Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa - Riconoscimento
Riconoscimento della Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa in Marano Lagunare
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 giugno 2022
Riconoscimento della «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa» in Marano Lagunare.
(22A03546)
(GU n.140 del 17-6-2022)
IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990) ed in
particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25
dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri
per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in
data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53
del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 17 giugno 2020;
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale 24 febbraio 2022,
n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al
n. 237;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica
per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 147144 del 30 marzo 2022,
registrata dall'U.C.B. al numero 258 in data 1° aprile 2022, con la
quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il
rispettivo decreto di incarico, e' autorizzato alla firma degli atti
e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2022, adottata con
d.d. n. 168309 del 12 aprile 2022, registrata dall'U.C.B. al numero
284 in data 15 aprile 2022;
Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato
all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a
decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo e'
inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti -
sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al
n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla
costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori
del settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della
Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca;
Vista la documentata istanza trasmessa a mezzo PEC il 1° dicembre
2021, acquisita da questa Amministrazione in pari data con prot. n.
0631639 e le integrazioni alla stessa pervenute a mezzo PEC in data 7
aprile 2022, in risposta alla richiesta di integrazioni trasmessa da
questa Amministrazione con prot. n. 0028617 del 21 gennaio 2022, con
le quali l'«Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San
Vito societa' cooperativa» in sigla «O.P. cooperativa pescatori San
Vito soc. coop.», con sede a Marano Lagunare (UD), via Serenissima n.
30, ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori
del settore della pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013,
per le attivita' di pesca, produzione, trasformazione e
commercializzazione delle seguenti specie: aguglia (Belone belone),
anguilla (Anguilla anguilla), aquila di mare (Myliobatys aquila),
arca di Noe' o mussolo (Arca noae), astice (Homarus gammarus),
barracuda o luccio di mare (Sphyraena spp), bibi (Sipunculus nudus);
boga (Boops boops), calamaretto (Alloteuthis media), calamaro (Loligo
vulgaris), canestrello (Chlamys opercularis), canestrello
(Flexopecten spp), cannolicchio (Solen vagina), cappasanta o
conchiglia di San Giacomo (Pecten jacobaeus), cappalunga (Ensis
minor), cappellano o busbana (Trisopterus minutus), cefalo bosega
(Chelon labrosus), cefalo botolo o calamita (Liza ramada), cefalo
dorato o lotregano (Liza aurata), cefalo verzelata (Liza saliens),
cefalo o volpina o muggine (Mugil cephalus), cepola (Cepola
macrophtalma), corvina (Sciaena umbra), cappa tonda o cuore di laguna
(Cerastoderma glaucum), dentice (Dentex dentex), favollo (Eriphia
verrucosa), filetto ombrina (Umbrina cirrosa), gallinella o capone
(Chelidonichthys lucerna), gamberetto (Palaemon Spp), gambero grigio
(Crangon crangon), gattuccio (Scyliorhinus caniula), ghiozzetto
(Gobius paganellus), ghiozzo (Zosterisessor ophiocephalus), ghiozzo
nero (Gobius niger), grancevola o granceola (Maja squinado),
granchio, mazzanetta, moleca (Carcinus aestuarii), granchio nuotatore
(Callinectes spp), granciporro (Cancer pagurus), grongo (Conger
conger), lanzardo o sgombro occhione (Scomber japonicus), latterino o
acquadella (Atherina spp.), leccia (Lichia amia), mazzancolla
(Melicertus kerathurus), menola (Spicara spp), merlano o molo
(Merlangius merlangus), mormora (Lithognatus mormyrus), moscardino
(Eledone spp.), murice spinoso (Bolinus brandaris), nasello o
merluzzo (Merluccius merluccius), occhiata (Oblada melanura), ombrina
(Umbrina cirrosa), orata (Sparus aurata), ostrica o ostrica piatta
(Ostrea edulis), pagelli (Pagellus spp.), pagello fragolino o
fragolino (Pagellus erythrinus), palamita (Sarda sarda), palombo
(Mustelus mustelus), pannocchia o cannocchia (Squilla mantis),
passera (Platichthys flesus), pesce prete o lucerna (Uranoscopus
scaber), pesce San Pietro (Zeus faber), pesce serra (Pomatosus
saltatrix), polpo (Octopus vulgaris), razza (Raja clavata), ricciola
(Seriola dumerili), rombo chiodato (Psetta maxima), rombo liscio o
soaso (Scophtalmus rhombus), rospo o rana pescatrice (Lophius
piscatorius), salpa (Salpa salpa), sarago maggiore (Diplodus sargus),
sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago sparaglione (Diplodus
annularis), sardina (Sardina pilchardus), scampo (Nephrops
norvegicus), scorfano o scarpene (Scorpaena scrofa), seppia pizzuta
(Sepia orbignyana), seppia (Sepia officinalis), seppiola (Sepiola
rondeleti), sgombro (Scomber scombrus), sogliola dal porro (Solea
lascaris), sogliola turca (Synapturichthys kleinii), sogliola (Solea
solea), spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), spinarolo (Squalus
acanthias), suro o sugarello (Trachurus trachurus), tanuta
(Spondyliosoma cantharus), torpedine marmorata (Torpedo marmorata),
tracina (Trachinus spp.), triglia di fango (Mullus barbatus), triglia
di scoglio o barbone (Mullus surmelatus), verdesca (Prionace glauca),
vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum), vongola (Chamelea
gallina), vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum);
Visto lo statuto della richiedente organizzazione di produttori,
registrato al repertorio n. 51850, atto n. 25921, allegato al verbale
di assemblea del 18 giugno 2021, redatto davanti alla dott.ssa Laura
Rigonat, notaio iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di
Udine e Tolmezzo, con studio in San Giorgio di Nogaro alla via
Ippolito Nievo n. 16;
Visti gli atti da cui risulta che la suddetta societa' persegue gli
obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto
previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e
corrisponde, altresi', ai requisiti per il riconoscimento fissati
dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;
Vista l'istanza integrativa con la quale la richiedente
organizzazione di produttori ha evidenziato come alla medesima O.P.
