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Olio di oliva Dop Pretuziano delle colline teramane - Protezione transitoria

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Olio Dop Pretuziano delle colline teramane

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5,  del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla  denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2001  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Pretuziano delle colline  teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta.

(GU n.160 del 12-7-2001)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dalla Associazione interprovinciale tra
produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila - A.I.Pr.Ol., con sede in
Teramo, circonvallazione Ragusa, n. 31, in precedenza viale Mazzini
n. 27, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
"Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine
di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92,
come denominazione di origine protetta;
Vista la nota prot. n. 63832 del 26 novembre 2000, con la quale il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario, ha trasmesso alla Commissione CE la predetta domanda di
registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno
della stessa;
Vista la domanda presentata dalla Associazione interprovinciale tra
produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila - A.I.Pr.Ol., intesa ad
ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione
"Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine
di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE)
2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato
italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali
da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di
registrazione della denominazione "Pretuziano delle colline
teramane", riferita all'olio extravergine di oliva, come
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio
faranno uso;
Vista la nota del 16 ottobre 2000 con la quale la regione Abruzzo
ha indicato, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, quale autorita' pubblica da designare al controllo la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale
della denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita
all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 136 del 13 giugno 2000, in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5,  del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla  denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.
La denominazione "Pretuziano delle colline teramane", riferita
all'olio extravergine di oliva, e' riservata al prodotto ottenuto in
conformita' al disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del
13 giugno 2000.

Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto,
devono assoggettarsi al controllo dell'autorita' pubblica Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo che sara'
specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai
sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente
decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione "Pretuziano
delle colline teramane", riferita all'olio extravergine di oliva,
come denominazione di origine protetta, ricade esclusivamente sui
soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di
cui all'art. 1.

Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2001
Il direttore generale reggente: Rigillo

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