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Oliva Ascolana del Piceno Dop - Modifica del disciplinare 2024

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Oliva Ascolana del Piceno Dop

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della dop Oliva Ascolana del  Piceno all'articolo 4

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 25 marzo 2024  

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Oliva Ascolana del  Piceno» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n.1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005. (24A01666)

(GU n.78 del 3-4-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
n. 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europea L 322 del 25 novembre 2005, con il quale e' stata iscritta
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Oliva Ascolana del Piceno»;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela e
valorizzazione dell'Oliva Ascolana del Piceno presentata in data 30
agosto 2023 per una modifica temporanea del disciplinare di
produzione relativamente alla data di inizio raccolta delle olive;
Vista la nota del dirigente della Regione Marche pervenuta a questo
ufficio in data 20 ottobre 2023, e la determina dirigenziale della
Regione Abruzzo prot. DPD019/114 del 4 settembre 2023 che hanno
ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di
anticipare la data di raccolta delle olive;
Considerato che, dalle relazioni allegate ai provvedimenti delle
Regione Marche e Abruzzo, emerge con chiarezza che l'andamento
climatico 2023 e' stato caratterizzato da elevate temperature e
carenza di precipitazione dei mesi estivi, che hanno determinato un
anticipo delle fasi fenologiche;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede
l'inizio della raccolta delle olive dal 10 settembre e che il
mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2023,
comprometterebbe la qualita' delle olive alterando sia i parametri
chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno
economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali dell'«Oliva Ascolana del Piceno» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'«Oliva Ascolana del Piceno» ai sensi
del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della
Commissione del 1° aprile 2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno»,
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» e' modificato all'art. 4 come di seguito riportato:
Art. 4 (Tecniche colturali). - Il territorio su cui insiste la
produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del
Piceno» ha le seguenti caratteristiche pedo-climatiche: - terreni di
natura variabile dal calcareo - argilloso all'arenaceo, con pH
mediamente sub-alcalini; - altitudine delle aree di produzione
variabile dai 20 ai 500 m.s.l.m. Le tecniche colturali adottate sono
le seguenti: - gli impianti hanno sesti posizionati in modo tale da
favorire una buona areazione ed illuminazione per permettere
l'allegagione; - esclusivamente per quanto riguarda gli impianti
realizzati successivamente alla data di registrazione della
denominazione devono essere rispettate le seguenti condizioni: -
densita' di impianto non superiore a 300 piante/ha (sesto di impianto
6x6); - presenza di piante di ascolana tenera di almeno il 60%; -
presenza di piante impollinatrici non superiore al 40%; - le forme di
allevamento da utilizzare sono quelle libere (vaso, globo, monocono
ecc.); - l'irrigazione e' consentita, ma va interrotta almeno venti
giorni prima della raccolta; - la raccolta va effettuata tra il 4
settembre ed il 20 ottobre; - la produzione unitaria massima di olive
per impianti specializzati e' di 7ton/ha, per piante in coltura
promiscua e' pari a 50Kg/pianta.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2023/24.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP  «Oliva Ascolana del Piceno» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 25 marzo 2024

Il dirigente: Cafiero

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