Pagadebit di Romagna Doc - Riconoscimento della denominazione di origine controllata
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata Pagadebit di Romagna ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino
"Pagadebit di Romagna".
(GU n.38 del 15-2-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Pagadebit di Romagna", corredata dal parere del consiglio regionale
dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del
disciplinare di produzione del vino "Pagadebit di Romagna" formulata
dal comitato stesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del
27 ottobre 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Pagadebit
di Romagna" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la
denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" sono
tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo
dei vigneti ed alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalita'
e formalita' all'uopo previste dal decreto del Presidente della
Repubblica sopra citato.
Art. 3.
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e
fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i
vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli
indicati nel sopra citato art. 2 purche' esse non superino il 15% del
totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino
"Pagadebit di Romagna".
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4.
Al vino "Pagadebit di Romagna" che alla data di entrata in vigore
dell'unito disciplinare di produzione trovasi gia' confezionato o in
corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita'
non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un
periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle
frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui
recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la
stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi
agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di
sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui
trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore
convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in
cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli
estremi della relativa denuncia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1988
COSSIGA
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 11
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Pagadebit di Romagna"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" e'
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino "Pagadebit di Romagna" deve essere ottenuto per almeno
l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni bianchi tradizionali
raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forli',
presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.
Per i comuni di Castelbolognese a Faenza il limite a valle e' dato
dalla strada statale n. 9, via Emilia;
provincia di Forli': comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro,
Terra del Sole, Cesena, Coriano, Dovadola, Forli', Forlimpopoli,
Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Montiano, Morciano di Romagna,
Poggio Berni, Predappio, Rimini, Roncofreddo, Sant'Arcangelo di
Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.
Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forli',
Forlimpopoli, Longiano, Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di
Romagna, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:
comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;
comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla
strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad
incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per
via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via comunale Roversano, via
IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via
Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini
sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e via
Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Forli': dal confine con il comune di Faenza sulla via
Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla
via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la
via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino
a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca
poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra
del Sole. Quindi si ritorna verso Forli' dopo aver percorso via
Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via
dell'Appennino (strada statale n. 9- ter) che si segue attraversando
S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la
via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada
statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare
la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i
comuni di Forli' e Bertinoro sul fiume Ronco;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e
Forli', sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in
direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si
segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli;
comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla
via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia
e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via
Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta
conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in
localita' Ca' Ugolini;
comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione
sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta.
Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35
(Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella
Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra
i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni in Marignano;
comune di Rimini: dal confine con il comune di S. Arcangelo di
Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino
ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad
incontrare il confine con il comune di Riccione;
comune di S. Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di
Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in
direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione
Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad
incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume
Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la traversale
Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il
confine di comune;
comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di
Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via
Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di
comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via
Seibelle J.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Pagadebit di Romagna" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Non possono essere iscritti all'albo di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i
vigneti situati sui terreni aventi una altitudine superiore ai 400
metri sul livello del mare e impiantati in terreni umidi o male
esposti.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Pagadebit di
Romagna" non deve essere superiore ai quintali 140 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata ed a tale limite - anche in annate
eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo - la resa dovra' essere riportata attraverso una
accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato,
la eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli' e
Ravenna.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcolica minima naturale di gradi 10.
Art. 6.
Il vino "Pagadebit di Romagna", nei tipi secco e amabile, all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Tipo secco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10,50;
zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per
litro;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
Tipo amabile:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
zuccheri riduttori da svolgere: fino al 40 per mille;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
Art. 7.
L'uso della sottodenominazione aggiuntiva "Bertinoro" per il vino
"Pagadebit di Romagna" e' riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di
Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e
che assicurano al vino una gradazione alcolica minima naturale di
11.
All'atto dell'immissione al consumo il "Pagadebit di Romagna
Bertinoro" deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipo secco:
colore: paglierino piu o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica effettiva minima: gradi 11,50;
zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per
litro;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.
Tipo amabile:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;
zuccheri riduttori da svolgeree: fino al 40 per mille;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.
Art. 8.
La denominazione di origine "Pagadebit di Romagna" puo' essere
utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti
o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel
presente disciplinare.
Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonche' le
operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito
dei territori delle province di Forli' e Ravenna.
Art. 9.
Sulle bottigllie ed altri recipienti contenenti vino "Pagadebit di
Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione,
veritiera e documentabile.
E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
Art. 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Pagadebit
di Romagna" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA
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