvolta con
impressioni floreali. Grazie all'affinamento acquista complessita'
sviluppando le note balsamiche, di cacao, liquirizia e vaniglia in
varie combinazioni a seconda delle dimensioni delle botti, dei legni
e delle tostature.
Al palato tre sono i cardini fondamentali dal cui equilibrio
dipende la qualita' di questo vino, con le debite differenze dovute
all'annata: l'acidita', tipica delle uve Barbera, che comunque si
attenua dopo l'avvenuta fermentazione malolattica e l'affinamento; la
morbidezza, che si puo' tradurre in un'astringenza piu' o meno
intuibile a seconda della durata del passaggio in legno. Il corpo o
struttura nel «Nizza» e' senz'altro pronunciato, consentendo a questi
vini una lunga vita in bottiglia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La combinazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti
alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) divengono
nella zona del «Nizza» un substrato unico per il vitigno Barbera,
consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente
all'ottenimento di vini dal colore intenso, particolarmente ricchi di
estratto e di profumi fini, adatti anche al lungo affinamento, molto
longevi.
Infatti, il comprensorio di Nizza, nucleo storico della
produzione di vino Barbera in Piemonte, ha una notevole tradizione
nel campo della trasformazione, affinamento e commercializzazione del
prodotto finito. E' patria di alcuni tra i piu' rinomati «negociant
elevateur», come si direbbe in Francia, o «negozianti» come usa in
zona. Si tratta di cantine storiche come Bersano, Scarpa, Guasti, e
numerose altre, anche piu' recenti ma non meno prestigiose. Alcune
tra le piu' antiche cantine cooperative d'Italia sono sorte nei
dintorni, ad esempio quella di Mombaruzzo, pluricentenaria. E'
presente un'industria enologica che gia' nel secolo scorso era attiva
con cantine di invecchiamento - allora si usavano solo grandi botti,
di rovere di Slavonia e castagno, alle quali negli ultimi
quarant'anni si sono affiancate le barriques francesi da 225 litri ed
i tonneaux - con impianti di imbottigliamento ed un vasto mercato
nazionale ed internazionale, in particolare verso la Francia del sud
colpita dalla fillossera, favorito dalla presenza della ferrovia.
Nizza Monferrato, come rileviamo da documentazione storica, e'
stata da sempre un'importante sede di mercato del vino in Piemonte.
In proposito, l'emerito prof. Dalmasso cita una lettera del 1609
scoperta dal dottor Arturo Bersano, una delle figure chiave della
trasformazione del Barbera nel novecento da vino popolare a vino
raffinato, nell'Archivio comunale di Nizza. In essa risulta che in
quell'anno vennero inviati «nel Contado di Nizza de la Paglia
appositi incaricati per assaggiare il vino di questi vigneti, e in
particolare lo vino Barbera per servizio di S.A. Serenissima e di
pagargli al giusto prezzo». Il che significa che la fama del vino
Barbera prodotto a Nizza «nell'Asteggiano» era giunta fino alla Corte
ducale di Mantova dove non mancavano le occasioni per banchettare e
per apprezzare i migliori vini d'Italia. Nizza ed il suo circondario,
compreso tra i fiumi Tanaro, Belbo, ed il torrente Nizza, sembra
l'area dove il vigneto di Barbera e' consolidato da piu' tempo in
purezza varietale, e probabilmente non e' un caso.
Questo retroterra storico ha creato indubbiamente i presupposti
per la notorieta' del vino «Nizza» e per la caratterizzazione sul
mercato come vino fine, di corpo, adatto ad un medio-lungo
invecchiamento per i prodotti con maggior struttura, favorendone la
presenza sui mercati del mondo.
Tuttavia il territorio del «Nizza», pur legato alla tradizione,
ha seguito l'innovazione tecnologica di cantina e l'informazione
tecnica degli ultimi 25 anni, consentendo ulteriori progressi dal
punto di vista qualitativo. Tra i principali possiamo indicare:
il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica
del diradamento in vigneto, e la raccolta dell'uva solo al
raggiungimento del migliore equilibrio compositivo e fenolico, con
attenzione alla riduzione dell'acidita' fissa;
il condizionamento termico dei locali di lavorazione e/o dei
vasi vinari per meglio governare i vari processi chimico-fisici;
il governo della fermentazione malolattica, sia con il controllo
delle temperature sia con l'inoculo di batteri lattici appositamente
selezionati, che e' di fondamentale importanza per questo vino;
il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con largo
utilizzo dell'acciaio inox, che garantisce superfici piu' facilmente
lavabili, nelle prime fasi della vinificazione, e di botti e
barriques per l'affinamento, con diversita' stilistiche tra i vari
produttori quanto a scelta di legni, volumi e numero di passaggi ma
sempre cercando un buon equilibrio finale.
