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Olio dei Colli di Bologna Igp - Domanda di registrazione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Olio dei Colli di Bologna

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere ottenuto da olive coltivate raccolte e molite esclusivamente nel territorio dei comuni localizzati a sud della via Emilia nel territorio amministrativo della Citta' metropolitana di  Bologna.
Le varieta' ammesse per la produzione di olio monovarietale l'IGP Olio dei Colli di Bologna sono: Correggiolo,  Frantoio, Nostrana di Brisighella e suoi cloni, Ghiacciolo e suoi cloni, Farneto, Montebudello,  Montecapra, Montecalvo 2 ed Oliveto.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Olio
dei Colli di Bologna» e pubblicazione del disciplinare di produzione.
(24A03486)

(GU n.159 del 9-7-2024)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione «Fragola della Basilicata» come
indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024,
presentata dal rete olio extra vergine di oliva Colli di Bologna,
acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna e a
seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi a il giorno
10 giugno 2024 localita' Varignana - Castel San Pietro Terme (BO),
provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione
affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse
legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione
alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste -
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare - ufficio
PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, - entro e non oltre trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone
fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul
territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di
cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.
2024/1143; dimostrano che la registrazione del nome proposto e'
contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1 e 2 e
all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostra che la
registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome
omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di
prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni
prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 2024/1143; forniscono elementi sulla cui base si
puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un
termine generico.
Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura
prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
domanda di registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda
sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, ai competenti organi
comunitari.

