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Pampepato di Terni - Panpepato di Terni IGP - Controlli da RINA AGRIFOOD Spa - 2025

Pubblicato da disciplinare
Pampepato di Terni IGP

RINA AGRIFOOD S.p.A. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la igp Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (UE) n. 2267 della Commissione del 24 novembre 2015.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ad effettuare i controlli per la indicazione  geografica protetta “Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità  tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti  (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
Visto il Regolamento (UE) n. 2267 della Commissione del 24 novembre 2015 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Pampapato di Ferrara/Pampepato di  Ferrara”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti  agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli  alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante  nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.  288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al  dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della  prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 79110 del 18 febbraio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità S.p.A.” è stato autorizzato ad effettuare i  controlli per la indicazione geografica protetta “Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 febbraio 2022, come  disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto n. 490089 del 26 settembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è stato autorizzato a  svolgere le attività di controllo previste dall’art. 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2023 n. 148, dall’art. 64  della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dall’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulle produzioni  per le quali era stato autorizzato “Agroqualità S.p.A”, a seguito della modifica della denominazione sociale del  medesimo; 
Vista la nota n. 124490 del 7 febbraio 2025, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha confermato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ed approvati
dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione  geografica protetta “Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione  geografica protetta “Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara”, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (UE) n. 2267 della Commissione del 24 novembre 2015.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare
le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere
a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di
impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente
decreto.
5. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 22 febbraio 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di
confermare “RINA AGRIFOOD S.p.A.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco
di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “RINA AGRIFOOD S.p.A.” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che
non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21
dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto
certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in
assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare
la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della
Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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