Olio Extravergine di Oliva Vulture DOP
L’Olio Extravergine di Oliva Vulture DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60 % cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà; «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara», «Laudolia», in misura non superiore al 40 %, da sole o congiuntamente.
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture» un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare
VULTURE DOP
n. UE: IT-PDO-0105-01390 - 21.10.2015
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione
«Vulture»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Le caratteristiche dell’Olio Extra Vergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:
1 -
Acidità espressa in acido oleico: ≤ 0,38 %;
Indice di perossidi (mEq di O2/Kg): ≤ 10;
Polifenoli totali: ≥ 150;
K 232: ≤ 2,0.
2 -
Colore: giallo ambrato con riflessi verdi;
Odore/flavour:
fruttato |
: |
mediana 4-6, con eventuale note d’erba falciata; |
amaro |
: |
debole/moderato, mediana 2-6; |
piccante |
: |
debole/moderato, mediana 2-6. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 60 % cultivar «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà; «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», «Rotondella», «Nocellara», «Laudolia», in misura non superiore al 40 %, da sole o congiuntamente.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell’olio, riguardanti il prodotto «Vulture» DOP devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il condizionamento può avvenire nella zona di produzione e fuori dalla stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell’olio ed il frantoio di produzione.
La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il nome della denominazione di origine protetta «Vulture» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, secondo il seguente logotipo in carattere Sabon Bold:
Con la possibilità di aggiungere: «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP».
Sulle etichette devono essere riportate tutte le dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, oltre l’annata e il lotto di produzione.
Alla denominazione è vietato aggiungere qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare: è tuttavia consentita la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all’origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l’imbottigliamento sia effettuato da terzi.
È possibile l’utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
È consentita la menzione e il logo che fanno riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.
Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall’Organismo di controllo.
Sono ammesse contro etichette e collarini dei confezionatori.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
5. Legame con la zona geografica
L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte «Vulture» un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell’olio «Vulture» sono situate sulle pendici del Vulture esposte ad est – sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. Il territorio delimitato si estende fra un’altitudine slm tra i 400 e i 700 metri e ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche.
Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1 000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all’inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata e in estate.
La temperatura media annua oscilla fra i 14 e i 15 °C e i mesi più freddi risultano gennaio e febbraio con temperature medie di 4-6 °C e che spesso scendono anche sotto zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell’olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell’olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili appunto per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6 %. Secondo ricerche condotte dall’Università della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dal stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3 000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavità cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell’acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione è la presenza della varietà «Ogliarola del Vulture», varietà autoctona che nei secoli naturalmente e con l’aiuto degli olivicoltori si è selezionata occupando l’area geografica delimitata: la varietà non ha potuto espandersi a più elevate altitudini per i rigori dell’inverno e nelle zone più calde data la presenza di varietà più produttive con piante di maggiore vigoria e più resistenti alle alte temperature. Infatti è stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l’origine della varietà e la tolleranza alle temperature: le varietà native di località più fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varietà native delle località più calde sono più tolleranti e viceversa. Di conseguenza l’Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell’olio Vulture DOP. Nel Vulture, l’olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità paesaggistica e ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio è colpito. Occupando le pendici esposte ad est – sud del Monte Vulture, di fatto l’olivo occupa terreni in pendenza e l’azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna. Un’azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. Nell’area del Vulture l’olivo è presente dall’antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l’Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell’olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell’olivo e della produzione dell’olio nell’area del Vulture, nonché l’evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) e infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
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