Nocciola di Giffoni Igp - Controlli da CSQA Certificazioni Srl
Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”;
Visto il Regolamento (UE) n.171 della Commissione del 20 febbraio 2014 con il quale sono state
approvate le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture
autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e
Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive
modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico
di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1°
agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di
questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli
organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni
biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto
legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto n. 556 del 15 gennaio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale “Agroqualità SpA” è stato autorizzato ad effettuare i
controlli per la indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 gennaio 2019,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 24 dicembre 2021, trasmessa via pec il 27 dicembre 2021, con la quale il “Consorzio
di tutela Nocciola di Giffoni IGP” ha individuato, in sostituzione di “Agroqualità SpA”, “CSQA
Certificazioni Srl” con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, quale struttura di controllo della
denominazione protetta “Nocciola di Giffoni”;
Visti i decreti n. 11051 del 12 gennaio 2022 e n. 185847 del 27 aprile 2022, pubblicati sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione sopra citata è
stata prorogata rispettivamente al 30 aprile 2022 e da ultimo al 30 luglio 2022;
Considerato che in data 22 luglio 2022 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli
definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la indicazione geografica protetta “Nocciola di
Giffoni”;
Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme
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E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
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ed è stato trasmesso alla Regione Campania con nota n. 0328211 del 25 luglio 2022;
Considerato che la data di scadenza dell’autorizzazione ad “Agroqualità SpA” è prevista il 29 luglio
2022, l’Amministrazione ha ritenuto, per ragione di efficienza, di approvare tempestivamente la citata
documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “CSQA
Certificazioni Srl”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la
indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, in sostituzione di “Agroqualità
SpA”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima
denominazione.
2. “Agroqualità SpA” dovrà rendere disponibile a “CSQA Certificazioni Srl” tutta la documentazione
inerente il controllo per la indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”.
3. Ad “Agroqualità SpA” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio
effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Nocciola di Giffoni”,
presentati da “CSQA Certificazioni Srl”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo
ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
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assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo
e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21
dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente le quantità di prodotto certificate
nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
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3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl” delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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