Oliva Ascolana del Piceno Dop - Modifica del disciplinare di produzione - 2024
Il nucleo originario di diffusione della coltivazione, va ricondotto ai Comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Castel di Lama, in Provincia di Ascoli Piceno e S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto in Provincia di Teramo. Le olive da tavola provenienti da questi territori, erano conosciute dai classici latini come «Ulivae Picenae». Notevole l'incidenza della tecnica di trasformazione adottata nei comprensori di storica diffusione, sui caratteri del prodotto originario e relativa all'uso di un carbonato alcalino per estrarre dalle olive, insieme al grasso, le sostanze amare. I monaci benedettini olivetani del Piceno, furono i primi ad operare la concia delle olive e a testimoniare il carattere di un'industria locale basata proprio sulla preparazione delle olive da tavola. Le prime notizie circa la farcitura dell'oliva ascolana risalgono al 1600 periodo in cui queste una volta denocciolate, venivano riempite di erbe (olive giudee). La ricetta attuale invece, ha origine nel XIX secolo con farcitura a prevalente base di carni, quale specialita' in uso in famiglie agiate.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 novembre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Oliva Ascolana del Piceno». (24A06029)
(GU n.268 del 15-11-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753, e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Vistol'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche
di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il
quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e
approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e'
situata la zona geografica del prodotto in questione e sono
comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio tutela
valorizzazione «Oliva Ascolana del Piceno» DOP, che possiede i
requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre
2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del
Piceno», registrata con regolamento (Ce) n. 1855/2005 della
Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella GU L 297/5 del 15
novembre 2005;
Visto il parere positivo delle Regioni Marche e Abruzzo competenti
per territorio circa la richiesta di modifica;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2024,
con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Oliva Ascolana del Piceno» ai fini della presentazione di
opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Oliva Ascolana del Piceno»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2024
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno», figura in allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 6 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione Oliva Ascolana del Piceno DOP
Art. 1.
Denominazione
La denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»
e' riservata alle olive in salamoia o ripiene che rispondono ai
requisiti e alle condizioni stabilite ed indicate nel presente
disciplinare di produzione.
Prodotto destinato alla trasformazione: per il prodotto destinato
alla trasformazione, ferme restando le altre caratteristiche previste
dal disciplinare di produzione possono essere utilizzate anche:
le olive in salamoia intere che presentino solo lievi difetti
visivi che non incidono sull'aspetto organolettico;
le olive in salamoia sottoposte a denocciolatura meccanica
mediante taglio longitudinale e non piu' idonee alla farcitura
perche' risultate spezzate.
Tali olive possono fregiarsi della DOP «Oliva Ascolana del
Piceno» solo se vengono utilizzate per la trasformazione e non
possono essere destinate tal quali al consumatore finale.
Art. 2.
Piattaforma varietale
La denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»
designa le olive, in salamoia o ripiene, prodotte nella zona
delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, ottenute
dalla varieta' d'olivo «Ascolana Tenera».
1.1.1.1. Art. 3.
1.1.1.2. Zona di Produzione
La zona di produzione della denominazione d'origine protetta
«Oliva Ascolana del Piceno» comprende per intero i territori dei
seguenti comuni:
comuni della Provincia di Ascoli Piceno: Acquaviva Picena,
Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano,
Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra marittima, Folignano,
Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto
delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Monteprandone,
Offida, Ripatransone, Rotella, Spinetoli, San Benedetto del Tronto,
Venarotta;
comuni della Provincia di Fermo: Altidona, Belmonte Piceno,
Campofilone, Carassai, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete,
Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,
Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte S. Pietrangeli,
Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiberto,
Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo,
Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli,
Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano,
Servigliano, S. Elpidio a Mare, S. Vittoria in Matenano, Torre S.
Patrizio;
comuni della Provincia di Teramo: Martinsicuro, Colonnella,
Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra, Ancarano, Nereto, Torano
Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, S. Omero,
Tortoreto, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Bellante, Campli, Valle
Castellana, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Teramo, Castellalto,
Canzano, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Cortino,
Montorio al Vomano.
Art. 4.