Allegato

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna»
Pubblicazione del disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Olio dei Colli di
Bologna» e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
nonche' dalla normativa vigente.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere ottenuto da olive
coltivate raccolte e molite esclusivamente nel territorio di cui
all'art. 3, appartenenti alle varieta' di seguito indicate:
le varieta' ammesse per la produzione di olio monovarietale
l'IGP «Olio dei Colli di Bologna» sono:
Correggiolo, Frantoio, Nostrana di Brisighella e suoi cloni,
Ghiacciolo e suoi cloni, Farneto, Montebudello, Montecapra,
Montecalvo 2 ed Oliveto. Le olive delle varieta' selezionate devono
essere presenti in una percentuale pari o superiore all'85%, mentre
il rimanente 15% potra' essere costituito da altre cultivar;
per la produzione di olio non monovarietale (blend) l'IGP «Olio
dei Colli di Bologna», oltre alle varieta' sopra citate, sono ammesse
anche le cultivar Leccino e Maurino; le olive di tutte le varieta'
ammesse devono essere presenti in maniera congiunta di due o piu'
cultivar in una percentuale pari o superiore all'80%, mentre il
rimanente 20% potra' essere costituito da altre cultivar.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva
ad indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna» deve
risultare conforme ai seguenti standard chimico-fisici ed
organolettici:
analisi sensoriale: fruttato di oliva da medio ad intenso
(mediana > 3) che si integra con percezioni medio-intense (mediana >
3) sia di amaro sia di piccante; possono essere presenti note
secondarie di carciofo, erba, mandorla, pomodoro;
acidita' libera: ≤ 0,3%;
K232 : ≤ 2,20;
K270 : ≤ 0,20;
acido oleico: ≥ 72%;
acido linoleico: ≤ 10%
rapporto oleico/linoleico: ≥ 7;
biofenoli/polifenoli: ≥ 150 mg acido gallico/kg olio (metodo
spettrofotometrico di folin-ciocalteu).
I parametri non espressamente citati sono in ogni caso conformi
alla vigente normativa UE per gli oli extravergini di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione (coltivazione e raccolta delle olive) e del
processo di oleificazione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna»
comprende i comuni localizzati a sud della via Emilia nel territorio
amministrativo della Citta' metropolitana di Bologna, e precisamente:
per l'intero territorio comunale:
Alto Reno Terme;
Borgo Tossignano;
Camugnano;
Casalecchio di Reno;
Casalfiumanese;
Castel d'Aiano;
Castel del Rio;
Castel di Casio;
Castiglione dei Pepoli;
Fontanelice;
Gaggio Montano;
Grizzana Morandi;
Lizzano in Belvedere;
Loiano;
Marzabotto;
Monghidoro;
Monte San Pietro;
Monterenzio;
Monzuno;
Pianoro;
San Benedetto Val di Sambro;
Sasso Marconi;
Valsamoggia;
Vergato;
Zola Predosa;
per la porzione di territorio comunale posto a sud della via
Emilia:
Anzola dell'Emilia;
Bologna;
Castel San Pietro Terme;
Dozza;
Imola;
Ozzano dell'Emilia;
San Lazzaro di Savena.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltivazione degli oliveti
destinati alla produzione dell'IGP «Olio dei Colli di Bologna»,
devono essere quelle atte a conferire alle olive e all'olio che da
esse deriva le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art.
2.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista
agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche delle olive
e dell'olio.
Al fine di consentire un'agricoltura ecosostenibile, orientata
verso la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia
dell'ambiente, si devono rispettare le norme riportate dal
disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna
oppure le normative previste per la produzione biologica, comunque
atte a conferire alle olive ed all'olio specifiche caratteristiche di
qualita'.
Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate
nel piu' breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore dalla
raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio
dei Colli di Bologna» deve essere effettuata nel periodo compreso tra
l'inizio dell'invaiatura dei frutti e il 20 novembre.
La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in kg 7.000
nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di
piante sparse.
Modalita' di raccolta, stoccaggio, oleificazione, conservazione e
commercializzazione del prodotto
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio
dei Colli di Bologna» deve avvenire direttamente dalla pianta,
manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti
cascolanti o di abscissione.
E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente
sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti.
Le olive raccolte devono essere trasportate con cura, in
cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano
l'aerazione. E' vietato l'uso di sacchi.
L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve
avvenire in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che
favoriscano l'aerazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o di
fermentazione.
Le olive devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio
prima della fase di molitura.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le
caratteristiche peculiari dei frutti. Sono esclusi gli impianti di
estrazione di tipo discontinuo.
La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio e'
di 27°C.
Avvenuta l'estrazione, l'olio deve essere conservato in
recipienti di acciaio inox, in un intervallo di temperature comprese
tra 13°C e 25°C.
Prima del confezionamento, l'olio deve essere filtrato (o almeno
decantato), per eliminare eventuali sedimenti e residui di
lavorazione.
Il prodotto in fase di pre-distribuzione deve essere in
condizioni di protezione dalla luce diretta e a temperatura
controllata (intervallo di temperature: 13-25°Csia in fase di
pre-distribuzione che di stoccaggio).
In caso di stoccaggio in cisterne di acciaio, prima
dell'imbottigliamento, devono essere utilizzati gas inerti (es. N2 o
Ar) per saturare lo spazio di testa (parte del serbatoio di
stoccaggio sopra al livello dell'olio) del recipiente riducendo cosi'
il contatto con l'ossigeno che potrebbe dar luogo a reazioni di
ossidazione.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della denominazione «Olio dei
Colli di Bologna» si basa sulla reputazione e sulle caratteristiche
di qualita' dell'olio.
