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Olio di oliva Dop Garda - proposta modifica ordinaria 2013

Pubblicato da disciplinare
Garda

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della dop Garda

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» (13A04968)

(GU n.135 del 11-6-2013)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento UE n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Garda» registrata con Regolamento
(CE) n. 2325/2007 del 24 luglio 2007.
Considerato che la modifica e' stata presentata Consorzio di
Tutela Olio Extra Vergine di oliva Garda D.O.P. con sede via Vittorio
Veneto, 1 - 37010 Cavaion Varese - Verona e che il predetto consorzio
e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica
del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n.
526/99.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento UE n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte di un gruppo avente
legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinari di
produzione della denominazioni registrata.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito il parere delle Regioni Lombardia, Veneto e della Provincia
Autonoma di Trento circa la richiesta di modifica, ritiene di dover
procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della
D.O.P. «Garda» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di
modifica alla Commissione Europea.

Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Garda», facoltativamente
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
«Bresciano», «Orientale», «Trentino», e' riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Garda» presenta le seguenti caratteristiche:
colore dal verde al giallo piu' o meno intensi;
odore fruttato medio o leggero, con eventuale sentore erbaceo;
sapore fruttato, con eventuale sensazione di piccante, amaro e
dolce equilibrati e un retrogusto tipico di mandorla.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta «Garda» deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:

Valutazione organolettica (metodo COI):
Intervallo di mediana

|=============|============|
| Min | Ma |
| | x |
|========================================|=============|============|
| fruttato di oliva | > 0 | ≤ 6 |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| fruttato maturo | 0 | ≤ 6 |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| fruttato verde | 0 | ≤ 6 |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| mandorla | > 0 | ≤ 5 |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| dolce | > 0 | ≤ 8 |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| amaro | > 0 | ≤ 5 |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| piccante | > 0 | ≤ 6 |
|========================================|=============|============|


Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere
uguale a zero.
Valutazione chimica:
acidita' massima totale espressa in acido oleico: max 0,5%;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa unionale.

Art. 3.

Zona di produzione

a) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Garda» comprende i territori olivati, atti a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione, situati nei territori amministrativi
delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento corrispondenti
alle successive zone b) c) e d).
b) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
«Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della
Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo,
Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda,
Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda,
Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo', San Felice del
Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno,
Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in
apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei
comuni sopraccitati;
c) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale»
comprende:
in provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Affi, Bardolino; Brenzone; Bussolengo, Caprino
Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese,
San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio
sul Mincio;
in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.
Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai
confini amministrativi dei comuni sopraccitati.
d) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino»
comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino,
Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona,
riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini
amministrativi dei comuni sopraccitati, ad esclusione del comuni di
Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano
esclusivamente le parti rivierasche in localita' S. Massenza, Sarche
e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori e dei
confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento
nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di
controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e
la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Varieta' di olivo.
La denominazione di origine protetta «Garda» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di
olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva,
Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresi', concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata da una
delle menzioni geografiche aggiuntiva «Bresciano» o «Orientale», e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con la stessa
composizione varietale della denominazione «Garda».
La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla
menzione geografica aggiuntiva «Trentino» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo
presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio,
Pendolino e Leccino per almeno l'80%; possono, altresi', concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
5.2. Caratteristiche di coltivazione.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le tecniche
di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati
o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
degli oli destinati alla denominazione di origine protetta «Garda».
Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo-collinari
dell'anfiteatro morenico del Garda.
5.3. Raccolta e rese.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda»
deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Garda» non puo' superare i kg 6.000 per ettaro coltivato a
oliveto.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda»,
eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche
aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con
mezzi meccanici.
5.4. Modalita' di oleificazione.
La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Garda», comprende tutti i
territori amministrativi elencati all'art. 3 lettera a).
La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una delle
tre menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano», «Orientale» o
«Trentino», deve essere effettuata all'interno delle rispettive zone
b) c) e d) dell'art. 3.
Per l'estrazione dell'olio extravergine a denominazione di
origine protetta «Garda» sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative del frutto.
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque
giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

