Olive taggiasche liguri IGP - Domanda di registrazione
Domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta Olive taggiasche liguri. Pubblicazione del disciplinare di produzione.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri». Pubblicazione del disciplinare di produzione.
(23A02998)
(GU n.120 del 24-5-2023)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione «Olive taggiasche liguri» come
indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
presentata dall'associazione tra i produttori di Olive taggiasche
Liguri, acquisito il parere favorevole della Regione Liguria e a
seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi a Taggia in
data 3 maggio 2023, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di
produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare
opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone
fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul
territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di
cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.
1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto e'
contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n.
1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia
l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di
cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n.
1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che
il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.
Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura
prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
domanda di registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta domanda sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
Allegato
OLIVE TAGGIASCHE LIGURI Disciplinare di produzione
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri» e'
riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti del
presente disciplinare.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri»
designa le olive da mensa (olive in salamoia, olive denocciolate
asciutte, olive denocciolate in salamoia, olive denocciolate in olio
extravergine di oliva) e la pasta di olive ottenute dalle olive della
varieta' «taggiasca» prodotte nell'area geografica di cui all'art. 3.
Le «Olive taggiasche liguri», immesse sul mercato dopo il
trattamento in salamoia (olive in salamoia), presentano le seguenti
caratteristiche:
forma: ovale, leggermente allungata, se intere; schiacciata e
deformata con taglio o incisione evidenti, se denocciolate;
pezzatura: calibro minimo 10 mm;
colore: dal verde al verde violaceo, tipico cangiante fino al
testa di moro e nero;
spiccagnolo: mediana ≥ 8,0 se intere;
amaro: mediana ≤ 3,0;
sapore: lievemente acido in buon equilibrio con una leggera
nota di amaro.
Le «Olive taggiasche liguri» in salamoia, una volta denocciolate
e asciugate, possono essere sottoposte ad eventuali ulteriori
trattamenti, consistenti nell'aggiunta di olio extravergine di oliva
e/o, senza previa calibratura, nella riduzione in pasta. In questi
casi presentano rispettivamente le seguenti caratteristiche:
olive denocciolate asciutte o denocciolate in olio extravergine
di oliva:
forma: schiacciata e deformata con taglio o incisione
evidenti;
colore: da verde a marrone scuro a seconda del grado di
maturazione;
pezzatura: calibro minimo 10 mm;
polpa: cedevole, elastica, untuosa al tatto, poco fibrosa;
amaro: mediana ≤ 3,0.
consistenza: da morbida a leggermente croccante;
pasta o pate' di olive:
aspetto al tatto: oleoso, cremoso;
colore: da marrone a rosso vinoso a testa di moro;
consistenza: spalmabile.
amaro: mediana ≤ 3,0.
Art. 3.
Area geografica di produzione
L'area geografica di produzione delle «Olive taggiasche liguri»
comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Liguria.
Art. 4.
Prova dell'origine
Il processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna
delle fasi gli input e gli output.
In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori di olive,
dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, nonche' mediante dichiarazione
tempestiva al medesimo organismo delle quantita' ottenute, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, sia
fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi saranno
assoggettate al controllo da parte di tale struttura, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti di varieta'
taggiasca destinati alla produzione delle «olive taggiasche liguri»
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive le specifiche caratteristiche
qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive.
Per la produzione delle olive destinate alla indicazione
geografica protetta sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi
nella zona di produzione di cui all'art. 3, i cui terreni, situati
prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano da
disgregazione di roccia madre di origine calcarea o
scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo a suoli di medio
impasto tendenzialmente piu' sciolti alle quote piu' elevate o nelle
parti prossime alle zone costiere.
La raccolta delle olive destinate alla indicazione geografica
protetta deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. La
produzione massima di olive negli oliveti non puo' superare kg 9000
per ettaro.
Le olive, una volta raccolte dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici, vengono trasportate al luogo di lavorazione in contenitori
aerati e sottoposte alle seguenti operazioni preliminari:
defogliatura;
lavaggio;
cernita per l'esclusione di eventuali corpi estranei;
calibratura allo scopo di eliminare le drupe troppo piccole
(inferiori al calibro di 10 mm). Tale operazione puo' essere anche
posticipata al termine della lavorazione, nella fase che precede il
confezionamento.
