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Nuragus di Cagliari Doc - Proposta modificazioni al disciplinare di produzione - 1986

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Nuragus di Cagliari

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  Nuragus di Cagliari Doc - 1986

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di  modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Nuragus di  Cagliari. (086A1186)

(GU n.42 del 20-2-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari»
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 28
novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 10 marzo
1975, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati:
per intero gli articoli 2 e 6, ed in parte gli articoli 4, 5 e 7
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  Nuragus di Cagliari

Si propone di sostituire l'art. 2 con il seguente testo:
Art. 2. - Il vino Nuragus di Cagliari deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti  composti dal vitigno «Nuragus» dall'85 al 100%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca  non aromatica, raccomandati o autorizzati per le province di Cagliari e Nuoro, presenti nei vigneti  fino ad un massimo del 15%.

Si propone di sostituire l'ultimo comma dell'art. 4 con il seguente testo:
Art. 4. - La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,  di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato  nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale il Ministero puo' variare la determinzione regionale.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.


Si propone di sostituire il testo del secondo comma dell'art. 5 con il testo che segue:
Art. 5. - Primo comma: (Omissis),
Secondo comma: Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Nuragus di  Cagliari» una gradazione alcoolica complessiva, minima naturale di 10 gradi.
Terzo comma: (Omissis).


Si propone di sostituire l'art. 6 con il seguente testo:
Art. 6. - Il vino Nuragus di Cagliari, all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle  seguenti caratteristiche:
colore: paglierino tenue, talvolta con leggero riflesso verdolino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: secco oppure amabile, sapido, armonico, leggermente acidulo, gradevole di buona beva;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
La denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» puo' essere utilizzata per la  produzione del tipo «Frizzante» naturale.
I tipi «Amabile» (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la  specificazione «Amabile».
E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti  minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.


Si propone di sostituire il secondo e il terzo comma dell'art. 7 con il seguente testo:
Art. 7. - Primo comma: (Omissis).
Secondo comma: E' consentita l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da cui il  prodotto e' ottenuto.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati, purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente  provengano le uve da cui il vino, cosi qualificato, e' stato ottenuto.

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