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Olio di oliva Terre Aurunche Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Terre Aurunche

L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche Dop" deve essere ottenuto esclusivamente dalle varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei  territori di alcuni comuni della provincia di Caserta e cioè Sessana (per non meno del 70 %) e Corniola, Itrana e Tenacella da sole o congiuntamente, per non piu' del 30%.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2012  

Iscrizione della denominazione «Terre Aurunche» nel registro delle denominazioni di origine  protetta e delle indicazioni geografiche protette. (12A00555)

Vai a Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Terre Aurunche"

(GU n.19 del 24-1-2012)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del
19 dicembre 2011, la denominazione «Terre Aurunche» riferita alle
categorie Materie Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.), e'
iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle
denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione
della Denominazione di Origine Protetta «Terre Aurunche», affinche'
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», registrata in
sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1361 del 19 dicembre 2011.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione
«Terre Aurunche», possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione
«denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: Sanna

Allegato


Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Terre Aurunche"



Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine protetta "Terre Aurunche" e' riservata all'olio extravergine di oliva,  che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche" a denominazione di origine protetta deve essere  ottenuto esclusivamente dalle seguenti varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei  territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo  designato:

a) "Sessana", per non meno del 70 %;
b) "Corniola", "Itrana" e "Tenacella" da sole o congiuntamente, per
non piu' del 30%.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
"Terre Aurunche" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:
ATTRIBUTI POSITIVI (ai sensi dell'all. XII Reg. CE 796/2002)
Fruttato: intensita' tra 30% e 70%
Amaro: intensita' tra 30% e 70%
Piccante: intensita' tra 30% e 70%
ATTRIBUTI POSITIVI VARIETALI (ai sensi del Reg. CEE 2561/91
e ss.mm.ii.)
DESCRITTORE MEDIANA
Carciofo 2 - 4
Mandorla 1 - 3

Caratteristiche chimico-fisiche:
Acidita' libera max: < 0,60;
Numero di perossidi: <= 13 Meq./Kg;
K 232: <= 2,10;
Polifenoli totali: >= 130 mg/Kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati
secondo le metodiche di cui ai Reg. CEE n. 2568/91 nonche' Reg. n.
(CE) 796/2002 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
Zona di Produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Terre
Aurunche" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca
della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano
Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro,
Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano,
Tora e Piccilli.

ART. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per
ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.

ART. 5
Metodo di ottenimento

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti,
destinati alla produzione degli oli extravergine a denominazione di
origine protetta devono essere quelle specifiche della zone di
produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le
tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico -
fisiche stabilite dal presente disciplinare.La potatura di
mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni. Il terreno
puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente. Il diserbo
chimico e' ammesso solo nei terreni in cui non e' possibile
effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro
nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei
parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, va effettuata previo
monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di
intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola.
Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue. La raccolta
delle olive deve essere conclusa, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi
meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o
cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. E'
vietato l'uso di cascolanti. Le cassette o cassoni contenenti le
drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed
areati, al riparo dall'acqua, dal vento fino alla fase di molitura.
Le olive devono essere molite entro e non oltre 48 ore dalla
raccolta. La produzione massima di olive per ettaro, riferita a
coltura specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate per ettaro.
La produzione massima di olive per pianta e' di 40 chilogrammi. La
resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20% espressa in
chilogrammi. La produzione delle olive della denominazione di origine
protetta "Terre Aurunche" puo' avvenire da impianti condotti con
metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con l'osservanza
delle norme di "Normale Buona Pratica Agricola" della Regione
Campania;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle
norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal
programma della Regione Campania.
c) biologico.

