Olio di oliva Dop Colline di Romagna - riconoscimento
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Colline di Romagna» e Iscrizione della denominazione «Colline di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 5 settembre 2003
Iscrizione della denominazione «Colline di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(GU n.211 del 11-9-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della
commissione del 25 agosto 2003, la denominazione «Colline di Romagna»
riferita ai grassi, e' iscritta quale denominazione d'origine
protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto
dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista 1'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta
«Colline di Romagna», affinche' le disposizioni contenute nei
predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Colline di
Romagna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n.
1491/2003 del 25 agosto 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Colline di Romagna» possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine
protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n.
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma, 5 settembre 2003
Il direttore generale: Abate
Allegato
REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP(X) IGP( )
N. Nazionale del fascicolo: 13/2001
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
Telefono: 06/4819968 fax: 06/42013126
e-mail: qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Associazione Regionale Produttori Olivicoli -
A.R.P.O.
2.2 Indirizzo: via Emilia, 106 - 47900 Rimini;
2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 - Grassi - Olio extravergine di
oliva;
4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, paragr.2);
4.1 Nome: «Colline di Romagna»;
4.2 Descrizione : olio extra vergine di oliva con le seguenti
caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro;
odore: di frutta di oliva medio talvolta intenso;
sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro
e/o piccante;
punteggio al panel test > = 7;
acidita' totale massima, espressa in acido oleico, al peso,
non eccedente grammi 0.5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 12 meq O2/Kg;
acido oleico: > = 72%;
tocoferoli: > = 70mg/kg.
4.3 Zona geografica: La zona di produzione, trasformazione
delle olive e di confezionamento dell'olio destinata all'ottenimento
dell'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna», comprende parte
dei territori delle Province di Rimini e di Forli - Cesena, situati
nella Regione Emilia Romagna, delimitati nel disciplinare di
produzione ed indicati nell'allegata cartografia.
4.4 Prova dell'origine: A partire dall'eta' Villanoviana fino
al Medio Evo e oltre fino all'inizio del `900, numerose sono le fonti
archivistiche, ecclesiastiche e notarili che testimoniano la presenza
dell'olivo nel territorio collinare romagnolo e l'importanza
dell'olio d'oliva nell'economia rurale della Romagna. All'inizio del
secolo, l'estrazione dell'olio dalle olive e' esercitata e le olive
sottoposte ai frantoi sono tutte raccolte nella provincia stessa. In
quegli anni viene prestata alla coltura dell'olivo una particolare
attenzione, come si evidenzia dalla stampa dell'opuscolo «Ulivo e
olio» avvenuta a Rimini nel 1901. Nei primi anni del secolo anche la
rivista agraria romagnola cura una rubrica che periodicamente produce
informazioni e consigli in merito all'olivicoltura. La coltura, in
effetti, gode di particolari condizioni micro - climatiche che,
unitamente ad appropriate pratiche agronomiche, determinano la
produzione di un olio di particolare pregio, in grado di distinguersi
per le sue caratteristiche chimiche ed organolettiche.
Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento
sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per
le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuata nella
zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le
caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Colline di
Romagna», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo
avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi
ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza
decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del
medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito.
Inoltre, tale operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona
geografica delimitata. I produttori che intendono porre in commercio
l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la
rintracciabilita' del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti,
gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento in appositi
elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo, denunciando
annualmente il quantitativo di olive prodotte con l'indicazione
dell'impianto di molitura e di imbottigliamento.
4.5 Metodo di ottenimento: L'olio extravergine di oliva
«Colline di Romagna» e' ottenuto dalle varieta' di olivo presenti
negli oliveti nelle seguenti percentuali: Correggiolo. nella misura
minima del 60%, Leccino nella misura massima del 40%. Possono essere
presenti anche varieta' minori, quali Pendolino, Moraiolo e Rossina,
in una misura massima del 10% negli oliveti. La difesa dalle erbe
infestanti e dai principali parassiti dell'olivo e' attuata nel
rispetto dei disciplinari di lotta integrata della regione
Emilia-Romagna. L'epoca di raccolta delle olive e' compresa tra il
20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno, la raccolta delle olive va
effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi
meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. L'impiego
di prodotti di abscissione e' vietato. Il trasporto e lo stoccaggio
delle olive avviene in contenitori rigidi, di materiale inerte, che
assicurano una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione
delle olive deve essere effettuata non piu' tardi di due giorni dalla
raccolta. La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in
kg 7000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 nel caso di
piante sparse. L'estrazione dell'olio avviene unicamente con processi
meccanici e fisici presso gli impianti di molitura (frantoi) presenti
in zona e previo defogliazione e lavaggio delle olive. La resa
massima delle olive in olio non deve superare il 18%. La temperatura
della pasta di olive, durante le operazioni di trasformazione delle
olive in olio, non deve superare i 27 °C. La pratica del «ripasso» ed
il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica, quale
coadiuvante nelle operazioni di estrazione, sono vietate.
