Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Riconoscimento
E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca denominata Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Societa' cooperativa per la pesca delle specie ittiche alici (Engraulis encrasicolus), lampuga (Coryphaena hippurus), alalunga (Thunnus alalunga), pesce spada (Xiphias gladius), tonno (Thunnus thynnus), ricciola (Seriola dumerili), gambero rosso del Mediterraneo (Aristaeomorpha foliacea).
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 21 febbraio 2024
Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della
pesca della societa' denominata «Organizzazione di produttori della
pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Societa'
cooperativa», in Patti. (24A01098)
(GU n.53 del 4-3-2024)
IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 21 dicembre 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285
del 6 dicembre 2023;
Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'adozione dei
decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7,
comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 ottobre 2023, n. 178, ciascuna struttura ministeriale opera
avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze
attribuite alla previgente disciplina;
Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in
materia di continuita' dell'azione amministrativa;
Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, in
corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
il 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo
2023 e della Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il
quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico
di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990) ed in
particolare l'art. 4, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14 del citato regolamento
(UE), relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori del settore della pesca e
dell'acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della
Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca;
Vista l'istanza trasmessa a mezzo Pec il 3 novembre 2023 e
acquisita in pari data al prot. n. 0610174, con cui la societa'
«Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e
dell'arcipelago Eoliano - Societa' cooperativa», con sede a Patti
(ME) in via Andrea Doria n. 30 - ha richiesto il riconoscimento come
organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi del
regolamento (UE) n. 1379/2013, per la specie: alici (Engraulis
encrasicolus), lampuga (Coryphaena hippurus), alalunga (Thunnus
alalunga), pesce spada (Xiphias gladius), tonno (Thunnus thynnus),
ricciola (Seriola dumerili), gambero rosso del Mediterraneo
(Aristaeomorpha foliacea);
Viste le integrazioni alla citata istanza, acquisite al prot. n.
3983 del 5 gennaio 2024 e al prot. n. 0045153 del 30 gennaio 2024, in
risposta alla richiesta di integrazioni trasmessa da questo ufficio
con note prot. n 0700917 del 21 dicembre 2023 e prot. n. 0036863 del
25 gennaio 2024;
Considerato che la citata societa', identificata con C.F./P.Iva n.
03703840839 e REA n. ME-255115, risulta essere regolarmente
costituita innanzi al notaio Giuseppe Amato, iscritto al collegio
notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,
Patti e Mistretta, con atto in data 31 marzo 2022, repertorio n.
80142, raccolta n. 17006, registrato a Messina l'8 aprile 2022 al n.
5689 serie 1T;
Considerato che la citata societa' e' stata costituita dai seguenti
soci fondatori: Pesca e Nautica Extreme soc. coop. - P.Iva
03266780836; Soc. coop. La Sovrana dei Mari - P.Iva 02746930839;
Coop. Pescatori Falconese - P.Iva 01899210833; Pescatori San Giorgio
societa' cooperativa - P.Iva 02131000834; Pescatori Marina soc. coop.
- P.Iva 02921730830; Ricerca e Pesca soc. coop. - P.Iva 03256670831;
Pescatori Saro soc. coop. - P.Iva 02913000838; Pescatori S. Febbronia
soc. coop. - P.Iva 01738660834;
Visto lo statuto della suddetta societa' allegato all'atto
costitutivo medesimo;
Visti gli atti da cui risulta che la citata societa' persegue gli
obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013, in base a quanto
previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 ed e'
in possesso, altresi', dei requisiti per il riconoscimento fissati
dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;
Viste le schede illustrative dei volumi prodotti dai soci della
costituenda organizzazione di produttori nell'ultimo triennio, vale a
dire negli anni 2020, 2021 e 2022 relativamente alla pesca delle
specie per le quali e' richiesto il riconoscimento come
organizzazione di produttori;
Acquisita agli atti la nota prot. n. 0073598 del 15 febbraio 2024,
con la quale la Capitaneria di porto di Milazzo, nel confermare i
dati relativi al numero dei soci e ai volumi di produzione dichiarati
dalla societa' di cui trattasi, specifica che i volumi di produzione
commercializzati (delle specie ittiche di cui trattasi) rappresentano
oltre il 50% della produzione complessiva del compartimento marittimo
di Milazzo;
Considerato che dal riscontro della citata autorita' marittima si
evince la sussistenza del requisito di cui all'art. 14, paragrafo 1,
punto b) del regolamento (UE) n. 1379/2013, secondo cui le
organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora
«svolgano un'attivita' economica sufficiente sul territorio dello
Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per
quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione
commercializzabile»;
Ritenuto di poter procedere, ai sensi del citato regolamento (UE)
n. 1379/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, al
riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della
pesca della societa' «Organizzazione di produttori della pesca del
litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Societa' cooperativa».
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art.
14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti
eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di
produttori del settore della pesca denominata «Organizzazione di
produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago
Eoliano - Societa' cooperativa», C.F./P.Iva n. 03703840839, con sede
a Patti (ME) in via Andrea Doria n. 30, per la pesca delle specie
ittiche alici (Engraulis encrasicolus), lampuga (Coryphaena
hippurus), alalunga (Thunnus alalunga), pesce spada (Xiphias
gladius), tonno (Thunnus thynnus), ricciola (Seriola dumerili),
gambero rosso del Mediterraneo (Aristaeomorpha foliacea).
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 febbraio 2024
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