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Terre Aurunche" devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione di cui al precedente articolo 3 al fine di garantire la
rintracciabilita' ed il controllo. Per l'estrazione dell'olio sono
ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che
preservino le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche
specificate nel precedente art. 2. La durata del processo di
lavorazione deve essere tale da impedire processi di ossidazione e
fermentazione della pasta arrecanti difetti di lavorazione all'olio.
La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve
superare i 27°C, la durata non deve superare i 40 minuti.
E' vietato il ripasso, cioe' la doppia centrifugazione della pasta
delle olive senza interruzione.
E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica
e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in
frantoio.
La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a
norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati di
sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati
chiusi e asciutti.

ART. 6
Legame con l'ambiente

La zona geografica di produzione dell'olio extra vergine di oliva
"Terre Aurunche" e' quella che ha ricevuto in epoche geologiche
passate le colate, le eruzioni e le piogge vulcaniche del
Roccamonfina, relitto vulcanico tra i piu' estesi d'Europa. Tale
condizione ha generato substrati agrari pressoche' omogenei, inoltre
in questa zona la cultivar Sessana e' presente da sempre in maniera
significativa.
Per tali motivi si e' deciso di perimetrare la zona di produzione
della DOP "Terre Aurunche" ai terreni in passato sottoposti alle
eruzioni del vulcano Roccamonfina e attualmente coltivati
prevalentemente con la cultivar "Sessana".
La zona geografica di produzione e' caratterizzata da clima
semiasciutto mite, tipico dell'area mediterranea, con piovosita'
concentrata nel periodo autunno-vernino. Le escursioni termiche delle
aree a maggiore vocazione olivicola, nel periodo primaverile estivo,
sono spesso elevate, cio' grazie alla vicinanza del Mar Tirreno, a
ovest sud ovest, che determina giornate caldo asciutte nonche' la
presenza di massicci montuosi a ridosso dell'area (il massiccio del
Matese ad est e la catena delle Mainarde a nord-est) che provocano
invece nottate fresche.
L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio vulcanico del
Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante nella
caratterizzazione della pedogenesi locale poiche' tutti i terreni
agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati dalla
disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche avvenute in
eta' pleistocenica.
La cultivar "Sessana" e' particolarmente diffusa in tutta la zona di
produzione della DOP Terre Aurunche. Negli areali limitrofi essa e'
presente, ma in maniera minore. La sua particolare forma di
espansione, tendenzialmente assurgente se lasciata libera di crescere
senza interventi di potature razionali, rappresenta una forte
caratterizzazione del paesaggio locale. L'origine della cultivar
"Sessana" e' profondamente radicata nel territorio a tal punto che il
suo nome deriva dal nome di un comune, Sessa Aurunca, il piu' esteso
della zona geografica di produzione.
Il connubio tra la specificita' dei terreni della zona di produzione
della DOP "Terre Aurunche" e la cultivar "Sessana" rende questo
prodotto particolarmente specifico della zona di produzione.
Inoltre le caratteristiche morfologiche dei suoi frutti, piccioli
corti o non eccessivamente sviluppati, rendono la coltivazione e in
particolar modo la raccolta delle olive connotate da caratteri di
forte tipicita': gli interventi di raccolta meccanizzata non sono
sufficienti a raccogliere tutto il prodotto, per tale motivo la
raccolta manuale rappresenta ancora l'unico efficace metodo per
garantire un raccolto quantitativamente significativo. Grazie a tale
metodologia oggi, come ieri, si raccoglie il frutto in condizioni di
integrita' notevole e in condizioni di maturazione ottimale per
ottenere un olio di particolare pregevolezza.
L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche", prodotto
esclusivamente con varieta' autoctone, e' un olio estremamente
rappresentativo del territorio per la forte presenza della cultivar
"Sessana".
Nell'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche" si percepiscono
profumi fruttati puliti con tipici sentori riconducibili a spiccate
note di carciofo, accompagnati da un gusto dai buoni toni di amaro e
piccante, il tutto equilibrato da percezioni mandorlate talvolta
dolci.
L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche" si contraddistingue
anche per un buon contenuto in polifenoli.
Tali caratteristiche, indubbiamente singolari, sono generate dalla
contemporanea presenza nella zona di produzione di un clima mite,
accompagnato pero' da nottate fresche, e ad un terreno di natura
vulcanica, ricco in macroelementi e microelementi essenziali alla
produzione di olive e di olio di qualita'.
Grazie alla pedogenesi disgregativa delle colate e delle eruzioni
piroclastiche del vulcano Roccamonfina avvenute in eta'
pleistocenica, i terreni derivati sono particolarmente dotati di
tutti i macroelementi, essenziali a qualsiasi coltura agraria. La
presenza, inoltre, di un discreto corredo di microelementi, in
particolar modo di manganese (elemento catalizzatore di molti
processi enzimatici e biochimici oltre ad essere determinante nella
formazioni di molte vitamine e della clorofilla), magnesio (elemento
fondamentale nella formazione della molecola di clorofilla) e zinco
(elemento che migliora l'efficienza della pianta nell'utilizzo dei
composti azotati favorendo l'allungamento cellulare e a cui e' da
attribuire l'habitus tendenzialmente assurgente della pianta di
cultivar Sessana), rendono i terreni dell'area geografica delimitata
un substrato particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo
della cultivar "Sessana".
I prodotti derivati da questa varieta' infatti, grazie anche alla
particolarita' del clima, sono particolarmente pregevoli e ricchi di
sostanze polifenoliche; e' infatti noto che la ricchezza in
polifenoli di un olio di oliva e' conseguenza di una efficiente
attivita' fotosintetica e della sintesi proteica, dal che' deriva che
i microelementi maggiormente presenti nei terreni ove si coltiva la
cultivar "Sessana" rendono questa varieta', tra quelle presenti nella
zona ed in provincia di Caserta, quella maggiormente ricca in
polifenoli.
Il particolare e ricco corredo dei terreni vulcanici della zona che
ben si prestano a sostenere i piu' importanti processi enzimatici e
biochimici della pianta, unite alle condizioni di mitezza del clima e
le escursioni termiche favoriscono la presenza nell'olio "Terre
Aurunche" di sentori mandorlati e la presenza di note fruttate piu' o
meno intense che si esaltano in sentori di carciofo.