Tecniche colturali
Il territorio su cui insiste la produzione della denominazione
d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» ha le seguenti
caratteristiche pedo-climatiche:
terreni di natura variabile dal calcareo - argilloso
all'arenaceo;
Le tecniche colturali adottate sono le seguenti:
gli impianti hanno sesti posizionati in modo tale da favorire
una buona areazione ed illuminazione per permettere l'allegagione;
esclusivamente per quanto riguarda gli impianti realizzati
successivamente alla data di registrazione della denominazione devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
densita' di impianto non superiore a 300 piante/ha;
presenza di piante di ascolana tenera di almeno il 60%;
presenza di piante impollinatrici non superiore al 40%;
le forme di allevamento da utilizzare sono quelle libere (vaso,
globo, monocono ecc.);
l'irrigazione e' consentita, ma va interrotta almeno dieci
giorni prima della raccolta;
la raccolta va effettuata tra il 1° settembre ed il 20 ottobre
di ciascun anno;
la produzione unitaria massima di olive per impianti
specializzati e' di 7 ton/ha, per piante in coltura promiscua e' pari
a 50Kg/pianta.
Art. 5.
Elementi storici
Il nucleo originario di diffusione della coltivazione, va
ricondotto ai Comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Castel
di Lama, in Provincia di Ascoli Piceno e S. Egidio alla Vibrata,
Civitella del Tronto in Provincia di Teramo. Le olive da tavola
provenienti da questi territori, erano conosciute dai classici latini
come «Ulivae Picenae». Notevole l'incidenza della tecnica di
trasformazione adottata nei comprensori di storica diffusione, sui
caratteri del prodotto originario e relativa all'uso di un carbonato
alcalino per estrarre dalle olive, insieme al grasso, le sostanze
amare. I monaci benedettini olivetani del Piceno, furono i primi ad
operare la concia delle olive e a testimoniare il carattere di
un'industria locale basata proprio sulla preparazione delle olive da
tavola. Le prime notizie circa la farcitura dell'oliva ascolana
risalgono al 1600 periodo in cui queste una volta denocciolate,
venivano riempite di erbe (olive giudee). La ricetta attuale invece,
ha origine nel XIX secolo con farcitura a prevalente base di carni,
quale specialita' in uso in famiglie agiate.
Art. 6.
Metodo di ottenimento
Oliva in salamoia:
a) caratteristiche del frutto
Il frutto fresco ammesso alla lavorazione per la produzione di
oliva ascolana tenera deve presentare i seguenti caratteri:
frutto sano;
lesioni o ammaccature nei limiti previsti dalla norma codex
alimentarius stan 66-1981 e per ciascuna categoria commerciale, di
seguito indicata, la somma delle tolleranze non sara' superiore, in
nessun caso a: extra il 7%; prima il 12%; seconda o standard il 17%;
rapporto polpa nocciolo in peso non inferiore a 4;
polpa di facile distacco dal nocciolo;
colore verde paglierino, proprio, caratteristico del frutto
maturo.
b) lavorazione
Olive in salamoia:
Il trattamento di deamarizzazione deve iniziare non oltre le
quarantotto ore dalla raccolta delle olive. La lavorazione ed il
confezionamento, devono avvenire nell'area di produzione indicata
all'art. 3, seguendo le riconosciute e sperimentate, tecniche di
trasformazione connesse allo stato di maturazione della varieta' ed
alla temperatura dell'ambiente. La lavorazione comprende le seguenti
fasi:
1. deamarizzazione delle olive con immersione in soluzione
di idrato sodico (NaOH) la cui concentrazione non puo' essere
superiore al 3%; la durata del processo e' compresa tra un minimo di
otto ed un massimo di dodici ore;
2. lavaggi per la riduzione dell'alcale residuo;
3. il processo fermentativo deve iniziare aggiungendo
salamoia «iniziale» ad una concentrazione non superiore al 10% di
cloruro di sodio.
E' ammessa la deamarizzazione delle olive definita «al
naturale», ponendole direttamente in salamoia alla concentrazione
iniziale non superiore al 10% di cloruro di sodio, integrandone
gradualmente, nel corso del processo fermentativo, fino ad arrivare
nella fase di conservazione alla concentrazione massima dell'8% di
cloruro di sodio.
E' consentita l'aggiunta di starter a base di batteri lattici.