Il ciclo di produzione prevede quindi l'immersione delle drupe in
salamoia, ovvero in una soluzione composta da acqua e cloruro di
sodio dal 5 al 15%, limiti compresi. La permanenza delle olive in
salamoia (maturazione) avviene in contenitori di materiale idoneo
agli usi alimentari e deve avere una durata minima di quarantacinque
giorni.
Al termine della fase di maturazione le olive sono sottoposte a
lavorazioni diverse a seconda della loro destinazione:
a) olive in salamoia.
Gli ingredienti sono: olive, acqua, sale.
Il prodotto, dopo l'eventuale denocciolatura eseguita a mano
o con apposita strumentazione meccanica, viene confezionato tal quale
con il liquido di governo in cui e' avvenuta la maturazione delle
olive, oppure previa sostituzione di tale liquido con una nuova
soluzione salina alla percentuale tra il 5 e il 15%, limiti compresi.
b) olive denocciolate asciutte o in olio extravergine di oliva.
Gli ingredienti nella tipologia «denocciolate asciutte» sono:
olive, sale; nella tipologia «denocciolate in olio extravergine di
oliva»: olive, olio extravergine di oliva, sale.
Le drupe, dopo la denocciolatura eseguita a mano o con
apposita strumentazione meccanica, sono sottoposte a centrifuga per
l'asciugatura. Il prodotto cosi' ottenuto viene confezionato tal
quale oppure addizionato di olio extravergine di oliva nella
percentuale tra il 30 e il 40% del prodotto finito.
c) pasta o pate' di olive.
Gli ingredienti sono: olive, sale, olio extra vergine di
oliva (facoltativo).
La polpa ricavata dall'eliminazione del nocciolo viene
macinata finemente fino all'ottenimento di una pasta cremosa e
spalmabile. Questa puo' essere facoltativamente addizionata di olio
extravergine di oliva (fino al 40% del peso della pasta).
Seguono il confezionamento e la pastorizzazione.
Sono inoltre ammessi, indipendentemente dallo stato fisico nel
quale si trovano le olive: erbe aromatiche, aromi naturali.
Gli acidificanti ammessi sono: acido citrico, acido lattico,
aceto di vino.
Durante le lavorazioni sopra indicate e fino al confezionamento
il prodotto puo' essere facoltativamente addizionato di erbe
aromatiche o aromatizzato con aromi naturali nonche' trattato con
acidificanti.
E' vietata la forzatura della deamarizzazione con agenti chimici
alcalini.
Art. 6.
Legame con la zona geografica
Il riconoscimento della indicazione geografica protetta delle
olive taggiasche liguri e' basato sulla reputazione, attribuibile
alla combinazione di fattori naturali, storici e umani legati al
territorio di origine.
I fattori naturali risiedono anzitutto nella struttura del
territorio e nel clima. La Liguria con la sua conformazione ad arco
aperto verso mezzogiorno occupa una stretta fascia di territorio
compresa fra il mare, che le apporta benefici effetti in termini di
condizioni atmosferiche e temperatura, e una dorsale montuosa, che la
ripara a nord dai venti e dalle temperature rigide. Il clima di tipo
mediterraneo ha favorito in maniera ottimale su tutto il territorio
regionale la crescita dell'ulivo, in particolare della taggiasca, una
pianta caratterizzata da grande fecondita' e forza di vegetazione ma
che teme il gelo e le temperature estreme.
In questo ambiente particolare si e' inserita l'opera dell'uomo,
che si e' tradotta in un intenso lavoro manuale di costruzione di
terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a secco, i quali hanno
trasformato in «fasce» praticabili per l'olivicoltura anche i terreni
acclivi, impedendone l'erosione, arieggiandoli e gestendone i carichi
idrici. Si tratta di un'opera secolare, che ha dato un'impronta
specifica al suolo coltivato e ha contribuito a rendere unico il
paesaggio ligure nel panorama internazionale. Condotta attraverso
continue verifiche, sistemazioni, riparazioni e ripuliture su di una
estensione che non ha uguali in altre zone italiane ed europee,
quest'opera non soltanto caratterizza il paesaggio dal punto di vista
estetico, ma contribuisce in maniera determinante alla sua
conservazione. A tal fine un ruolo insostituibile e' svolto dalla
taggiasca, dal momento che la sua naturale vigoria vegetativa
(Gallesio, Pomona 1817-1839) ne rende compatibile lo sviluppo anche
su terreni di riporto, poco profondi e ricchi di scheletro, mentre la
tendenza dell'apparato radicale a svilupparsi in superficie
garantisce la tenuta dei muri a secco e la protezione contro le
erosioni. La tecnica ligure delle pietre a incastro senza legami e'
una vera e propria «arte», che, a riprova dell'importanza
riconosciutale in tutto il mondo, nel 2018 e' stata dichiarata
dall'UNESCO «Patrimonio culturale immateriale dell'Umanita'». Le
pratiche di coltivazione della taggiasca e di gestione del terreno
rappresentano pertanto il contributo umano piu' importante ai fini
del mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico della
Liguria.