Testimonianze storiche e culturali

L'olio di oliva delle Terre Aurunche e' fortemente radicato nel
territorio ed e' il frutto dell'interazione tra terreno, clima,
ambiente e uomo. Risultato di cio' e' una particolare importanza, da
sempre riservata ai terreni olivetati al punto che spesso gli oliveti
avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti
gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno. Nel
manoscritto "TERRITORI ET OLIVETI A.G.P.", volume probabilmente in
uso a qualche amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i
movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e
una parte esclusiva e' riservati agli oliveti affinche' non si
confondessero con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con
il territorio, inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, e'
ulteriormente testimoniato da una considerazione squisitamente
filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i
fondi con toponimi conosciuti nella zona. Nel manoscritto citato,
nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel
denominare gli oliveti al fine di classificarli ed apprezzarne in
maniera differenziale il prodotto che da essi derivava. Troviamo
quindi intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli "OLIUETI":
Corte Grande; Fossatiello; Palombarella; Bosse; Piscitiello; Grotte
Pilone; Sferra Cavallo; Cellaro; Tuoro Contardo; Corte delle Pigne;
Corte di Sorbello; Pagliarola; Cadarine; Pezzalonga; Acqua auta di
Gramegna; Selva Nera den Lamia; ecc, siti in area di Sessa Aurunca.
Ed ancora "Territori in Carinola": Garrusi; Chiusa; Casaleciello;
Cantalupi; Via della Cerqua; San Gio: e Paulo; Pantanella; Cantaro;
Chiuppetiello; Armarani; Santo Vennitto; Pezza frande; Viallonghi;
Santa Croce; ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.
L'insieme di queste denominazioni sono le "TERRE AURUNCHE" ed alcune
di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi ed in
taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso
grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva
L'olivo rappresenta la coltura agraria piu' tradizionale e piu'
espressiva del territorio in cui e' radicata, essa e' l'ultima
coltivazione che subisce il fenomeno dell'abbandono; c'e' quasi un
rapporto sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con
tutto cio' che a questo e' dedicato. E' l'esempio tipico di
coltivazione tradizionale famigliare; come se fosse nel DNA delle
genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio
per il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico
per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di
ricchezza o poverta': nei matrimoni di campagna di una volta la dote
della sposa veniva spesso valutata anche in base alle "staia" di olio
che essa conferiva alla nuova famiglia come rendita annuale. Lo
"staio" era una unita' di misura di capacita', 10 o 11 litri a
seconda della zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio
di oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le
genti aurunche e' ancora testimoniata dall'usanza diffusa e
addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti
ogni qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde
il suo contenuto.
La raccolta delle olive e la loro frangitura da sempre rappresenta un
evento che, piu' che il resoconto economico di un'annata agraria,
scandisce un periodo dell'anno, e dell'inverno in particolare, dove,
prossimi al Natale, i frantoi rappresentano il temporaneo punto di
aggregazione locale con forte valenza sociale. E' li' che spesso si
dirimono questioni sorte anche a causa della raccolta delle olive; la
particolare caratteristica dei rispetto ai proprietari degli oliveti.
I primi talvolta dettano leggi sui secondi che sono letteralmente
presi "in ostaggio", circa i tempi e le condizioni di raccolta delle
olive, incidendo in maniera significativa sulla qualita' del prodotto
derivato.

