Oliva Ascolana del Piceno Dop - Modifica del disciplinare 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Oliva Ascolana del Piceno” registrata
in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1855/2005 della
Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 297 del 15 novembre 2005.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Oliva Ascolana del Piceno” registrata
in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1855/2005 della
Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 297 del 15 novembre 2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l’art. 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio
così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di misure sanitarie
o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6 così come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che
stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto
all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o
motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorità competenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea L 322 del 25 novembre 2005, con il
quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la Denominazione di Origine Protetta “Oliva Ascolana del Piceno”;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’oliva Ascolana
del Piceno presentata in data 18 agosto 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di
produzione relativamente alla data di inizio raccolta delle olive;
Visto il decreto del dirigente della Regione Marche n. 299 del 2 settembre 2022, e la
determina dirigenziale della Regione Abruzzo Prot. N. RA/0321647/22 che hanno ufficialmente
riconosciuto la necessità per l’annata 2022 di anticipare la data di raccolta delle olive;
Considerato che, dalle relazioni allegate ai provvedimenti delle Regione Marche e Abruzzo,
emerge con chiarezza che l’andamento climatico 2022 è stato caratterizzato da elevate temperature e carenza di precipitazione dei mesi estivi, che ha determinato un forte anticipo della raccolta;
Considerato che il disciplinare di produzione all’art. 4 prevede l’inizio della raccolta delle olive dal 10 settembre e che il mantenimento di questa data, nell’annata olivicola 2022, comprometterebbe la qualità delle olive alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici,
comportando un grave danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione
dell’Oliva Ascolana del Piceno ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n.
1151/2012 e dall’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP “Oliva Ascolana del Piceno”. attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.
PROVVEDE
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Oliva Ascolana del Piceno”..registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza del Regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Oliva Ascolana del Piceno” è temporanea e riguarda esclusivamente l’annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.
Roma,
Il Dirigente
Roberta Cafiero
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Ministero delle politiche agricole Alimentari, forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
“Oliva Ascolana del Piceno” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Oliva Ascolana del Piceno”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 46 del 24 febbraio
2006 è modificato all’articolo 4:
Testo in vigore
ART. 4
- la raccolta va effettuata tra il 10 Settembre ed il 20 Ottobre;
Testo modificato
ART. 4
- la raccolta va effettuata tra il 30 agosto ed il 20 Ottobre;
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.