aderiscono n. 61 imprese sul totale delle 123 censite nella marineria
di Marano Lagunare e che tale dato, relativamente alla pesca delle
specie per le quali viene chiesto il riconoscimento in relazione al
numero di imbarcazioni ed alle quantita' di prodotto ittico catturato
dalle stesse, consente di rispettare il requisito circa lo
svolgimento «di un'attivita' economica sufficiente sul territorio
dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per
quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione
commercializzabile»;
Vista la nota prot. n. 0008870 del 27 maggio 2022 della Capitaneria
di porto di Monfalcone che, nel confermare il numero degli aderenti
alla richiedente organizzazione di produttori, segnala altresi' il
rispetto delle norme di tracciabilita' e commercializzazione del
prodotto ittico per il quale non risultano elevate sanzioni
amministrative negli ultimi cinque anni;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art.
14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti
eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di
produttori nel settore della pesca denominata «Organizzazione di
produttori Cooperativa pescatori San Vito societa' cooperativa», con
sede a Marano Lagunare (UD), via Serenissima n. 30, per la pesca, la
trasformazione e la commercializzazione delle specie ittiche di cui
al successivo art. 2.
Art. 2
1. La «Organizzazione di produttori Cooperativa pescatori San Vito
societa' cooperativa» e' riconosciuta ai sensi della pertinente
normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche:
aguglia (Belone belone), anguilla (Anguilla anguilla), aquila di mare
(Myliobatys aquila), arca di Noe' o mussolo (Arca noae), astice
(Homarus gammarus), barracuda o luccio di mare (Sphyraena spp), bibi
(Sipunculus nudus); boga (Boops boops), calamaretto (Alloteuthis
media), calamaro (Loligo vulgaris), canestrello (Chlamys
opercularis), canestrello (Flexopecten spp), cannolicchio (Solen
vagina), cappasanta o conchiglia di San Giacomo (Pecten jacobaeus),
cappalunga (Ensis minor), cappellano o busbana (Trisopterus minutus),
cefalo bosega (Chelon labrosus), cefalo botolo o calamita (Liza
ramada), cefalo dorato o lotregano (Liza aurata), cefalo verzelata
(Liza saliens), cefalo o volpina o muggine (Mugil cephalus), cepola
(Cepola macrophtalma), corvina (Sciaena umbra), cappa tonda o cuore
di laguna (Cerastoderma glaucum), dentice (Dentex dentex), favollo
(Eriphia verrucosa), filetto ombrina (Umbrina cirrosa), gallinella o
capone (Chelidonichthys lucerna), gamberetto (Palaemon Spp), gambero
grigio (Crangon crangon), gattuccio (Scyliorhinus caniula),
ghiozzetto (Gobius paganellus), ghiozzo (Zosterisessor
ophiocephalus), ghiozzo nero (Gobius niger), grancevola o granceola
(Maja squinado), granchio, mazzanetta, moleca (Carcinus aestuarii),
granchio nuotatore (Callinectes spp), granciporro (Cancer pagurus),
grongo (Conger conger), lanzardo o sgombro occhione (Scomber
japonicus), latterino o acquadella (Atherina spp.), leccia (Lichia
amia), mazzancolla (Melicertus kerathurus), menola (Spicara spp),
merlano o molo (Merlangius merlangus), mormora (Lithognatus
mormyrus), moscardino (Eledone spp.), murice spinoso (Bolinus
brandaris), nasello o merluzzo (Merluccius merluccius), occhiata
(Oblada melanura), ombrina (Umbrina cirrosa), orata (Sparus aurata),
ostrica o ostrica piatta (Ostrea edulis), pagelli (Pagellus spp.),
pagello fragolino o fragolino (Pagellus erythrinus), palamita (Sarda
sarda), palombo (Mustelus mustelus), pannocchia o cannocchia (Squilla
mantis), passera (Platichthys flesus), pesce prete o lucerna
(Uranoscopus scaber), pesce San Pietro (Zeus faber), pesce serra
(Pomatosus saltatrix), polpo (Octopus vulgaris), razza (Raja
clavata), ricciola (Seriola dumerili), rombo chiodato (Psetta
maxima), rombo liscio o soaso (Scophtalmus rhombus), rospo o rana
pescatrice (Lophius piscatorius), salpa (Salpa salpa), sarago
maggiore (Diplodus sargus), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo),
sarago sparaglione (Diplodus annularis), sardina (Sardina
pilchardus), scampo (Nephrops norvegicus), scorfano o scarpene
(Scorpaena scrofa), seppia pizzuta (Sepia orbignyana), seppia (Sepia
officinalis), seppiola (Sepiola rondeleti), sgombro (Scomber
scombrus), sogliola dal porro (Solea lascaris), sogliola turca
(Synapturichthys kleinii), sogliola (Solea solea), spigola o branzino
(Dicentrarchus labrax), spinarolo (Squalus acanthias), suro o
sugarello (Trachurus trachurus), tanuta (Spondyliosoma cantharus),
torpedine marmorata (Torpedo marmorata), tracina (Trachinus spp.),
triglia di fango (Mullus barbatus), triglia di scoglio o barbone
(Mullus surmelatus), verdesca (Prionace glauca), vongola verace
filippina (Ruditapes philippinarum), vongola (Chamelea gallina),
vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum).
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2022
Il direttore generale: Rigillo