Anche se l'ulivo era conosciuto in Liguria fin dall'epoca romana,
storicamente l'introduzione della taggiasca nel territorio si deve ai
monaci benedettini, che nel X secolo impiantano nelle terre
dell'abbazia di Taggia i primi ceppi, dai quali la varieta' prende il
nome e si diffonde in tutta la regione. Con gli anni, infatti, i
cloni antichi si adattano perfettamente agli ambienti nei quali
vengono insediati, dando vita a differenze di minore importanza
difficilmente percepibili (R. Barrichello, Le varieta' di olivo
liguri, 2017).
Ai primi dell'Ottocento le ricerche del grande naturalista
Giorgio Gallesio (Giornali dei viaggi, 1810-1839) e dell'abate
Giammaria Picconi (Saggi sull'economia olearia, 1808), entrambe
riprese nella Statistica francese del prefetto Gilbert Chabrol
(1824), evidenziano che la taggiasca e' una delle tre specie di olivi
piu' intensamente coltivate in Liguria. Nel corso dello stesso secolo
e in quello successivo diversi storici, botanici e specialisti
sottolineano la duplice attitudine della pianta e la superiore
qualita' delle sue olive. Una peculiarita' ben nota da tempo, questa,
se, come e' stato ipotizzato, sono taggiasche le olive inserite nel
servizio di credenza dal grande cuoco Bartolomeo Scappi durante il
banchetto del 1536 in onore dell'imperatore Carlo V (Opera, 1570).
Nell'Ottocento e' testimoniata la tradizione delle famiglie
agiate di conservare le olive taggiasche in salamoia (T. Marsucco,
Nozioni agricolo teorico pratiche commerciali, 1854). Il deciso
superamento dell'ambito elitario e casalingo, promosso anche da studi
specifici (P. Buzi Carocci L'indolcimento delle olive di varieta'
taggiasca, 1945), avviene a ridosso del secondo dopoguerra con la
risposta favorevole dei consumatori alla introduzione sul mercato
delle prime masse critiche di prodotto. Negli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso le olive taggiasche liguri, a seguito del
coinvolgimento di un numero sempre maggiore di aziende produttrici,
del rafforzamento della posizione di queste sul mercato e del
contestuale allargamento della gamma delle referenze (olive in
salamoia, denocciolate, sottolio e pasta di olive), consolidano la
reputazione come prodotto di qualita' tipico della Liguria. Tale
reputazione, anche a seguito di un utilizzo crescente del nome nel
commercio e nel linguaggio comune, si allarga negli anni successivi
(R. De Andreis e A. Giacobbe Storia della Taggiasca, 2022) attraverso
testi specialistici (A. Ricci Olive da mensa, 2007; F. Lanza Olive, A
global History, 2011) ricettari (La grande cucina regionale: Liguria,
2005) articoli sulle maggiori testate nazionali comparsi
ripetutamente in tutta la seconda meta' del Novecento (Corriere della
Sera 7 febbraio 2004; Repubblica, Stampa e Secolo XIX in Turismo.it
22 giugno 2020) pubblicita' aziendali (McDonald's, 2022) e della GDO
(Conad), pubblicazioni negli U.S.A. (I. Virbila The Review, 2011) in
Gran Bretagna (W. Van Grinsven-P. The Olive Oil Masterclass, 2019) in
Germania (C. Shinharl Frühling, Sommer, Gemüse, 2015) e in Spagna
(Alamy, 2015), blog italiani (lacarruba) e stranieri (Scordo.com:
Italian olives: The lovely Taggiasca olives from Liguria), interventi
di grandi cuochi e gastronomi di livello internazionale, come Alain
Ducasse (La Stampa, 26.4.1998). Questi ultimi diffondono anche la
conoscenza di una serie di piatti della cucina tradizionale ligure
con le olive taggiasche liguri immancabili protagoniste, e in primo
luogo del «coniglio alla ligure», la cui ricetta viene illustrata in
una scena, vista in tutto il mondo, de La grande bellezza di Paolo
Sorrentino, premio Oscar 2014 quale miglior film straniero.
