Norme integrative al DM 28 marzo 1986 relativo alla Documentazione richiesta per i vini destinati all'estero
Gli obblighi previsti dal decreto ministeriale 28 marzo 1986 concernenti le certificazioni sul contenuto d'alcole metilico nei vini da tavola e nei V.Q.P.R.D. si intendono estesi a tutti gli operatori che a scopo di commercio inviano in altri Paesi, compresi i Paesi membri della CEE, vini di ogni qualita' e tipo e conseguentemente vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, ivi compresi i vini marsala ed a base di marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati, nonche' altre bevande a base di vino.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 10 aprile 1986
Norme integrative al decreto ministeriale 28 marzo 1986 relativo a «Documentazione richiesta per i vini destinati all'estero».
(086A2683)
(GU n.84 del 11-4-1986)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il regolamento CEE n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile
1970, modificato e codificato dal regolamento CEE n. 337/79 del
Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CEE n. 1153/75 della commissione del 30 aprile
1975, relativo ai documenti di accompagnamento e agli obblighi dei
produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto nel
settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 23 dello stesso
regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nei commercio dei mosti, vini ed aceti, ed in
particolare gli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 contenente norme in
materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e
scarico dei prodotti vinicoli;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1986 contenente norme sulla
documentazione richiesta per i vini all'estero;
Ritenuta la necessita' di garantire che tutti i prodotti di origine
vinica destinati all'estero siano conformi alle norme vigenti in
materia di produzione e commercializzazione e che siano muniti di
apposita documentazione che lo attesti;
Considerato che le misure previste a tal fine da citato decreto
ministeriale 28 marzo 1986 per i vini da tavola ed i V.Q.P.R.D. sono
idonee anche nei confronti degli altri prodotti vinicoli;
Ritenuto, pertanto, di doverle applicare ai vini di ogni qualita' e
tipo ed agli altri prodotti vinicoli e conseguentemente ai vini
frizzanti, ai vini spumanti, ai vini liquorosi, ivi compresi i vini
marsala ed a base di marsala, ai vermut, agli altri vini
aromatizzati, nonche' alle bevande a base di vino;
Ritenuta altresi' l'opportunita' di assicurare un sollecito
svolgimento degli adempimenti connessi all'espletamento dei controlli
ed al rilascio delle relative certificazioni e di prevedere pertanto,
un numero adeguato di laboratori in grado di porre in essere gli
adempimenti di cui sopra e' cenno;
Decreta:
Art. 1.
Gli obblighi previsti dal decreto ministeriale 28 marzo 1986 concernenti le certificazioni sul contenuto d'alcole metilico nei vini da tavola e nei V.Q.P.R.D. si intendono estesi a tutti gli operatori che a scopo di commercio inviano in altri Paesi, compresi i Paesi membri della CEE, vini di ogni qualita' e tipo e conseguentemente vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, ivi compresi i vini marsala ed a base di marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati, nonche' altre bevande a base di vino.
Art. 2.
Sono autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 marzo 1986 e dall'art. 1 del presente decreto i laboratori autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla emissione dei documenti di accompagnamento e delle certificazioni di analisi previste dalla normativa vigente per i vini destinati alla commercializzazione all'estero.
Resta invariata la competenza dei laboratori di cui al primo comma per quanto concerne il rilascio dei documenti d'accompagnamento e delle certificazioni richieste per l'esportazione di tutti i prodotti di cui all'art. 1 diverse da quelle concernenti il contenuto di alcole metilico.
Art. 3.
La certificazione sul contenuto di alcole metilico prevista all'art. 2 del decreto ministeriale del 28 marzo 1986 deve essere integrata con gli estremi atti ad individuare la partita del prodotto cui detta certificazione si riferisce e la relativa quantita'. Qualora una partita sia condizionata o confezionata per essere esportata con diverse destinazioni e/o in tempi diversi e' consentito, all'operatore che ne faccia esplicita richiesta, di sottoporre all'esame del laboratorio competente un unico campione. In tal caso il laboratorio rilascera' un documento certificativo frazionabile il quale dovra' riportare anche gli estremi atti ad individuare tutti i singoli quantitativi in cui e' stata suddivisa la partita iniziale.
Art. 4.
La certificazione concernente il quantitativo di alcole metilico contenuto nei vermut, negli altri vini aromatizzati, nei vini liquorosi e nelle altre bevande a base di vino, deve essere stabilita tenendo conto della percentuale di vino e alcole contenuta nel prodotto finito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi' 10 aprile 1986
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI
Il Ministro delle finanze
VISENTINI