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Olio di Calabria Igp - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2024

Pubblicato da disciplinare
Olio di Calabria Igp

Modifica all'articolo 2 del disciplinare di produzione della IGP Olio di Calabria, registrata come indicazione  geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2301 della Commissione dell'8 dicembre 2016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 dicembre 2024  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Calabria», registrata come indicazione  geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2301 della Commissione dell'8 dicembre 2016. (24A06914)

(GU n.1 del 2-1-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del
Consiglio del'11 aprile 2024 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2301 della
Commissione dell'8 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 345 del 20 dicembre 2016, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta
«Olio di Calabria»;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio per la tutela e
valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria IGP
in data 6 dicembre 2024, con la quale e' stata richiesta la modifica
temporanea del disciplinare della I.G.P. «Olio di Calabria» ed in
particolare la parte dell'art. 2 caratteristiche organolettiche
relative ai valori dell'amaro e del piccante;
Visto il provvedimento del 17 dicembre 2024, n. 789233 della
Regione Calabria, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per
l'annata 2024-2025 di considerare parametri diversi da quelli
stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente all'amaro e al
piccante;
Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della
Regione Calabria, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2024
e' stato caratterizzato da periodi di caldo anomalo prolungatosi fino
ad inverno inoltrato, e periodi di siccita' che hanno determinato la
mancanza della necessaria umidita' alle piante per garantire il
corretto sviluppo della drupe. Tali andamento climatico ha fortemente
pregiudicato la produzione olivicola di tutto il territorio calabrese
con effetti riscontrabili soprattutto sulle caratteristiche olfattive
dell'olio;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 2 prevede
dei valori relativi all'amaro e al piccante che se mantenuti
impedirebbero la certificazione di gran parte del prodotto creando un
grosso danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del prodotto;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della I.G.P. «Olio di
Calabria»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'«Olio di Calabria» ai sensi del
citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Olio di Calabria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023 e'
modificato all'art. 2 nella parte caratteristiche organolettiche i
valori dell'amaro e del piccante sono modificati come di seguito
riportato:
Art. 2.
amaro compreso tra 2-6;
piccante compreso tra 2,5-6;
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per
l'annata olivicola 2024/2025.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Calabria», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 17 dicembre 2024

Il dirigente: Gasparri

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