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Olio di oliva Dop Riviera Ligure - Proposta di modifica del disciplinare 2019

Pubblicato da disciplinare
Olio di oliva Dop Riviera Ligure

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  «Riviera Ligure»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  «Riviera Ligure» (19A04830)

(GU n.175 del 27-7-2019)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21
novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Riviera Ligure» registrata con regolamento CE n. 123/97 del 23
gennaio 1997.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera con sede in via
Tommaso Schiva, 29 - 18100 Imperia e che il predetto Consorzio
possiede i requisiti previsti all'art.13, comma 1 del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito il parere della Regione Liguria competente per
territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover
procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della
D.O.P. «Riviera Ligure» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e
della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «RIVIERA LIGURE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» accompagnata da una delle seguenti  menzioni geografiche aggiuntive: «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

«Riviera Ligure - Riviera dei Fiori», «Riviera Ligure - Riviera del Ponente Savonese», «Riviera Ligure - Riviera di Levante»

Art. 2.

Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione  geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
2. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione  geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono,  altresi' concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 50%.
3. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione  geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola,  Pignola e le cultivar locali autoctone per almeno il 65%. Possono, altresi' concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 35%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo della Regione
Liguria. Tale zona e' riportata in apposita cartografia.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Riviera Ligure» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
«Riviera dei Fiori» comprende, nella Provincia di Imperia, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cervo, Ranzo,
Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di
Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio,
Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia,
Pietrabruna, Pornasssio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro,
Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia,
Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto
Ligure, CastelVittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Baiardo, Diano
Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prela', Pigna, Apricale,
Villa Faraldi, Vallecrosia, S.Biagio, Bordighera, Soldano,
Ospedaletti, Seborga, Olivetta S.Michele, Rocchetta Nervina,
Carpasio, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure,
Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della
Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.


3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione protetta «Riviera
Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera
del Ponente Savonese», comprende nella Provincia di Savona l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Orco Feglino, Finale
Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli,
Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico,
Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva,
Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia,
Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda,
Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto
Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Porzio,
Stella, Zuccarello.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
«Riviera di Levante», comprende, nelle Province di Genova e La
Spezia, l'intero territorio amministrativo, dei seguenti comuni:
provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne,
Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano, Certenoli, Recco,
Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante,
Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli,
Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli,
Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego,
Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese.
Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano
Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara,
Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto,
Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore,
Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
attraverso la documentazione dei prodotti in entrata ed in uscita. E'
infatti obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella
filiera, compilare appositi documenti che accompagnano gli
spostamenti di ogni partita di olive e/o olio indicandone tutte le
informazioni utili a garantire l'origine del prodotto. Questi
documenti devono essere trasmessi all'organismo di controllo che nel
corso delle verifiche ispettive li controllera' unitamente alle
registrazioni delle operazioni atte a garantire la tracciabilita' del
prodotto. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e
confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera
di produzione) del prodotto. L'olivicoltore aventi gli oliveti
inseriti nel sistema di controllo identifica e tiene separate le
olive destinate alla denominazione di origine protetta Riviera Ligure
e trasmette all'autorita' l'informazione sulla movimentazione del
prodotto e la produzione realizzata nella campagna. Tutti gli
operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi
elenchi saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art.1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte
pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona
indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla
disgregazione della roccia madre di origine calcarea.
4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in
pendenza piu' o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano
dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea
(Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno
dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto
nelle quote piu' elevate.
5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese»,
sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di
produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di
giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione
della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine
calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi
d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente
profondi, resi piu' sciolti e di maggiore permeabilita' nelle quote
piu' elevate a causa della presenza di scisti.
6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in
pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da
muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla
roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e
scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna
sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri
sono sciolti a prevalenza sabbiosa.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 7000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 25%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra'
essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita
purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti
massimi sopra indicati.

Art. 6.

Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3
dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera Levante», comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»,
accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a giallo-verde;
descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):
nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve
essere = 0;
fruttato: mediana ≥ 3;
piccante: mediana ≤ 2;
amaro: mediana ≤ 2;
dolce: mediana ≥ 4;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,160.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»,
accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente
Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo-verde a giallo;
descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):
nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve
essere = 0;
fruttato: mediana ≥ 3;
piccante: mediana ≤ 2,5;
amaro: mediana ≤ 2,5;
dolce: mediana ≥ 4;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio:
numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,160.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»,
accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a verde-giallo;
descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):
nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve
essere = 0;
fruttato: mediana ≥ 3;
piccante: mediana ≤ 4;
amaro: mediana ≤ 4;
dolce: mediana ≥ 4;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio:
numero perossidi <= 18 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,160.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
6. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal piano dei controlli, approvato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari
condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar
specifiche di questo territorio danno infatti un carattere distintivo
all'olio ligure.
Questi elementi, cultivar specifiche della Liguria ed ambiente
inteso come clima e territorio oltre che la stessa scalarita' di
maturazione delle olive delle specifiche cultivar liguri, concorrono
al profilo dell'olio extra vergine a denominazione di origine
protetta Riviera Ligure, caratterizzato dall'equilibrio tra le note
dolce e fruttato leggero.
Altri elementi che comprovano il legame prodotto/territorio sono
le varieta' di olivo esclusive della Liguria, i valori di acido
oleico tra i piu' elevati di tutta Italia strettamente correlati alla
varieta' e al clima e le modalita' colturali (in particolare
raccolta) coinfluenzati dalla orografica territoriale.
L'introduzione e la diffusione dell'ulivo e' storicamente
attribuita ai monaci benedettini che selezionarono nell'alto medioevo
le cultivar locali e migliorarono le tecniche di coltivazione
insegnando l'utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei
muretti a secco. Il commercio dell'olio della riviera ligure e'
certificato dai documenti relativi alla Repubblica di Genova in
merito all'amministrazione ed al vettovagliamento della citta': dal
1593 viene istituita la Magistratura dei provvisori dell'olio che
garantiva l'imparzialita' dell'amministrazione di questo importante
bene, introducendo l'obbligo per i produttori della riviera ligure di
consegnare una quota di produzione ad un prezzo fissato.
Documenti del XVII secolo confermano forniture di olio di oliva
della riviera ligure per esempio al Ducato di Milano, al Principe di
Savoia.
La vocazione olearia ligure si consolida poi nel XVIII secolo e
prosegue con un fiorente commercio dell'olio locale soprattutto a
ponente. Alla fine dell'ottocento la fama e le caratteristiche
dell'olio ligure sono ben note anche all'estero, come emerge da
manuali di produzioni alimentari. E' a questo periodo che risale la
denominazione «Riviera Ligure», epoca in cui la Liguria e' passata
sotto la dominazione della casa Savoia ed in cui la riviera di Genova
e' divenuta Riviera Ligure, acquisendo le menzioni «ponente» e
«levante» che ricordano la posizione centrale occupata da Genova. E'
subito dopo l'unificazione d'Italia, quando la Liguria ha acquisito
l'estensione geografica che ha attualmente, senza la zona di Nizza,
che il termine «Riviera» si e' imposto quale denominazione corrente
della produzione olivicola della regione.

Art. 9.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, e' consentito solo se il prodotto e'
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti
facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento
sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dall'art. 3 e 5 comma 1.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3 e di quanto disposto dall'art. 5.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non
superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata «Riviera Ligure».
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro, metallo e ceramica di capacita' non superiore a
litri 5.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

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