La durata del processo e' legata allo stato di maturazione
della varieta' e richiede tempi di fermentazione e stoccaggio non
inferiori ai tre mesi.
c) caratteristiche della salamoia
I caratteri della salamoia di conservazione devono essere
contenuti nei limiti previsti dalla norma codex almentarius stan
66-1981.
Oliva ripiena:
La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» ripiena viene
prodotta secondo le modalita' tipiche e tradizionali sotto riportate:
a) caratteristiche degli ingredienti
carni fresche: carni di bovino maturo provenienti dalla
zona di cui all'art 3, minimo 40% - massimo 70%; carni suine mature
provenienti dalla zona di cui all'art. 3 minimo 30% - massimo 50%; e'
tollerata l'aggiunta di carni di pollo provenienti dalla zona di cui
all'art. 3 e/o tacchino fino ad un massimo del 10%.
Ingredienti aggiuntivi: uova sia fresche che pastorizzate.
Le quantita' sono:
per le uova fresche: da 2 a 4, secondo necessita', per kg
di impasto;
per le uova pastorizzate: 1 uovo=50g di uova pastorizzate;
formaggio stagionato grattugiato per aroma ed amalgama,
minimo gr. 100 per kg di impasto; olio extravergine e/o strutto
quanto basta per la cottura delle carni, e' consentito l'uso del
burro nella cottura delle carni purche' indicato in etichetta; vino
bianco secco; cipolla, carota, costa di sedano, noce moscata, sale,
quanto basta per l'insaporimento delle carni in cottura.
Ingredienti facoltativi: e' ammesso l'utilizzo di piccole
quantita' di salsa di pomodoro per l'insaporimento delle carni;
chiodi di garofano; pepe; buccia di limone grattugiata ed altri aromi
di minore entita'.
Ingredienti per la panatura: uova, farina di grano,
pangrattato, in quantita' sufficienti per la formazione di una
leggera copertura dell'oliva ripiena.
II prodotto finito deve contenere almeno il 40% in peso di
oliva denocciolata.
b) lavorazione
possono essere utilizzate le olive in salamoia intere o
denocciolate intere con taglio longitudinale, in salamoia al naturale
intere o denocciolate intere con taglio longitudinale.
Le olive in salamoia possono essere denocciolate sia a mano
che con mezzi meccanici. Le olive denocciolate possono essere farcite
sia a mano che con mezzi meccanici.
Le carni sopracitate, tagliate in pezzi, vengono rosolate
con cipolla, carota e sedano, in olio extravergine di oliva e/o
strutto (e' consentito l'uso del burro) e portate a cottura a fuoco
lento con aggiunta di vino bianco secco e sale. A cottura ultimata la
carne e gli ingredienti aggiuntivi vengono triturati. L'impasto viene
legato con uova, formaggio grattugiato e aggiunta di noce moscata. Le
olive preventivamente denocciolate vengono riempite con l'impasto
cosi' ottenuto.
Le olive ripiene vengono passate nella farina, nell'uovo
battuto ed infine nel pangrattato. Il prodotto finale e' destinato
alla frittura.
Art. 7.
Caratteristiche al consumo
Il prodotto finito, destinato al consumatore finale, deve avere
le seguenti caratteristiche:
a) oliva in salamoia
caratteristiche organolettiche:
visive: colore uniforme dal verde al giallo paglierino;
olfattive: odore caratteristico di fermentato;
gustative: sapore lievemente acido; leggero retrogusto
amarognolo; fragranza e croccantezza in bocca.
caratteristiche microbiologiche:
conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene
alimentare.
caratteristiche fisiche:
polpa piena, fine, compatta, non raggrinzita, non
granulosa.
b) oliva ripiena
caratteristiche organolettiche:
visive: forma tondeggiante o leggermente allungata;
presenza di aree verdi percettibili; alla rottura; la panatura rimane
aderente all'oliva, con impasto che si presenta compatto.
olfattive: percezioni olfattive di media intensita' con
note fruttate di oliva verde e spezie.
gustative: il prodotto risulta croccante, di sapore
delicato con retrogusto amaro da lieve a intenso.
caratteristiche microbiologiche:
conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene
alimentare.
caratteristiche fisiche:
1 kg di olive ripiene deve contenere da un minimo di
sessanta a un massimo di novantacinque unita'.
Art. 8.
