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Offida Doc - richiesta di riconoscimento e disciplinare

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Categoria : Dop Igp Stg Argomenti : Offida Doc, offida, parere, disciplinare, ASSAM
Offida Doc - richiesta di riconoscimento e disciplinare

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della  denominazione di origine controllata dei vini "Offida" e proposta del relativo disciplinare di produzione.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della  denominazione di origine controllata dei vini "Offida" e proposta del relativo disciplinare di produzione.

(GU n.59 del 12-3-2001)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Regione Marche in data
10 gennaio 2000, che ha fatto propria con delibera della giunta
regionale in data 20 dicembre 1999 l'istanza dell'Associazione
produttori della VINEA redatta in collaborazione con l'Agenzia
servizi nel settore agroalimentare per la Regione Marche (ASSAN),
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Offida";
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Offida il 28 agosto 2000, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 10 gennaio 2001, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta del
disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e
successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore generale: Ambrosio

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "OFFIDA"

Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione d'origine controllata "Offida" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Offida" Pecorino;
"Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino santo e
Spumante);
"Offida" rosso.


Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
"Offida" Pecorino:
Pecorino: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo
del 15%;
"Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino Santo e
Spumante):
Passerina: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo
del 15%;
"Offida" rosso:
Montepulciano: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 20% .


Art. 3.
Zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Offida" di cui al precedente art. 2 devono
provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno ed
inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Offida" Pecorino e Passerina, anche nella tipologia
passito e spumante, comprende gli interi territori comunali di
Acquaviva Picena, Appignano, Casteldilama, Castorano, Castignano,
Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonche' parte
dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto,
Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche;
Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone,
Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
Tale zona e' cosi' delimitata; partendo dalla s.s. n. 16
Adriatica la linea di delimitazione segue la s.s. n. 4 Salaria fino
ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per
detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli
Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente
Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di
Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi
il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino
ad incrociare la strada che collega Castignano a Rotella fino al
centro abitato da cui prosegue lungo la strada provinciale
Rotella-Montalto Marche fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue
lungo il fiume verso valle fino all'incrocio con la s.s. 16 Adriatica
che percorre fino alla s.s. 4 Salaria.
La zona di produzione dell'"Offida" rosso comprende l'intero
territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena,
Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei
territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli,
Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore
dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto
del Tronto.
Il confine della zona coincide con quello dell'area
precedentemente descritta partendo dalla intersezione del torrente
Menocchia con la s.s. 16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla
intersezione della s.s. 16 Adriatica con la s.s. Salaria da cui
prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il confine
amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castinano.
Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra
il comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la
strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza
con la strada provinciale Offida-Castignano.
Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale
Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al
fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino.
A questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle
Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale
Cossignano-Montalto Marche; dall'incrocio con questa prosegue sulla
strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione
Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di
Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da
questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada
Casali-San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale
Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando
i centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino
ad incrociare la s.s. 16 Adriatica.
La zona di produzione della tipologia Passerina, Vino Santo e'
limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e
Ripatransone.


Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Offida" devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3000, in coltura specializzata,
sia per i vini bianchi che per il vino rosso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque
riconducibili alla spalliera semplice.
La Regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione
alcolometrica minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn/ettaro | minimo % vol
=====================================================================
Pecorino.... | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
Passerina.... | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Passerina spumante....| 12 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Passerina Passito e | |
Vino Santo.... | 12 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
Rosso.... | 10 | 12,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.


Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento
obbligatorio, l'affinamento dei rossi, devono essere effettuate
nell'intero territorio provinciale.
L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive,
relative alla produzione delle tipologie "Passito" e "Vino Santo"
devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di
produzione delimitate al precedente art. 3.
La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata
all'interno della zona di produzione sopracitata, mentre la
spumantizzazione con il metodo Martinotti od in autoclave puo' essere
effettuata su tutto il territorio nazionale.

Elaborazione.

La tipologia "Offida" passito deve essere ottenuta con
appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali
idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore
zuccherino di almeno 260 g/l.
La tipologia "Offida" Vino Santo deve essere ottenuta con
appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od
appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un
contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.
L'uva appassita puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre
dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo, e la fermentazione non e' condizionata nei tempi di avvio
e di conclusione.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti
di legno della capacita' massima di 500 litri per un periodo di
almeno 1 anno per la tipologia "Passito" e di almeno 2 anni per la
tipologia "Vino Santo".
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 6 mesi.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino
per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini
spumanti, sono le seguenti:

=====================================================================
| |Produzione (hl) massima di
Tipologia |Resa uva/vino %| vino
=====================================================================
Pecorino.... | 70 | 70
---------------------------------------------------------------------
Passerina.... | 70 | 84
---------------------------------------------------------------------
Passerina spumante.... | 70 | 8.4
---------------------------------------------------------------------
Passerina Passito e Vino | |
Santo.... | 40 | 48
---------------------------------------------------------------------
Rosso.... | 70 | 70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75% per i vini "Offida" Pecorino, "Offida" Passerina (anche nella
tipologia "Spumante"), "Offida" Rosso o il 43% per i vini "Offida"
Passerina nelle tipologie "Passito" e "Vino Santo", anche se la
produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per
tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di
invecchiamento

=====================================================================
| | di cui in legno |
Tipologia |Durata in mesi| (mesi) | Decorrenza
=====================================================================
| | |1 dicembre
| | |successivo alla
Rosso | 24 | 6 |vendemmia
---------------------------------------------------------------------
| | |1 dicembre
Passerina, | | |successivo alla
Passito | 18 | 12 |vendemmia
---------------------------------------------------------------------
| | |1 dicembre
Passerina, Vino | | |successivo alla
Santo | 36 | 24 |vendemmia

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine
controllata "Offida", nelle tipologie "rosso" - "passito" - "Vino
Santo", puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento
obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 6 mesi di
affinamento obbligatorio in bottiglia per la tipologia "rosso".
L'immissione al consumo per le altre tipologie bianche della
denominazione di origine controllata "Offida" deve avvenire dopo il
1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia
Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita,
ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le
denominazioni di origine controllata "Rosso Piceno" e "Falerio dei
Colli Ascolani" o verso la indicazione geografica tipica "Marche".


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Offida" Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
"Offida" Pecorino:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
"Offida" rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
"Offida" Passerina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
"Offida" Passerina passito:
colore: paglierino-ambrato piu' o meno carico;
profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol (di
cui almeno 13,00% svolto);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
"Offida" Passerina Vino Santo:
colore: ambrato piu' o meno carico;
profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol (di
cui almeno 13,00% svolto);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata "Offida" di cui al
presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in
recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore
di legno
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita'
totale e dell'estratto secco netto.


Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
legislativo
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Per gli spumanti prodotti con metodo classico e' obbligatorio
indicare l'anno della sboccatura.


Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, escluse le tipologie "Passerina
passito" e "Passerina Vino Santo", possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
Le tipologie "Offida" Passerina passito e "Offida" Passerina Vino
Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di
capacita' non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero.
Per i vini rossi e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso
bocca.
Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.
Per i vini bianchi e' consentito l'uso di tappi raso bocca in
materiale sintetico.

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