Pertanto le peculiari caratteristiche qualitative dei vini
«Nizza» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i
fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di
coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare i
produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la
produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie
qualificate con la menzione vigna) e per l'elaborazione dei vini DOCG
«Nizza», rinunciando ad avvalersi della pratica dell'arricchimento.
In sintesi, le peculiari caratteristiche di questa zona di
produzione, unite al sapere tramandato tra vignaioli di generazione
in generazione ed all'accurato intervento dell'uomo sia in vigneto
che in cantina, consentono al vitigno Barbera coltivato nell'areale
del «Nizza» di esprimere le sue migliori caratteristiche nelle uve e
nel vino che ne deriva.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.
Sede legale:
via XX Settembre 98/G - 00187 - Roma.
tel. +3906-45437975 - mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attivita' regolamentata:
via Valtiglione, 73 - 14057 - Isola D'Asti (AT).
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato B

1. DOCUMENTO UNICO

1.1. Denominazione/denominazioni: Nizza (it)
1.2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di
origine protetta.
1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
1.4. Descrizione dei vini:
Nizza e Nizza riserva (Cat. vino 1):
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00%
vol.;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);
acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro).
Nizza con menzione Vigna e Nizza riserva con menzione vigna
(Cat. vino 1):
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50%
vol.;
estratto non riduttore minimo: 28 g/l;
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);
acidita' totale minima:5,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro);
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro);
1.5. Pratiche di vinificazione.
1.5.1. Pratiche enologiche specifiche.
Invecchiamento.
Pratica enologica specifica.
Nizza: durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6
mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla vendemmia.
Nizza «vigna»: durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui
minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
Nizza riserva: durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui
minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
Nizza riserva «vigna»: durata invecchiamento minimo 30 mesi, di
cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla vendemmia.
Colmatura.
Pratica enologica specifica.
E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata,
conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non
piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero
invecchiamento obbligatorio.
Arricchimento.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche.
Per i vini a DOCG Nizza non e' prevista alcuna forma di
arricchimento per l'aumento della gradazione.
1.5.2. Rese massime:
Nizza anche riserva:
49 ettolitri per ettaro;
Nizza con menzione vigna al terzo anno di impianto:
26,60 ettolitri per ettaro;
Nizza con menzione vigna al quarto anno di impianto:
30,80 ettolitri per ettaro;
Nizza con menzione vigna al quinto anno di impianto:
35 ettolitri per ettaro;
Nizza con menzione vigna al sesto anno di impianto:
39,90 ettolitri per ettaro;
Nizza con menzione vigna dal settimo anno di impianto in poi:
44,10 ettolitri per ettaro.
1.6. Zona geografica delimitata.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Nizza» comprende l'intero territorio dei
seguenti Comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel
Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero,
Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza
Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca,
San Marzano Oliveto.
1.7. Varieta' principale/i di uve da vino.
Barbera N.
1.8. Legame con la zona geografica.
DOP Nizza (Cat. vino 1).
Fattori naturali rilevanti per il legame.
L'area di produzione comprende 18 comuni in Provincia di
Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale, di elezione
per la coltivazione del vitigno Barbera.
Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso tra
i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato,
poco ventoso e con piovosita' annuale media intorno ai 700 mm. I
suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondita' e poggianti
su matrici rocciose calcareo-arenaceo marnose. I terreni del «Nizza»
appartengono geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno
origine per lo piu' sedimentaria con formazioni prevalentemente
marnoso arenacee terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto
in carbonato di calcio, con sostanza organica generalmente ridotta,
elementi nutritivi in quantita' contenuta, ma in equilibrio ideale
tra di loro.
DOP Nizza.
Fattori umani rilevanti per il legame.
La perfetta sinergia tra l'ambiente e l'uomo nell'area del
Nizza trova la sua sintesi nell'allevamento della vite con il
tradizionale sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema
di potatura a Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento
delle rese ed una razionale gestione della chioma che unite alle
esposizioni migliori massimizzano l'espressione qualitativa dell'uva
Barbera. Il paesaggio vitivinicolo dell'area del «Nizza» e' il
risultato eccezionale di una 'tradizione del vino' che si e'
trasmessa ed evoluta dall'antichita' sino ad oggi, costituendo il
fulcro della struttura socio-economica del territorio. Questa
tradizione culturale si manifesta attraverso un consolidato
patrimonio di saperi, tecniche di coltivazione e
vinificazione-affinamento che si basano sulla profonda conoscenza di
un vitigno storicamente coltivato quale il Barbera, e della sua
capacita' di adattamento a queste peculiari condizioni ambientali.