La forte tradizione e storicita', le caratteristiche climatiche,
i fattori ambientali e genetici, nonche' le tecniche agronomiche e
estrattive conferiscono all'Olio dei Colli di Bologna una buona
reputazione. Tale reputazione e' supportata dalla buona qualita'
dello stesso che si fonda su una alta presenza di acido oleico, un
contenuto percentuale in acido linoleico relativamente basso e valori
di acidita' libera decisamente contenuti. E' definibile un olio
equilibrato con un'intensita' media dei sentori positivi di fruttato,
amaro e piccante.
Il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, Alma
Mater Studiorum - Universita' di Bologna ha redatto una approfondita
relazione tecnica con determinazione analitica dei parametri
qualitativi di tipo chimico e sensoriale realizzata su un gruppo di
tredici campioni di olio considerati rappresentativi della produzione
della rete di produttori della zona dell'«Olio dei Colli di Bologna».
Le analisi evidenziano come l'Olio dei Colli di Bologna sia
caratterizzato da valori di acidita' libera decisamente contenuti e
sia un olio equilibrato dall'intensita' media dei sentori positivi di
fruttato, amaro e piccante. Le analisi evidenziano inoltre una buona
presenza di acido oleico e un contenuto percentuale in acido
linoleico relativamente basso. Il rapporto tra acido oleico/acido
linoleico e' risultato molto positivo e tale da conferire una buona
stabilita' della matrice lipidica all'ossidazione.
Le suddette caratteristiche hanno supportato e valorizzato la
reputazione dell'«Olio dei Colli di Bologna» che nasce dal forte
legame storico tra questa coltivazione e la zona di cui all'art. 3.
Numerose infatti sono le testimonianze storiche di questa antica
coltura nella Provincia di Bologna. Rari esemplari ultracentenari,
toponimi di localita' come «Oliveto» nel Comune di Monteveglio, nomi
di strade «Via degli olivi» nel Comune di Monte San Pietro, o «Via
degli oleari» a Bologna e corsi d'acqua come il «torrente Olivetta»
affluente del Lavino, sono solo alcuni dei richiami alla presenza
dell'olivicoltura nel bolognese.
La ricca bibliografia riguardante gli studi sull'olivicoltura
nella Provincia di Bologna ha evidenziato come numerose siano le
testimonianze storiche di questa antica coltura nella Provincia di
Bologna.
Nel libro «Notizie sull'olivicoltura bolognese» il professore
emerito in arboricoltura dell'Universita' di Bologna, Enrico Baldini,
compie un approfondito excursus storico dell'olivicoltura nell'area
collinare di Bologna e sua provincia sin dall'epoca romanica.
Il ritrovamento di antichi genotipi, veri e propri monumenti
naturali, ha permesso la selezione e la conservazione di cultivar
autoctone uniche della Provincia di Bologna, naturalmente dotate
delle migliori caratteristiche agronomiche per crescere nell'area
collinare di Bologna e fornire un olio peculiare di alta qualita'.
Al riguardo l'ex istituto di biometeorologia (IBIMET- CNR),
conduce da oltre trent'anni anni studi volti al recupero delle
risorse genetiche con lo scopo di differenziare le produzioni locali,
di identificare le potenzialita' delle aree vocate alla coltivazione
dell'olivo rivolgendo una particolare attenzione al valore
ambientale, paesaggistico, storico e culturale degli oliveti locali.
Nell'ottica di mantenere forte il legame dell'olio con il territorio,
tale istituto raccomanda, in fase d'impianto, di privilegiare le
seguenti cultivar autoctone della Provincia di Bologna: Farneto,
Montebudello, Montecalvo 2, Montecapra, ed Oliveto.
Nell'ultimo ventennio la suddetta reputazione si e' sempre piu'
intensificata. Dai dati Istat (5° censimento generale
dell'agricoltura 2000) emerge infatti che le superfici agricole
investite a olivo nella provincia di Bologna nel 1990 registravano
11,95 ettari dislocati su diciassette aziende. Si ricorda la gelata
significativa del 1985 che provoco' gravi danni all'olivicoltura
italiana e in particolare in Emilia-Romagna molte piante di olivo
vennero danneggiate nella loro parte epigea e quindi riallevate dalla
parte ipogea, comportando significative riduzioni delle produzioni.
Nell'anno 2000 si e' poi osservato un incremento delle superfici,
caratterizzate dalla tipica distribuzione a macchia di leopardo. Le
statistiche ISTAT inerenti al ventennio 2002-2021 riportano un
andamento crescente delle quantita' di produzioni e delle superfici
deputate alla produzione di olive da olio nella Provincia di Bologna.
L'olivicoltura del territorio bolognese e' una tipica produzione
di olive da olio, questo trova conferma anche nella tipologia delle
antiche cultivar reperite nei territori bolognesi le cui rese al
frantoio hanno mostrato la loro spiccata attitudine alla produzione
di olio.
L'«Olio dei Colli di Bologna» e' dunque noto e apprezzato come
risulta da vari articoli sulla stampa.
Diverse sono inoltre state le iniziative che danno evidenza della
notorieta' dell'«Olio dei Colli di Bologna» anche all'estero, come
l'evento organizzato dall'ambasciatore dell'Unione europea Lorenzo
Terzi a Washington (Resto del Carlino 10 giugno 2019) e vari sono
inoltre gli apprezzamenti ricevuti dai clienti che hanno acquistato
l'Olio dei Colli di Bologna, sia in Italia che all'estero, tra cui
Giappone e California. Numerosi sono stati i premi vinti ai concorsi
nazionali e internazionali tra cui solo negli ultimi anni:
nel concorso regionale Emilia-Romagna «Il Novello dell'Emilia
Romagna» 2022 il primo premio nella categoria fruttato medio/intenso
e il premio speciale «Il Migliore», all'azienda agricola Bonazzadi
San Lazzaro di Savena;
al frantoio Valsanterno, per l'olio Monte di Nola, due foglie
rosse dal Gambero Rosso nel 2022, quattro gocce Bibenda 2022, tre
foglie rosse Gambero Rosso 2023, cinque gocce Bibenda 2023;
all'olio Vargnano di Palazzo di Varignana, tre foglie oli
d'Italia Gambero Rosso, NYOOC Gold Award 2023, JOOP Gold Award 2023 e
Silver Award OOI Olanda 2023;
all'olio Stiffonte di Palazzo di Varignana, due foglie oli
d'Italia Gambero Rosso, JOOP Gold Award 2023, Canada IOOC 2023, Dubai
OOC Gold Award 2023.
Numerosi sono stati gli eventi divulgativi finalizzati a
promuovere l'Olio dei Colli di Bologna tra cui il convegno dal
titolo: «L'olio di oliva dei Colli Bolognesi» tenutosi a Bologna, e
l'incontro dal titolo:
«Certificazione di qualita' per l'olivicoltura dei Colli
Bolognesi» tenutosi a Sasso Marconi.