La reputazione delle olive taggiasche liguri, nata dalla forte
interazione fra i fattori naturali, storici e umani dell'ambiente,
trova fondamento in alcune peculiarita' del prodotto, che vengono
individuate dai consumatori gia' visivamente a partire dalla minore
dimensione delle drupe e che comprendono in particolare: la
sensazione gustativa di dolce, alla quale contribuiscono un amaro
leggero e un basso livello di acidita', e lo spiccagnolo pronunciato,
cioe' la facile separazione della polpa dal nocciolo durante la
masticazione (A. Ricci in Olive e Olio, 2010). Tali caratteristiche,
avvalorate dalla letteratura scientifica (CERSAA, 2021) e confermate
da analisi di laboratorio (LabCam Albenga, 2021), sono oggetto di un
largo apprezzamento presso il pubblico. E' infatti significativo che
gli aspetti qualitativi piu' noti emergano chiaramente associati al
territorio di origine in una ricerca di mercato, condotta sia su aree
di maggiore impatto commerciale e sia a livello nazionale (Demoskopea
2022). Da essa si rileva che la tipicita' delle olive taggiasche
liguri e' riconosciuta in modo spontaneo rispettivamente dai due
terzi del campione di consumatori dell'Italia di Nord Ovest e dalla
maggioranza di quello nazionale e che degli altri aspetti piu'
attribuibili al prodotto vengono indicati da entrambi i campioni, in
percentuali rilevanti e nell'ordine: le dimensioni piu' piccole, la
qualita' piu' pregiata, la dolcezza e il sapore piu' delicato, lo
spiccagnolo.
Il legame fra il prodotto e il territorio e' sostanzialmente
riconducibile alla saldatura dell'effetto cultivarietale (genotipo)
con i fattori naturali e umani dell'ambiente di origine (fenotipo).
Le condizioni pedoclimatiche favorevoli, tipiche dell'areale ligure
(scarsita' di eventi piovosi durante l'invaiatura, temperature miti e
costante ventilazione), unite alla coltivazione in asciutta e alla
scelta del giusto momento di maturazione delle olive attraverso la
pratica della raccolta scalare, consentono infatti una maturazione
profonda e progressiva dei tessuti delle drupe e del nocciolo, che
determina una tendenza della polpa alla compattezza e al suo facile
distacco (CERSAA). Anche la sensazione specifica di «dolce»,
ricercata da un segmento importante di consumatori, nasce dai valori
elevati di carboidrati insiti nella varieta' (B. Lanza, Nutritional
and sensory quality in table olives, 2012) combinati con la pratica,
non riscontrabile nelle altre regioni italiane, di prolungare la
raccolta fino a stagione inoltrata. Infine non va dimenticato che il
successo delle olive taggiasche liguri e' da ascrivere anche
all'immagine positiva che ha presso il pubblico la Liguria quale
regione da secoli vocata alla olivicoltura e al commercio dei
prodotti olivicoli. Questa immagine e' evidenziata dalla cura
dedicata alla gestione degli oliveti, frutto di secoli di esperienze
e adattamenti, le cui pratiche vanno dalla forma di allevamento delle
piante, che tradizionalmente asseconda lo sviluppo naturale
dell'albero verso l'alto per sopperire alla carenza di terreno, alla
raccolta scalare, che sconta un periodo prolungato di operazioni a
vantaggio della giusta maturazione dell'oliva (A. Ricci in Olive e
Olio, 2010).
Particolari conoscenze specialistiche si rilevano localmente
anche nella capacita' di selezione visiva delle olive per stabilirne
punto di maturazione e livello qualitativo ottimali ai fini della
loro destinazione, nonche' nell'alta artigianalita' degli impianti di
trasformazione, la cui diffusione dimostra una professionalita'
ampiamente radicata nel tessuto economico e sociale. La reputazione
delle olive taggiasche liguri si deve pertanto anche ad uno specifico
«saper fare», che ha consentito il mantenimento e la valorizzazione
delle caratteristiche qualitative del prodotto.
Art. 7.
Organismo di controllo
La verifica del rispetto del presente disciplinare e' svolta,
conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n.