Conservazione
Alle olive in salamoia possono essere aggiunti: acidificanti
naturali; parti di pianta come aromatizzanti, infusi di finocchio
selvatico, privi di residui cellulosici ottenuti utilizzando piante
spontanee o piante provenienti da coltivazioni ricadenti nell'area
indicata all'art. 3; e' vietata l'aggiunta di coloranti, conservanti
ed acidificanti, ad eccezione dell'acido L ascorbico (E300),
dell'acido citrico (E330) e dell'acido lattico, con la finalita' di
mantenere l'equilibrio dei valori di acidita' a tutela della
sicurezza alimentare.
Le olive in salamoia o ripiene, fresche o parzialmente cotte,
sono conservate nel rispetto delle condizioni igienico - sanitarie,
rispondenti alle vigenti normative in materia alimentare, assicurate
dalle tecnologie di produzione e condizionamento adottate, incluse,
in via facoltativa pastorizzazione, sterilizzazione, atmosfera
modificata. Le olive ripiene, in caso di conservazioni per periodi
lunghi debbono essere surgelate immediatamente dopo la produzione,
secondo le norme di legge vigenti.
Art. 9.
Adempimenti
Al fine di garantire la rintracciabilita' della denominazione di
origine, i singoli componenti della filiera produttiva devono essere
identificati attraverso la loro iscrizione nei seguenti appositi
elenchi:
a) dei produttori olivicoli con l'identificazione catastale
degli oliveti idonei;
b) dei trasformatori con l'ubicazione degli impianti idonei di
trasformazione delle olive;
c) degli allevatori di carni bovine, suine e di pollame con
l'indicazione del numero dei capi allevati;
d) dei trasformatori di olive ripiene con l'ubicazione degli
impianti idonei di trasformazione delle olive;
e) dei condizionatori, con l'ubicazione degli impianti idonei
al confezionamento delle olive.
Questi elenchi sono attivati, tenuti ed aggiornati dall'organismo
di controllo.
Art. 10.
Designazione e presentazione
Il nome della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana
del Piceno» deve figurare in etichetta con caratteri chiari,
indelebili.
Sull'etichetta dovra', inoltre, figurare la dicitura «in
salamoia» o «olive ripiene» secondo la tipologia di prodotto cui si
riferisce.
Per l'«oliva ripiena», in via facoltativa potranno essere
aggiunte in etichetta le diciture: «denocciolata a mano» ovvero
«denocciolata con mezzi meccanici», «farcita a mano» ovvero «farcita
con mezzi meccanici».
Le olive destinate alla trasformazione possono essere consegnate
in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente,
identificati con apposita etichetta riportante la dicitura «"Oliva
Ascolana del Piceno DOP" destinata alla trasformazione» al fine di
poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilita' del
prodotto.
La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» e' contraddistinta
dal logo che segue:
Descrizione:
l'immagine del logo «Oliva Ascolana del Piceno» si presenta
come un cubo in prospettiva piatta, visto dal basso. Visualizza tre
facce in dimensioni diverse. In quella frontale, quadrato perfetto,
vi sono realizzate due foglie di olivo stilizzate costruite
esternamente da un cerchio inscritto al quadrato e internamente
delimitate dall'ovale che a sua volta rappresenta un'oliva tagliata
orizzontalmente da tre linee ondulate che separano l'oliva stessa in
quattro parti; l'asse centrale dell'oliva (ovale) e la costruzione
delle foglie rispetto alla base hanno una inclinazione verso destra
di 30°, l'oliva e le foglie sono unite da un rametto che si tronca
nello spigolo del quadrato basso a sinistra.
Nella faccia sotto a quella centrale, di medio sviluppo, vi e'
riportata l'immagine grafica di un castello con prospettiva scolpita
su trama travertino, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia
frontale di 30°.
Nella terza faccia laterale sinistra, di piccolo sviluppo, con
inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 60°, vi e'
riportata solo la trama travertino.
Colore: il logo e' in bianco e nero, ma potra' essere
riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori.
La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» in salamoia o
ripiena va confezionata con recipienti o involucri conformi alle
disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.
L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui
all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare e'
vietata. Tale divieto e' esteso anche ad aggettivi quali: eccelsa,
fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale, etc...
« La Bella della Daunia DOP - Proposta di modifica del disciplinare 2024
Salame di Varzi Dop - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024 »