6.1 Fattori Ambientali.
L'olivo del Garda e' coltivato in un anfiteatro di colline
moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica,
il lago di Garda e delimitano sul lato nord, la catena delle Alpi. I
terreni esposti verso il lago o verso sud, ospitano quasi
esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette
una buona distribuzione delle piogge durante tutto l'anno e
particolarmente in primavera e autunno.
In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente
sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della
protezione data dalla catena montuosa, e' caratterizzato da estati
calde ma non afose e inverni solo relativamente freddi; esso e' cosi'
mite da essere definito «mediterraneo-mitigato» con la presenza di
alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del Garda
infatti e' la zona piu' a nord al mondo per quanto riguarda la
coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione
termica notte-giorno.
6.2 Fattori umani e storici.
Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda,
risalgono gia' dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha
contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario
e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare
i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie
costruzioni «a terrazze» affacciate sul lago di Garda, adatte alla
coltivazione degli oliveti.
La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della
vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale,
come viene descritto in numerosi documenti.
Gli oliveti sono ubicati nelle zone pedecollinari e collinari,
anche su terrazzamenti, sia gia' esistenti che creati dall'uomo, che
permettono di individuare in un modo molto originale il paesaggio,
contribuendo cosi' alla valorizzazione dell'ambiente, anche dal punto
di vista turistico. E' infatti grazie alla presenza degli uliveti che
la zona e' divenuta molto interessante per il turismo e viene
chiamata, gia' dal 1968 «Riviera degli Ulivi», mentre il prestigio e
la tradizione della buona qualita' dell'olio prodotto ha ugualmente
attribuito il titolo di «Champagne dell'olio di oliva».
Il lago di Garda si trova alla confluenza di tre regioni che
hanno una posizione specifica, sia storicamente che in termini di
tradizioni umane; per questo, in base all'area di produzione, e'
consuetudine sia nei consumatori che fra i produttori, l'uso
tradizionale di tre menzioni geografiche aggiuntive, ovvero
Bresciano, Trentino, Orientale, aventi il fine di meglio identificare
certi territori molto importanti a livello della tradizione umana e
amministrativa.
Da sempre presente nella zona del lago di Garda, l'olivo inizia a
svolgere un ruolo chiave nel VII sec. d.C. come testimonia un editto
del 643 che applica sanzioni pecuniarie a coloro che venivano
sorpresi a danneggiare le piante di olivo nei villaggi attorno al
Garda.
Gia' nel medioevo l'olio del Garda si distingueva per l'alta
qualita' e per l'alto valore economico rispetto agli oli di altre
provenienze ed era utilizzato, con risultati eccellenti sia
nell'alimentazione che in medicina. L'uso alimentare era destinato a
pochi, dato che nell'alto medioevo «4-6 Kg di olio gardesano valevano
quanto un maiale molto grande». L'alto prezzo che l'olio del Garda
riusciva a spuntare, rispetto agli altri oli, fece sentire la
necessita' di un controllo, di una protezione dalle frodi. Gia' nel
1200 esistevano infatti i bollini/contrassegni chiamati Sigillum
Comunis Veronae che dovevano accompagnare l'olio nelle esportazioni
ed esistevano gli incaricati dal «Podesta'» e dal Capitano del
Popolo, una specie di organismo di controllo, che dovevano
controllare e registrare per iscritto ogni anno i quantitativi di
olive e di olio posseduti da ogni persona e da ogni comunita'
gardesana. La vendita inoltre, era controllata da un funzionario
appositamente designato, il Superstes oley, il sovraintendente
dell'olio.
In virtu' delle sue qualita' per le quali e' da lungo tempo
apprezzato, riconosciuto e utilizzato, l'olio extra vergine di oliva
«Garda» e' tutelato dalla Denominazione di Origine Protetta fin dal
1997 (regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997) e rientra oggi fra
le prime 6 realta' olivicole italiane DOP.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in
caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le
altre scritte, la dicitura «Garda» e Denominazione di origine
protetta - o il suo acronimo DOP.
2. E' permesso riportare in etichetta l'indicazione di una delle
tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano, Orientale e
Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'art. 5.
3. Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore».
4. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
5. E' possibile indicare in etichetta la localizzazione
territoriale degli oliveti solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti citati e se in
etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva.
6. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, e' consentito solo se il prodotto e'
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti
facenti parte dell'azienda.
7. E' consentita la rappresentazione del lago di Garda, o
eventuali altre rappresentazioni grafiche, previa verifica della
conformita' alla normativa vigente.
8. Tutte le indicazioni di cui ai punti 2, 4, 6 riportate in
etichetta, devono avere caratteri di altezza e larghezza non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la denominazione di
origine protetta Garda.
Tutte le indicazioni di cui al punto 5 riportate in etichetta,
devono avere caratteri di altezza e larghezza non superiori alla
meta' di quelli utilizzati per la menzione geografica aggiuntiva.
9. Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa; la designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
10. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Garda» devono avvenire
nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera a).
In caso di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive, le
operazioni di confezionamento devono avvenire nell'ambito della
rispettiva zona geografica delimitata all'art. 3, lettere b), c), d).
11. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Garda», eventualmente accompagnato da una delle menzioni
geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in recipienti
in vetro o in metallo di capacita' non superiore a litri 5.
12. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
13. Il logo della Denominazione di origine Protetta «Garda» e'
costituito da un quadrato nero all'interno del quale campeggia in
bianco la scritta «olio Garda D.O.P.» (famiglia font: Helvetica Neue,
sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra al quadrato nero e alle
scritte e' posizionata la silhouette in giallo/verde del lago di
Garda, che sborda leggermente nella parte inferiore sinistra del
quadrato.
La silhouette e' in giallo/verde, il codice Pantone e': 103U
mentre le forze della quadricromia sono: Cyan 28%, Magenta 29%,
Yellow 94% e Black 11%.
14. Il logo della denominazione e' obbligatorio.

Garda


Art. 8.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dal Reg. (CE) n. 11510/2006.
L'organismo di controllo incaricato e' CSQA certificazione Srl -
via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - Tel: + 39 044 5313011, Fax
+39 044 5313070, e-mail csqa@.it

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