1151/2012 e successive modificazioni. L'organismo di controllo
preposto alla verifica del disciplinare di produzione e': CERSAA
Centro sperimentazione e assistenza agricola - Area Made in Quality
con sede legale in via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona e sede
operativa in Regione Rollo, 98 - 17031 Albenga, PEC:
madeinquality@legalmail.it
Art. 8.
Confezionamento e etichettatura
Il confezionamento viene effettuato in contenitori conformi alla
normativa vigente. Il peso netto del prodotto varia da 40 g a 5,0 kg.
Ove il contenuto sia immerso nel liquido di Governo, detto peso e' da
intendersi riferito al prodotto sgocciolato.
Le Olive taggiasche liguri da utilizzare per successive
trasformazioni o preparazioni possono essere confezionate senza
limite di peso netto del prodotto in contenitori conformi alla
normativa vigente.
Il prodotto con tali confezioni non puo' essere destinato al
consumatore finale.
Al fine di salvaguardare la qualita', assicurare la
rintracciabilita' e garantire il controllo del prodotto immesso in
commercio, la lavorazione ed il confezionamento delle «Olive
taggiasche liguri» devono essere effettuate nell'area di produzione
di cui all'art. 3 per i seguenti motivi: a) garantire l'origine e la
tracciabilita' del prodotto, evitando il rischio di commistioni con
olive di diversa provenienza; b) salvaguardarne la qualita' e le
caratteristiche tipiche, considerato che il confezionamento riguarda
un prodotto delicato e deperibile che non puo' essere assoggettato a
sbalzi di temperatura, lunghe percorrenze e ulteriori manipolazioni,
che potrebbero alterarne odore, sapore e consistenza; c) mantenere la
tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche
a pratiche tradizionali di preparazione sedimentate nel tempo e
legate all'ambiente di origine: d) garantire la massima trasparenza
nei confronti del consumatore, il quale nella denominazione della IGP
e' portato con fiducia a collegare identita' e reputazione del
prodotto alla sua origine e provenienza dal territorio ligure.
Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri» deve riportare in
etichetta:
la denominazione «Olive taggiasche liguri». Le Olive taggiasche
liguri da utilizzare per successive trasformazioni o preparazioni
devono essere identificate aggiungendo alla denominazione la dicitura
«prodotto destinato a successive trasformazioni o preparazioni»;
la specificazione merceologica a seconda della tipologia: «in
salamoia», «denocciolate asciutte», «denocciolate in salamoia»,
«denocciolate in olio extravergine di oliva», «pasta/pate' di» con
dimensione inferiore a quella della denominazione;
l'espressione «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo
«IGP»;
il simbolo previsto dalla normativa comunitaria per le
indicazioni geografiche protette;
il logotipo, di seguito riprodotto, composto da quattro cerchi
ellittici tratteggiati sovrapposti fra loro e intersecantisi in piu'
punti, a formare una figura che ricorda graficamente l'ovale
dell'oliva taggiasca. All'interno dei cerchi sono contenuti: nella
parte alta la dicitura «OLIVE TAGGIASCHE LIGURI»; nella parte bassa,
a evidenziare l'origine geografica del prodotto, la sagoma della
Liguria che, alle due estremita', deborda e si sovrappone ai cerchi.
Il lettering utilizzato e' Mido in colore bianco panna Pantone 3-9 C.
La sagoma della Liguria e i cerchi sono in colore bianco panna
Pantone 3-9 C. Lo sfondo e' in colore azzurro mare Pantone 105-6 C
Sono ammesse, come da riproduzioni sotto riportate, una versione
monocromatica di colore azzurro mare Pantone 105-6 C o in scala di
grigio (positivo o negativo); e una versione sul fondo azzurro mare
Pantone 105-6 C:
La dimensione del logotipo potra' essere rapportata alle diverse
declinazioni di utilizzo, osservando il rispetto di una dimensione
minima di 15 mm in altezza.
La denominazione «Olive taggiasche liguri» e' intraducibile, ma
ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle lingue dei paesi
nei quali il prodotto viene commercializzato.
Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' delle
«Olive taggiasche liguri»:
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto
non espressamente prevista;
e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non siano tali da
trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il
prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal
disciplinare;
e' ammesso l'uso di altri riferimenti veritieri e
documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto
e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non
siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente
disciplinare;
l'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie
e la loro localizzazione territoriale sono consentiti solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda agricola, della tenuta o della
fattoria interessata;
e' consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione
adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con le
finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
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