ART.7
Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Terre Aurunche" e' controllato da un organismo di controllo
conformemente agli Artt. 10 e 11 del regolamento (CE) N.510/2006.Tale
struttura e' l'organismo di controllo IS.ME.CERT, via G. Porzio -
Centro Direzionale, Isola G/1, Scala C, 13° piano, int.98; 80143 -
Napoli.

ART. 8
Confezionamento ed etichettatura

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Terre Aurunche" deve essere commercializzato in recipienti di
capacita' non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o
terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche
ed organolettiche del prodotto.
Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose
recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di
controllo.
E' possibile il confezionamento al di fuori dell'area geografica di
produzione purche' avvenga entro 20 giorni dalla data di
comunicazione dell'esito delle verifiche
chimico-fisiche-organolettiche effettuate dalla struttura di
controllo di cui all'art. 7. Cio' garantisce al consumatore finale il
mantenimento delle caratteristiche dell'olio "Terre Aurunche" e in
particolare delle tipiche note di carciofo e di mandorla anche quando
sottoposto alle operazioni di trasporto.

a) Sulle etichette dovra' essere riportato il nome della
denominazione di origine protetta "Terre Aurunche" in caratteri
chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto
delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
b) Dovra' inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile
con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo:
un cerchio il cui colore e' (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% - (K)
0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio e' del colore (CMYK): (C)
10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio troviamo,
nella meta' superiore superiore in maniera anulare, la scritta "terre
aurunche" fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente
colore (CMYK):
(C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella meta' inferiore in
maniera anulare, la scritta "olio extravergine di oliva D.O.P." fatta
con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore (CMYK): (C)
79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di grandezza tra
queste due scritte deve essere di 1,8 : 1 a favore della scritta
"terre aurunche"; all'interno del cerchio e delle due scritte sopra
citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente colore
(CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico
raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M)
1% - (Y) 100% - (K) 0%; una segno grafico raffigurante un ponte
avente colore(CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un
ultima segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C)
43% -
(M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio
raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura in
basso a destra a 135°.


Terre Aurunche

c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale,
l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la
quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
d) E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con
metodo di agricoltura biologica o integrata.
e) E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.
f) Alla denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto e similari; e' altresi' vietato il
ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche
diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad
aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine
protetta.

 

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