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Olio di oliva DOP Pretuziano delle Colline Teramane - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Pretuziano delle Colline Teramane

La dop Pretuziano delle Colline Teramane e' riservata all'olio extra vergine di oliva, ottenuto dalle  olive prodotte in alcuni comuni della Provincia di Teramo ed appartenenti alle varieta' LeccinoFrantoio e Dritta (congiuntamente fino al 75%) ed il restante 25% da varieta' locali minori come il Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 5 settembre 2003  

Iscrizione della denominazione «Pretuziano delle Colline Teramane» nel registro delle  denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(GU n.211 del 11-9-2003)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della
Commissione del 25 agosto 2003, la denominazione «Pretuziano delle
Colline Teramane» riferita ai grassi, e' iscritta quale denominazione
d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine
protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta
«Pretuziano delle Colline Teramane», affinche' le disposizioni
contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Pretuziano
delle Colline Teramane», registrata in sede comunitaria con
regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Pretuziano delle Colline Teramane» possono utilizzare, in sede di
presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione
d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento
(CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 5 settembre 2003
Il direttore generale: Abate

Allegato
REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE - Art. 5
DOP(X) IGP ( )
N. Nazionale del fascicolo 11/2000
1. Servizio competente dello Stato membro.
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
Telefono: 06/4819968 - fax: 06/42013126.
e-mail: qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente.
2.1 Nome: Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli
di Teramo e di L'Aquila - A.I.Pr.Ol.
2.2 Indirizzo: Circonvallazione Ragusa, 31 - 64100 Teramo.
2.3 Composizione: produttori/trasformatori ( x ) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - grassi - Olio extravergine di
oliva.
4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui
all'art. 4, paragr. 2).
4.1 Nome: Pretuziano delle Colline Teramane.
4.2 Descrizione: olio extravergine di oliva con le seguenti
caratteristiche:
colore: giallo verdognolo;
odore: fruttato medio;
sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e
piccante;
panel test: > 6,5;
acidita' totale, espressa in acido oleico in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < 12 Meq O2/kg;
K 232: < 2.00;
K 270: < 0,20;
polifenoli: > 120 mmg/kg;
acido oleico: > 70%.
4.3 Zona geografica:
la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate
all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Pretuziano delle
Colline Teramane» insiste nella fascia collinare che attraversa tutta
la provincia di Teramo (da nord a sud) situata nella regione Abruzzo
e che si estende dalla prossimita' del mare verso l'entroterra per
km 25-30. Tale area comprende interamente i comuni di: Ancarano,
Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione
Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D'Oro, Mosciano
S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, S. Egidio alla
Vibrata, S. Omero, Torano Nuovo; e parzialmente i comuni di: Alba
Adriatica, Arsita, Campli, Castei Castagna, Civitella del Tronto,
Colledara, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio
al Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella
Sicura, Tortoreto e Tossicia.
4.4 Prova dell'origine.
La diffusione dell'olivo in provincia di Teramo risale almeno al
X secolo a.C. Fu per opera dei Romani (III secolo a.C.) che la
coltura dell'olivo si intensifico' e si espanse. Seguirono periodi di
decadenza alternati a periodi di espansione, in relazione a
determinati eventi storici.
Testimonianza delle alterne vicende, Pancrazio Palma (1781-1850)
«Opere Complete» - Teramo 1912, scrisse: «Da secoli noi abbiamo dato
olio allo Stato Romano ed ora stiamo dando piantoni di olivo, da che
quel Governo ha, da febbraio 1836, pressoche' proibito l'introduzione
dell'olio ed ha seriamente promossa la piantagione dell'albero di
Minerva accordando premi per ogni pianta nuova».
Nel Catasto Napoleonico del 1809 e' riportata l'entita' e la
diffusione dell'olio in provincia di Teramo; confrontato con quella
attuale (1990) non differisce sostanzialmente nonostante, il lungo
periodo trascorso.
Arturo Provenzale nella «Guida viticola ed olearia» - Teramo
1907, scrive: «Sincera ammirazione desto' il constatare che
all'esposizione internazionale di Vienna del 1873 i prodotti
abruzzesi di olio di oliva, tra centinaia e centinaia di prodotti di
ogni parte in Italia, ben quattro primi premi conquistarono, ... I
vincitori furono produttori di Loreto, di Montepagano, di Giulianova
e di Teramo».
Le operazioni di produzioni, trasformazione ed imbottigliamento
sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per
le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuata nella
zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le
caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Pretuziano delle
Colline Teramane», garantendo che il controllo effettuato
dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori
interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta
riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi
e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di
integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione e'
tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.
I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine
con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilita'
del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di
trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed
aggiornati dall'organismo di controllo.
4.5 Metodo di ottenimento.
L'olio extravergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane»
e' ottenuto dalle varieta' di olivo Leccino, Frantoio e Dritta
congiuntamente fino al 75%, il restante 25% e' rappresentato da
varieta' locali minori, tra le quali sono maggiormente diffuse il
Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.
Gli oliveti ammessi devono avere un sesto di impianto di 6
m times 6 m, 6 m times 7 m, e 7 m times 7 m, allevati a chioma
bassa (vaso basso, monocono, palmetta libera a ipsilon).
Sono ammessi sesti di impianti inferiori purche' siano rispettati
i limiti di produzione di seguito fissati. Sono ammessi altresi'
oliveti tradizionali in coltura promiscua che hanno un sesto di
impianto di 20-30 m times 10 e sono allevati a chioma alta (vaso
semplice, vaso policonico).
La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a
mano o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo compreso
dall'inizio dell'invaiatura fino al 10 dicembre.
La produzione massima di olive, destinate alla produzione
dell'olio extravergine, non puo' superare kg 6.500 per ettaro negli
impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura
promiscua la produzione media di olive per pianta non potra' superare
kg 50.
La resa massima in olio non puo' superare il 20%.
Il controllo dei parassiti avviene secondo le modalita' della
«lotta integrata» e/o «biologica».
Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o
bins. Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di
molitura che deve avvenire entro due giorni dalla raccolta, in
recipienti rigidi ed areati in locali freschi ed areati.
Nelle operazioni di oleificazione devono essere rispettati tempo
e temperatura dello stadio di frangitura, fissati rispettivamente in
30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Tale temperatura non deve essere
superata anche per l'acqua di diluizione.
4.6 Legame.
L'olivicoltura in tale zona ha spiccate finalita' paesaggistiche
e di difesa del suolo e dell'ambiente. Il territorio ha due
componenti geografiche racchiuse in breve spazio: ad est il mare
Adriatico e ad ovest il massiccio del Gran Sasso d'Italia; tali
elementi caratterizzano in modo particolare il clima determinando una
forte escursione termica tra i diversi periodi dell'anno. Il
territorio presenta una orografia piuttosto articolata con una serie
di colline disposte a pettine e solcate da corsi di acqua che
scorrono verso il mare, quasi paralleli l'uno all'altro. Tali
caratteristiche pedoclimatiche influiscono in maniera inequivocabile
sulle caratteristiche della DOP «Pretuziano delle Colline Teramane».
Il territorio, indicato come zona di produzione, viene definito
nelle fonti letterarie latine come «ager Pretutianus». In questo
territorio vissero i Pretuzi, uno dei popoli italici che continuarono
storicamente l'orizzonte paleo-sabellico e che in una data precoce,
coincidente con l'inizio del III secolo a.C., subirono il dominio di
Roma, riuscendo pero' a preservare la propria entita' culturale. Il
processo di romanizzazione porto' ad una delimitazione dell'area che
a giudizio di M. P. Guidobaldi, nel periodo augusteo, coincideva con
quella della «praefectura iure dicundo», al cui centro era
«Interamnia Pretuttiorum», l'attuale Teramo.
Almeno a partire dal III secolo a.C. e fino al giorni nostri, il
termine «pretuziano» ha, pertanto, inequivocabilmente indicato il
territorio delle genti riconducibili alla provincia di Teramo. Tale
termine ha accompagnato le rinomate produzioni di quest'area; a
titolo di esempio la menzione dei vini pretuziani, di cui Plinio cita
piu' volte nella sua «Naturalis historia».
Nello stesso modo, l'olio pretuziano fu portato al proprio
seguito dai pastori del teramano, nei lunghi viaggi da e per il
Tirreno, attraverso la via del sale o «Salaria», come viene indicato
da Catone nel «De rustica».
4.7 Struttura di controllo.
Nome: Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Teramo.
Indirizzo: via Savini - 64100 Teramo.
4.8 Etichettatura.
L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in
recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri 5.
Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed
indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di
etichettatura, il nome «Pretuziano delle Colline Teramane»
denominazione di origine protetta.
4.9 Condizioni nazionali (parte riservata alla Commissione).
N. CE.
Data di ricevimento del fascicolo integrale.