Art. 7.

Imbottigliamento, etichettatura e distribuzione

L'IGP «Olio dei Colli di Bologna» deve essere commercializzato in
recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non
superiore a cinque litri, sigillati e provvisti di etichetta. Deve
essere utilizzato un sistema di imballaggio primario/secondario che
protegga l'olio dalla luce e dalle elevate temperature.
L'etichetta deve riportare la dicitura «Olio dei Colli di
Bologna» che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in
modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad
aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati o consorzi, purche'
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
All'Indicazione geografica protetta «Olio dei Colli di Bologna»,
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad
evidenziare l'operato delle imprese produttrici (ad esempio:
«monovarietale», seguito dal nome della cultivar utilizzata).
L'etichetta deve inoltre contenere il logotipo descritto nel
presente articolo.
IGP «Olio dei Colli di Bologna» e' sia verbale che figurativo e
consiste nella denominazione «Olio dei Colli di Bologna» e nel
logotipo rappresentato dalle due torri simbolo di Bologna, da foglie
di olivo ed olive, poste sopra la dicitura del logo stesso, come di
seguito raffigurato:

Olio dei Colli di Bologna

Il suddetto logo e' costituito dalle due torri di Bologna
stilizzate, Garisenda a sinistra ed Asinelli a destra, inscritte in
un cerchio, con la torre di destra che esce per un quarto verso
l'alto. Il cerchio e' contenuto nella parte inferiore da due rami con
foglie di ulivo, uno a sinistra con sei foglie ed uno a destra con
cinque foglie di dimensione ed inclinazione diversa. I due rami hanno
nella parte inferiore sei olive stilizzate, tre olive ciascuno di
diversa grandezza ed inclinazione. I colori per la stampa sono:
* nero su bianco;
* bianco su nero (o altro fondo scuro);
su bianco: torri, cerchio, olive e testo pantone 430, rami di
ulivo pantone metallizzato 871;
su nero: torri, cerchio, olive e testo bianco, rami di ulivo
pantone metallizzato 871.

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