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Olio evo Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Veneto Valpolicella, Veneto - Veneto del Grappa, Veneto - Euganei e Berici

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" comprende i territori olivati atti a  conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di  produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VENETO VALPOLICELLA", "VENETO EUGANEI E BERICI", "VENETO DEL GRAPPA"


Art.1
(denominazione )
La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto
del Grappa" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art.2
(varietà di olivo)
1) La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" è riservata all'olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Grignano o Favarol per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio, Maurino, Pendolino,
Leccio del Como, Trep o Drop in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere
altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
2) La denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presentì, da sole o
congiuntamente, negli oliveti: Leccino e Rasara per almeno il 50%; Frantoio, Maurino,
Pendolino, Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore al 50%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non
superiore al 10%.
3) La denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" è riservata all'olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presentì, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio del Como,
Padanina in misura non superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.


Art.3
( zona di produzione )
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo
della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolce, S.Ambrogio di Valpolicella, Fumane,S. Pietro in Cariano, S. Anna
dAlfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino
Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, lilasi,
Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S.Giovanni Ilarione,
Montecchia di Crosara ,Ronca, Monteforte d Alpone, S.Bonifacio.
Provincia di Padova:
Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano
Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Cervarese
S. Croce.
Provincia di Vicenza:
Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo,
Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla
Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano, Campiglia
dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino,
Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, B reganze, Molvena, Pianezze, S. Lorenzo, Mason
Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano
d Ezzelino, Mussolente.
Provincia di Treviso:
Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del
Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio
Veneto, Conegliano, Susegana.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Veneto - Valpolicella" comprende, in provincia di Verona,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brentino Belluno, Dolce, S. Ambrogio di
Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella,
Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline,
Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, lilasi, Colognola ai Colli, Caldiero,
Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara,
Ronca, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio.
3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Veneto - Euganei e Berici" comprende, nelle province di
Padova e Vicenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Arzignano, Montorsi Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo,
Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo,
Altavilla Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano,
Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, Mossane, Barbarano
Vicentino, Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este,
Torreglia, Galzignago Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme,
Battaglia Terme.
4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Veneto - Veneto del Grappa" comprende, nelle province di Vicenza e Treviso, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Zugliano, Sarcedo,  Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze S.Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S.  Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Borso  del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Sussegana.


Art.4
( caratteristiche di coltivazione )
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio
extravergine di oliva di cui all'art.1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della
zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche
qualitative.
2) I sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelle
tradizionalmente usate o, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli
oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'arti.
3) Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata al precedente
art.3 i cui terreni presentano origini e caratteristiche varie.
4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Veneto
Valpolicella" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 2 dell'art.3, i cui terreni sono in genere poveri, molto calcarei,
tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio e fosforo, con scarsa solubilità.
5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denomşÎazione di origine protetta "Veneto
Euganei e Berici" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 3 dell'art.3, i cui terreni presentano una matrice geologica di tipo
sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con reazione alcalina.
6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Veneto
del Grappa" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 4 dell'art.3, i cui terreni posti ai piedi dei massiccio del Monte Grappa sono
derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati da fascie sabbiose o marmose-argillose.
7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine di cui all'art.1 dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art.1 non può superare Kg. 7000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.
9) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti
attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti
massimi sopra indicati.
10) Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente
indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna
delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.
11) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo la procedura prevista
dal DM 4 novembrel993, n. 573, in unica soluzione.
12) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di
idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni
dei produttori olivicoli ai sensi delľart.5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella
zona delimitata dal disciplinare di produzione.


Art .5
(modalità di oleificazione )
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Veneto Valpolicella" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punti 2
dell'art .3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Veneto Euganei e Berici" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al
punto 3 dell'art .3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Veneto del Grappa" comprende liniero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto
4dell'art.3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine di cui all'art.! deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con
mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.! sono ammessi soltanto i processi
meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.


Art .6
( caratteristiche al consumo )
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Veneto Valpolicella" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo con lieve tonalità di verde per gli oli freschi;
- odore: di fruttato leggero;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e retrogusto muschiato;
- punteggio al Panel test >= 7,5
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100
grammi di olio;
- numero perossidi: <= 10 Meq02/Kg.
- acido oleico: >= 75%
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Veneto Euganei e Berici" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde-oro da intenso a marcato;
- odore: fruttato di varia intensità;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;
- punteggio al Panel Test >= 7,5;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
grammi di olio;
- numero perossidi: <= 11 Meq02/Kg;
- acido oleico: >= 76%.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Veneto del Grappa" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde-oro con modeste variazioni del giallo;
- odore: fruttato di varia intensità;
- sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi;
- punteggio al Panel Test: >= 7,5
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100
grammi di olio;
- numero perossidi: <= 11 Meq02/Kg;
- acido oleico: >= 76% .
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E..
5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito
dell'espletamento delle procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.


Art.7
( designazione e presentazione )
Alla denominazione di origine protetta di cui ali'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano
significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il
riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o
nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato
ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'arti devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
delľart.3.
L'uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelle utilizzati
per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art.1.
6 II nome della denominazione di origine protetta di cui all'art.! deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su
di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
7 L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art.1 deve
essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
8 E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

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