DOP Nizza.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.

La Dop Nizza rappresenta la produzione di vino di maggior pregio
di quest'area. Le caratteristiche dei terreni presenti nella zona di
produzione contraddistinguono il prodotto finale. In particolare i
vini Nizza provenienti da zone con terreni prevalentemente costituiti
da marne argilloso-sabbiose hanno maggiore intensita' e tonalita'
colorante, ph medio-alto ed acidita' piu' contenuta, profumi molto
intensi anche «di terra» («tuf» e' il nome dialettale locale delle
marne), eleganti, da strutturati a molto strutturati, longevi. Quelli
provenienti da zone con terreni a prevalenza sabbiosa del suolo,
hanno acidita' medie piu' accentuate, una minor intensita' colorante
ed una variegatura di profumi fini ed eleganti con sentori piu'
balsamici, di erbe aromatiche, abbinati ad un'armonica struttura.
Grazie alle esposizioni e alle condizioni pedoclimatiche ottimali
si ottengono vini molto strutturati, ricchi di colore, adatti
all'affinamento che si mantengono a lungo nel tempo. L'esposizione
dei vigneti, esclusivamente collinare e con le migliori esposizioni
atte a intercettare le radiazioni solari, influenza positivamente la
maturazione e la qualita' dell'uva, aumentando la concentrazione in
zuccheri e sostanze polifenoliche.
DOP Nizza.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le peculiari caratteristiche qualitative dei vini «Nizza» sono
dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani di
tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione
ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle
scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (limitate
rese, segnatamente per le tipologie qualificate con la menzione
vigna) e per l'elaborazione dei vini DOCG «Nizza», rinunciando ad
avvalersi della pratica dell'arricchimento.
L'antica sapienza colturale con l'allevamento della vite a
girapoggio, con forma a controspalliera, gestita attraverso accurate
potature tradizionalmente a Guyot e con adeguati diradamenti dei
grappoli, attestano il vigneto Nizza su rese ad ettaro molto basse,
al massimo 7 tonnellate o meno. Questi fattori, uniti alle escursioni
termiche giornaliere piuttosto elevate, permettono alle uve di
maturare in modo ottimale determinando le caratteristiche
organolettiche e tipiche del Nizza. Massima cura e' posta nella
raccolta delle uve effettuata sia tradizionalmente a mano sia con
l'utilizzo di moderni macchinari che permettono questa operazione di
lavoro anche in collina, assicurando un'alta qualita' delle uve
raccolte, al fine di preservarne al massimo le caratteristiche
qualitative.
La tecnica di vinificazione e' stata perfezionata su questa
materia prima di eccellenza, seguita da un adeguato periodo minimo di
maturazione di 18 mesi fino ad oltre i 30 mesi per il Nizza Riserva.
Il comprensorio di Nizza e' infatti un nucleo storico della
produzione di vini base Barbera in Piemonte con una notevole
tradizione nella trasformazione, affinamento e commercializzazione
del prodotto finito, presupposto per la produzione e la successiva
affermazione sui mercati di vini rossi strutturati destinati al
medio-lungo invecchiamento.
1.9. Ulteriori condizioni.
Imbottigliamento nella zona delimitata.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona
geografica delimitata.
Descrizione della condizione: conformemente all'art. 8 del
regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per
salvaguardare la qualita', garantire l'origine e assicurare
l'efficacia dei controlli.
La connessione alla zona geografica d'origine, nonche'
l'immagine della denominazione, sono meglio assicurate con
l'imbottigliamento in zona, in quanto l'applicazione e il rispetto di
tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e
l'imbottigliamento possono essere affidate alle aziende della zona
autorizzata. Pertanto tale previsione e' a vantaggio degli stessi
operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello
qualitativo della denominazione al fine di offrire al consumatore la
garanzia sull'origine, qualita' e rispondenza al disciplinare di
produzione.
Norme di etichettatura:
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: nella designazione e
presentazione dei vini della DOP Nizza e' consentito l'utilizzo del
nome dell'unita' geografica piu' ampia «Piemonte».

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