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Olio Chianti Classico Dop - Proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Olio Chianti Classico Dop

L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varieta'  "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del  20% da piante di altre varieta' di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino,  Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo,  Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero  della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Como, Leccione, Madonna dell'Impruneta,  Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di  Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di  Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente,  Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino,  Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva  "Chianti Classico"

(GU n.159 del 9-7-1999)
 
 

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa
ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta
Olio extravergine di oliva "Chianti Classico" ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio olio extra
vergine di oliva Terre del Chianti Classico;
Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale del
Lazio dal citato consorzio per l'annullamento del diniego espresso
dal Ministero per le politiche agricole in risposta alla diffida a
trasmettere alla competente commissione della Unione europea la
domanda intesa ad ottenere la protezione di cui sopra;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed
extravergine;
Vista la propria nota prot. n. 61140 del 14 aprile 1999 diretta al
consorzio predetto con la quale sono stati richiesti chiarimenti in
relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi
produttori dell'olio di oliva extravergine Chianti Classico in caso
di registrazione comunitaria;
Vista la sentenza n. 1258 pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Sezione seconda ter in data 7 gennaio 1999,
pubblicata mediante deposito in segreteria di detto tribunale in data
7 maggio 1999 e notificata al Ministero per le politiche agricole in
data 18 maggio 1999, con la quale il collegio giudicante, accogliendo
il ricorso predetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato,
facendo salve le ulteriori determinazioni dell'autorita'
amministrativa da adottarsi in conformita' al giudicato secondo le
precisazioni specificate in motivazione;
Viste le risultanze dell'incontro tecnico svoltosi il 20 maggio
1999 con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Toscana,
territorialmente interessata, e del consorzio richiedente la
registrazione comunitaria, allo scopo di definire in ogni sua parte
la disciplina oggetto della presente proposta;
Visti gli ulteriori chiarimenti forniti dal citato consorzio, a
seguito dell'incontro suddetto, con nota pervenuta in data 1 giugno
1999;
Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di
produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive
modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione
generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da parte del Ministero per le politiche agricole, prima della
trasmissione della suddetta proposta.


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1.
La denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine
d'oliva del "Chianti Classico", di seguito sempre definito come olio
del "Chianti Classico", e' riservata all'olio ottenuto con le olive
prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente
disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei
requisiti fissati nello stesso.

Art. 2.
L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varieta'  "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del  20% da piante di altre varieta' di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino,  Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo,  Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero  della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Como, Leccione, Madonna dell'Impruneta,  Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di  Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di  Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente,  Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino,  Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.

Art. 3.
La zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende,
nelle province di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei
seguenti comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in
Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte
Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San
Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.
Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del
vino "Chianti Classico", gia' descritta nel decreto interministeriale
del 31 luglio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9
settembre 1932, cosi' delimitata in cartografia: "Incominciando dalla
descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene
alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in
cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene
incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di
Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente
Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi
la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una
linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una
mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che
sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada
fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua
confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della
Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il
fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante
per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo
torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di
Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua
a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo
Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a
incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della
provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi
segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di
Ciniciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine
provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi e
Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A
questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto
confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino
della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di
Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare
un po a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricucci e
Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.
Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.
Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra
nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti
Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in
Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino
a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.
La coltivazione dell'olivo in questa zona e' compresa tra le
isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C e 15 C , in
oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari
a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del
"Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del
territorio ove non e' possibile garantirne la corretta conduzione od
ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto
del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere
utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico", solo
a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 5.
La produzione di olio non puo' superare 650 chilogrammi per ettaro
per oliveti con densita' di almeno 200 piante. Per gli impianti con
densita' inferiore, la produzione non puo' superare 3,25 chilogrammi
a pianta.

Art. 6.
L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente
con olive sane, ottenute secondo le piu' adeguate norme agronomiche,
staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni
anno.

Art. 7.
Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte
eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette
sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm.
L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi
locali freschi e ventilati e per non piu' di tre giorni dalla
raccolta. Il trasporto al frantoio puo' avvenire nelle stesse
cassette o in altri recipienti idonei. E' vietato l'uso di sacchi o
balle.
La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in
locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di
pregio del prodotto conferito.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro
ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati
nell'ambito del territorio indicato nell'art. 3 del presente
disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo
art. 8.

Art. 8.
L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta,
dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con
metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una
temperatura della pasta delle olive in lavorazione non superiore a 28
gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le
caratteristiche fisicochimiche ed organolettiche tipiche e
tradizionali.

Art. 9.
Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, e' ammessa
la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive
per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del territorio di cui
all'art. 3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche
a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei
requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la
denominazione "Chianti Classico" puo' essere attribuita ad oli che
risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori
dell'area indicata nell'art. 3 o anche ottenuti nella stessa zona ma
in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la
data di raccolta prevista nell'art. 6.

Art. 10.
L'olio, per avere il riconoscimento del "Chianti Classico" deve
essere idoneo alle analisi fisicochimiche ed organolettiche previste
dal regolamento CEE 2568/91, e munito dei caratteri di seguito
riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art. 4),
varietali (art. 2) e dall'opera dell'uomo (articoli 5, 6, 7 e 8) del
presente disciplinare:
valutazione chimica:
a) acidita' (espressa in acido oleico) max. 0,5%;
b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);
c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2;
d) alto tenore di acido oleico, del 74%;
e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della stazione
sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150
ppm;
f) tocoferoli totali maggiori di 150 ppm.
valutazione organolettica (rif. metodo COI):
L'olio deve essere:
di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;
con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.
In particolare la scheda di assaggio con Paneltest deve risultare:
a) fruttato di oliva 2-4;
b) erba e/o foglia 0-3;
c) amaro 1-4;
d) piccante 1-3.
Non e' ammesso alcun tipo e livello di difetto organolettico (voto
Panel per l'ammissione alla denominazione di origine protetta uguale
o maggiore di 7).

Art. 11.
I requisiti dell'olio del "Chianti Classico" previsti dall'art. 10
saranno accertati all'imbottigliamento.
I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali
da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

Art. 12.
E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico"
sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la
immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente.
L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata
nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico".

Art. 13.
Ai fini del rilascio dell'idoneita', ogni partita di olio potra'
essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive
analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita e'
scartata.

Art. 14.
L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere
imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneita'.
Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato, dovra'
essere sottoposto nuovamente alla prassi della campionatura.

Art. 15.
L'olio del "Chianti Classico" dovra' essere confezionato nella zona
di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con
quantita' nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a
cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici.
Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che
l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

Art. 16.
Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo,
oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme
commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio extravergine di
oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura
"Denominazione di origine protetta", riportando evidente e con
caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art.
6 del presente disciplinare. Alla denominazione e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi,
nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che
fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri
chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture
aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura
di denominazione prevista.

 
 

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