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PRETUZIANO  DELLE COLLINE TERAMANE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline
Teramane» e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92
ed indicati nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline
Teramane» e' riservata all'olio extra vergine di oliva, ottenuto
dalle olive prodotte nella zona delimitata all'art. 3 ed appartenenti
alle seguenti varieta':
1) Leccino, Frantoio e Dritta congiuntamente fino al 75%;
2) il restante 25% e' rappresentato da varieta' locali minori,
tra le quali sono maggiormente diffuse il Tortiglione, la Carboncella
e la Castiglionese.


Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di
olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane»
comprende i seguenti comuni:
comuni compresi interamente:
Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano,
Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino
Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli,
Montefino, Morro D'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna
S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S. Oniero, Torano Nuovo;
comuni compresi parzialmente:
Alba Adriatica, Arsita, Campli, Castel Castagna, Civitella
del Tronto, Colledara, Giulianova, Isola del Gran Sasso,
Martinsicuro, Montorio al Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Silvi, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto e Tossicia.
Pertanto, la zona interessata dalla D.O.P. risulta delimitata
come segue:
dall'incrocio sulla statale 16 Adriatica con il fiume Tronto,
di Martinsicuro, si prosegue a monte dello stesso fino all'incrocio
con il fosso Coste di Nardo, proseguendo, quindi, lungo il confine
regionale fino al km 12 della strada statale n. 81. Lungo la stessa
attraverso le frazioni di Villa Lempa, Villa Passo e Campovalano fino
al km 28,500; da qui a quota 488, si sfiora quota 606, di Villa Gesso
e si prosegue lungo la strada provinciale per Putignano fino a quota
420, quindi, si arriva a quota 474, 423 e quota 514 di Castagneto;
quindi, lungo la strada comunale fino a quota 461, da qui a q. 403 ed
a q. 506 di Villa Tofo. Si prosegue lungo la strada comunale di
Tizzano, da qui si arriva a quota 446 e si prosegue sulla strada
comunale fino a quota 494, da cui si raggiunge la confluenza con il
fiume Tordino; risalendo lo stesso a quota 279 da dove, passando per
la strada interpoderale per Valle S. Giovanni, si prosegue per quota
498, q. 651, q. 564, fino a Villa Brozzi, da qui attraverso le quote
520 e 475 si arriva a Villa Vallucci. Da questa frazione seguendo la
strada provinciale si discende a Montorio al Vomano da dove si risale
lungo la strada comunale per Faiano, fino a quota 580, da dove si
prosegue per la strada statale n. 491 per Tossicia, fino al bivio di
Frisoni da dove, da quota 406, si prosegue lungo il fiume Mavone fino
a quota 265. Quindi, si continua per la strada provinciale per
Castagna Vecchia, Villa Ruzzi, Villa Chiavoni, Bivio Saputelli,
Bisenti; si continua per la strada provinciale per Arsita fino alla
quota 508 quindi q. 462, q. 505, q. 336, q. 354, q. 344, q. 427, q.
542, q. 401, q. 281; fosso Valle Cupa, quindi, lungo il confine di
provincia (fosso) Fino, fosso Mancini, fosso dell'Olmo) torrente
Piomba, fino all'incrocio con la statale n. 16. Dalla s.s. 16 del
comune di Silvi si prosegue sulla stessa, fino a quota 75, quindi
lungo la carreggiata verso il ponte Concio dove si ricongiunge con la
strada statale n. 16. Si prosegue fino al ponte sul fosso Calvano a
quota 17 e quota 16 (zona industriale di Scerne) fino all'incile del
formale sul fiume Vomano. Ripartendo dalla sponda sinistra del
Vomano, a quota 20, si' segue la strada per Voltarrosto fino a quota
104, quindi, tramite la comunale per Roseto degli Abruzzi fino a
quota 28, poi a quota 30, fino a quota 6 del torrente Borsacchio. Da
questo si prosegue lungo il formale (canale irriguo) quota 11, strada
comunale di Cologna Spiaggia fino al fiume Tordino. Ripartendo dal
lato sinistro del Tordino a quota 9 si arriva alla strada comunale
Parere, proseguendo per casa Bernardi, quota 52, quota 51, Villa
Cerulli (q. 96), q. 69, casa Migliori, strada interpoderale, masseria
Giandomenico, fino al fiume Salinello. Da questo seguendo a valle per
un breve tratto si arriva alla statale n. 16 (ponte sul torrente
Salinello) proseguendo sulla stessa, dopo aver attraversato il ponte
sul torrente Vibrata, si arriva all'incrocio di Martinsicuro con il
fiume Tronto, da cui siamo partiti.
In particolare la zona e' delimitata:
ad est: strada statale n. 16, strade comunali e canali di
irrigazione (formali);
ad ovest: strada statale n. 81, strade provinciali e comunali,
quote altimetriche sui 500 mt s.l.m. circa;
a nord: fiume Tronto, confine di provincia;
a sud: strada provinciale per Bisenti-Arsita, quote
altimetriche e confine di provincia.


Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura degli oliveti destinati alla produzione degli oli della
D.O.P. di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli
oli.
Pertanto, per gli impianti intensivi sono ammessi i sesti 6times
6, 6times 7 e 7times 7 allevati a chioma bassa (vaso basso,
monocono, palmetta libera e ipsilon). Sono ammessi sesti di impianto
inferiori purche' siano rispettati i limiti di produzione di seguito
fissati. Gli oliveti tradizionali in coltura promiscua hanno un sesto
di impianto di 20-30times 10 e sono allevati a chioma alta (vaso
semplice, vaso policonico). Tuffi sono assoggettati a tradizionali e
razionali operazioni di coltivazione.
Le tecniche colturali consistono nelle seguenti operazioni:
a) potatura:
normalmente annuale in febbraio, marzo, aprile;
biennale in pochissime aree e per olivi vecchi o poco
produttivi;
b) concimazione:
a fine inverno a base di letame con aggiunte di concimi
chimici semplici e complessi;
c) lavorazione del terreno:
lavorazioni leggere, almeno due (fresatura o erpicatura) o la
pratica dell'inerbimento;
d) altri interventi:
se necessario possono essere effettuati altri specifici
interventi fitosanitari con le modalita' della lotta integrata e/o
biologica.
La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente
dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo
compreso tra l'inizio dell'invaiatura fino al 10 dicembre.
La produzione massima di olive degli oliveti, destinate alla
produzione dell'olio extravergine di cui all'art. 1, non puo'
superare kg 6500 per ettaro per gli impianti a coltura specializzata,
mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive
per pianta non potra' superare kg 50. In annate eccezionalmente
favorevoli la resa potra' essere superiore, purche' venga
preventivamente accertata dall'Organismo di controllo.
Le rese massime in olio degli oliveti iscritti agli albi a
denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane»
non possono superare il 20%.
Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o
bins in modo idoneo ad evitare danni al frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di
molitura, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi, anch'essi
areati.
E' vietato l'uso di sacchi per il trasporto e la conservazione.
Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.


Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di
olio, di cui all'art. 1, sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti atte a conservare agli oli le loro originarie peculiari
caratteristiche.
Le operazioni di oleificazione della D.O.P. «Pretuziano delle
Colline Teramane» debbono essere effettuate nell'ambito del
territorio indicato all'art. 3 del disciplinare di produzione.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Devono essere rispettati tempo e temperatura dello stadio di
frangitura, fissati rispettivamente in 30 minuti ed in 27 gradi
centigradi. Temperatura non superabile anche per l'acqua di
diluizione.
Il frantoio dovra' essere attrezzato e funzionale nel rispetto
delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
organolettiche:
1) colore: giallo verdognolo;
2) odore: fruttato medio;
3) sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e
piccante;
4) panel test: > 6,5;
chimico-fisiche:
5) acidita': totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
6) n. perossidi mcq02/kg < 12;
7) K232 < 2,0;
8) K270 < 0,20;
9) polifenoli > 120 mmg/kg;
10) acido oleico < 70%.


Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione geografica aggiuntiva.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati
purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre
in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione non
superiore alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di cui all'art. 1.
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
prodotto nella zona di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in
recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a lt. 5.
Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati
a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere
riportate, a caratteri chiari ed indelebili e rispettando le norme di
etichettatura previste dalla vigente normativa, le seguenti
indicazioni:
a) il nome della D.O.P., sotto la quale l'olio e' posto in
vendita, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura
«denominazione di origine protetta»;
b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del
produttore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nel
recipiente espressa in conformita' alle norme metodologiche vigenti;
d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine»
o «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che
l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;
e) la campagna olearia di produzione delle olive da cui l'olio
e' ottenuto.
Per tutto quello non previsto da questo disciplinare, si fara'
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

 

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