4.6 Legame: I fattori naturali sono rappresentati sia dalle
caratteristiche pedologiche dei terreni sia soprattutto dalle
particolari condizioni microclimatiche che influenzano direttamente
le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio obbligando ad
una raccolta anticipata delle olive che garantisce una potenziale
elevata qualita' dell'olio. I terreni sono generalmente di medio
impasto, tendenti all'argilloso, con elevato tenore in calcare, ben
strutturati, in modo da favorire lo sviluppo degli olivi. Le
condizioni microclimatiche, riferibili in particolare alla
piovosita', concentrata nel periodo primaverile ed autunnale,
unitamente ano basse temperature medie - annue, che limitano lo
sviluppo vegetativo delle piante al solo periodo aprile-ottobre,
determinano una maturazione graduale e tardiva delle drupe con una
conseguente elevata qualita' chimica ed organolettica dell'olio
ottenuto. I fattori umani trovano la massima espressione nello
storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali,
che si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a
preservare la pianta dell'olivo sul territorio. L'olivicoltura e'
ampiamente diffusa in tutta la provincia di Rimini ove predilige i
territori collinari a ridosso dell'area costiera e si estende in
provincia di Forli-Cesena nelle aree di media e bassa collina. In
questi territori l'olivo rappresenta l'unica coltura arborea
possibile assieme alla viticoltura, occupando le aree marginali, che
presentano elevate pendenze, difficili da coltivare, diventando un
importante elemento del paesaggio rurale. La varieta' «Correggiolo»
rappresenta la pianta piu' diffusa sul territorio ed imprime le
caratteristiche di tipicita' all'olio prodotto. Tale varieta',
inoltre, mostra buona capacita' di resistenza al freddo ed una
maturazione tardiva e scalare delle drupe che assicura, unitamente
alle condizioni pedo-climatiche del territorio, la produzione di un
olio tipico con caratteristiche di pregio.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita';
Indirizzo: via Aldo Moro, 22 - 40068 San Lazzaro di Savena -
Bologna
4.8 Etichettatura: L'olio extravergine di oliva «Colline di
Romagna» deve essere immesso al consumo in recipienti
preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista
alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0,25
- 0,50 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 5,00. Il nome della denominazione di
origine protetta «Colline di Romagna» deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere ben
distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di
essa. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui e' ottenuto l'olio. E' vietato l'uso di
riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o
indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a comuni, frazioni
in aree inserite nella zona di produzione.
4.9 Condizioni nazionali:
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Colline di Romagna»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e'
riservata agli oli extra-vergine di oliva che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92
ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e'
riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di
olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:
correggiolo nella misura minima del 60%;
leccino nella misura massima del 40%.
Possono essere presenti altre varieta' locali minori, quali
pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline di Romagna» comprende i seguenti comuni:
A) provincia di Rimini per intero i comuni di: Coriano,
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo,
Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San
Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio.
In parte i comuni di: Misano Adriatico, limitatamente al
territorio posto a monte della S.S. n. 16 Adriatica, Riccione,
limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n. 16 Adriatica
(nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione, via Giulio
Cesare, via Flaminia); Rimini, limitatamente al territorio posto a
monte della S.S. n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche
via Flaminia) fino al bivio che la via Flaminia forma con viale
Settembrini e, proseguendo per via Settembrini, limitatamente al
territorio posto a monte e compreso fra viale Settembrini che
prosegue in via Giuliani, fino all'incrocio con via Fada e
proseguendo in via Fada, via C. A. Dalla Chiesa, via Della Repubblica
e superstrada Rimini-San Marino fino al sottopasso in corrispondenza
dell'autostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dell'area
comunale, in direzione Bologna, fa riferimento al territorio posto a
monte dell'autostrada A14 fino al confine del comune; Santarcangelo
di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dell'autostrada
A14;
B) provincia di Forli-Cesena per intero i comuni di: Borghi
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola,
Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano,
Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;
in parte i comuni di: Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli,
Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni
comune posto a monte della S.S. n. 9 «Emilia».
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Colline di Romagna» devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente
art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche
carattettiche qualitative all'olio derivato. La difesa dalle erbe
infestanti e dai principali parassiti dell'olivo dovra' essere
attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della
regione Emilia-Romagna.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura consentiti sono quelli tradizionalmente inuso nelle aree
individuate.
3. L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline di Romagna» e' compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre
di ogni anno.
4. La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla
pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando il
contatto delle olive con il terreno. L'impiego di prodotti di
abscissione e' vietato.
5. Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione
entro il piu' breve tempo possibile. Il trasporto e lo stoccaggio
delle olive deve avvenire in contenitori rigidi di materiale inerte,
che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione
delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non piu'
tardi di due giorni dalla raccolta;
6. La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in kg
7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel
caso di piante sparse.
7. I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il
quantitativo di olive prodotto all'Organismo di controllo, entro e
non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3)
dell'art. 4.
8. Il produttore e' tenuto a presentare all'Organismo di
controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante
che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del
presente disciplinare con indicazione dell'impianto di molitura ove
e' avvenuta la trasformazione delle olive in olio.
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e
confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Colline di Romagna» e' quella definita al
precedente art. 3.
2. Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna», di
cui all'art. 1, devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio
con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni
altro trattamento e' vietato.
3. L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art.
1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna possibilita' di
alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La
resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%. La
temperatura della pasta di olive non deve superare i 27 °C. Durante
la trasformazione e' vietata la pratica del «ripasso» ed e' altresi'
vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o
biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dell'olio
dalle olive.
4. L'Organismo di controllo certifica la conformita' del
prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da
sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini
dell'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro;
odore: di fruttato di oliva medio o talvolta intenso,
accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia;
sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o
piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo e
pomodoro;
punteggio al panel test: > = 7;
acidita' totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 12 meq02/kg;
acido oleico > = 72%;
tocoferoli > = 70 mg/kg.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di
cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare
e' vietata. Tale divieto e' esteso anche ad aggettivi quali: eccelso,
fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.
2. E' vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi,
indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente
corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di
produzione di cui all'art 1.
3. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi
geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
protetta, e purche' siano riportati in dimensioni non superiori alla
meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di
cui all'art. l.
4. Il nome della denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e
indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa.
5. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Colline di Romagna» deve essere conservato in contenitori
ermeticamente chiusi, al riparo dalla luce, in ambienti a temperatura
costante e non superiore a 18 C0, e immesso al consumo in recipienti
preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista
alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0,25
- 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.
6. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui e' ottenuto l'olio.
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