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Olio di oliva Dop Colline di Romagna - modifica temporanea 2021

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Olio di oliva Dop Colline di Romagna - modifica temporanea 2021

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in  qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della  Commissione del 25 agosto 2003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 29 settembre 2021  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline
di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine
protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del
25 agosto 2003. (21A05822)

(GU n.239 del 6-10-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee -
Serie L 214 del 26 agosto 2003 - con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna»;
Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna 0885606 del 21
settembre 2021 Servizio innovazione, qualita', promozione e
internalizzazione del sistema agroalimentare, che ha ufficialmente
riconosciuto la necessita' per l'annata 2021 di poter effettuare la
raccolta nell'intervallo temporale tra l'inizio dell'invaiatura e il
15 dicembre;
Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della
Regione Emilia Romagna, emerge con chiarezza che l'andamento
climatico 2021 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno
comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, comma 3,
prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e che il
mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2021,
comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri
chimico-fisici che organolettici, comportando un grave danno
economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP
«Colline di Romagna» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3, del regolamento
delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale.

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione
della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualita' di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n.
1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Colline di Romagna» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata
olivicola 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali.
Roma, 29 settembre 2021

Il dirigente: Cafiero

Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» ai sensi
dell'art. 53, punto 4 del regolamento 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Colline di Romagna» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre
2003:
L'art. 4 punto 3 e' sostituito nel seguente modo: «L'epoca di
raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di olive a denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" e'
compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni
anno.».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2021.

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